Art. 5 Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del relativo esito 1. Il capo dell'ufficio o un giudice da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, anche ai fini di cui all'art. 21-ter, comma 1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.