Art. 4 Ammissione allo stage e attestazione del relativo esito 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria predispone un modello standard della domanda di ammissione allo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che deve almeno contenere: a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) i dati previsti dall'art. 6 riferiti al richiedente; d) il valore dell'indicatore ISEE del richiedente, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 2. I dati contenuti nella domanda sono dichiarati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 3. Il modello standard di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la domanda di ammissione alla stage e' effettuata esclusivamente avvalendosi dello stesso. 4. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia adotta le specifiche tecniche per la trasmissione con modalita' telematiche delle domande di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito internet di cui al comma 3, le domande di ammissione allo stage sono trasmesse esclusivamente con tali modalita'. 5. Quando la domanda di ammissione allo stage e' accolta, il presidente della corte di appello o del tribunale fissa la data in cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio. 6. Il magistrato formatore redige la relazione di cui all'art. 73, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro quindici giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di appello o del tribunale appone il proprio visto sull'attestazione medesima. L'attestazione prevista dall'art. 73, comma 11, del decreto-legge di cui al periodo precedente e' rilasciata anche a coloro che hanno completato con esito positivo lo stage, pur avendolo iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 7. Il provvedimento e la relazione di cui ai commi 1 e 2 sono redatti in conformita' alle linee guida stabilite dalla direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, commi 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.