Art. 4 
 
 
       Ammissione allo stage e attestazione del relativo esito 
 
  1. Il Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria  predispone  un
modello standard della  domanda  di  ammissione  allo  stage  di  cui
all'art. 73  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  che  deve  almeno
contenere: 
  a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 
  b) il codice fiscale; 
  c) i dati previsti dall'art. 6 riferiti al richiedente; 
  d) il valore dell'indicatore ISEE del richiedente, calcolato per le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario. 
  2. I dati contenuti nella  domanda  sono  dichiarati  a  norma  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni. 
  3. Il modello standard di cui al comma 1  e'  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero della giustizia  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto  a  norma  dell'art.  11.  Decorsi
sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la  domanda
di ammissione alla stage  e'  effettuata  esclusivamente  avvalendosi
dello stesso. 
  4. Entro dodici mesi dalla pubblicazione  del  presente  decreto  a
norma  dell'art.  11,  il  responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del ministero  della  giustizia  adotta  le  specifiche
tecniche per la trasmissione con modalita' telematiche delle  domande
di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione
delle specifiche tecniche sul sito internet di cui  al  comma  3,  le
domande di ammissione allo stage sono  trasmesse  esclusivamente  con
tali modalita'. 
  5. Quando la domanda  di  ammissione  allo  stage  e'  accolta,  il
presidente della corte di appello o del tribunale fissa  la  data  in
cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio. 
  6. Il magistrato formatore redige la relazione di cui all'art.  73,
comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  entro  quindici
giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di  appello
o del tribunale appone il proprio visto  sull'attestazione  medesima.
L'attestazione prevista dall'art. 73, comma 11, del decreto-legge  di
cui al periodo precedente e' rilasciata  anche  a  coloro  che  hanno
completato con esito positivo lo stage, pur avendolo  iniziato  prima
dell'entrata  in   vigore   dell'art.   16-octies,   comma   2,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  7. Il provvedimento e la relazione di cui  ai  commi  1  e  2  sono
redatti in conformita' alle linee  guida  stabilite  dalla  direzione
generale  dei   magistrati   del   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria del Ministero della giustizia. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai soggetti di  cui  all'art.  37,  commi  5,  del
decreto-legge n. 98 del 2011.