Art. 5 
 
 
Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento  e  del
                           relativo esito 
 
  1. Il capo dell'ufficio o un giudice da  lui  delegato  attesta  il
completamento, con esito positivo,  del  periodo  di  perfezionamento
presso l'ufficio per  il  processo  da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 2, anche ai fini  di  cui  all'art.  21-ter,  comma
1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.