Art. 6 Censimento e monitoraggio 1. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi provvede, avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, della direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati e della direzione generale di statistica, alla predisposizione di un sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, al fine di constatare, in particolare, le corti di appello e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle strutture articolate presso ciascun tribunale e corte di appello, le categorie dei soggetti che fanno parte delle medesime strutture organizzative, l'assegnazione di esse a supporto di uno o piu' magistrati, nonche' l'eventuale articolazione di strutture organizzative accentrate a norma dell'art. 2, comma 4. I dati sono elaborati dalla direzione generale di statistica al fine della rilevazione dell'incidenza della presenza dell'ufficio per il processo e del modello organizzativo concretamente adottato sulla produttivita' dell'ufficio e sulla durata dei procedimenti. Il sistema informatico di cui al presente comma e' reso pienamente operativo entro il 31 dicembre 2017. 2. Il dipartimento di cui al comma 1, con le modalita' previste dal predetto comma, provvede altresi' alla rilevazione dei dati relativi ai soggetti ammessi al periodo di formazione teorico-pratica di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di constatare, in particolare, il numero dei predetti soggetti, la suddivisione degli stessi per fasce di eta', per voto di laurea riportato, per media dei voti riportati negli esami di cui al comma 1 del predetto articolo, le universita' presso le quali hanno conseguito la laurea, nonche' le materie per le quali hanno espresso preferenza ai fini dell'assegnazione, il numero di magistrati che hanno espresso la disponibilita' a norma del comma 4 del predetto articolo, il numero degli ammessi allo stage a cui e' stata fornita la dotazione strumentale prevista dal predetto comma, il numero di coloro che ricevono la borsa di studio prevista dal comma 8-bis del predetto articolo precisandone l'ammontare annuo, il numero dei corsi organizzati a norma del comma 5 del predetto articolo, il numero di coloro che non hanno terminato lo stage con esito positivo, il numero di coloro che si sono avvalsi del titolo di cui al comma 11-bis del predetto articolo ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per magistrato ordinario e il numero di coloro che sono stati dichiarati idonei, il numero di uffici che hanno concluso le convenzioni ai sensi del comma 17 del predetto articolo, nonche' l'incidenza dell'ausilio degli ammessi allo stage sulla produttivita' dell'ufficio e dei magistrati formatori. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.