Art. 6 
 
 
                      Censimento e monitoraggio 
 
  1. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei  servizi  provvede,  avvalendosi,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, della  direzione  generale  dei  sistemi  informativi  ed
automatizzati  e  della  direzione  generale  di   statistica,   alla
predisposizione di un sistema informatico volto alla rilevazione  dei
dati inerenti le strutture organizzative denominate  ufficio  per  il
processo, al fine di constatare, in particolare, le corti di  appello
e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle
strutture articolate presso ciascun tribunale e corte di appello,  le
categorie dei soggetti  che  fanno  parte  delle  medesime  strutture
organizzative, l'assegnazione di  esse  a  supporto  di  uno  o  piu'
magistrati,   nonche'   l'eventuale   articolazione   di    strutture
organizzative accentrate a norma dell'art. 2, comma 4.  I  dati  sono
elaborati dalla  direzione  generale  di  statistica  al  fine  della
rilevazione  dell'incidenza  della  presenza  dell'ufficio   per   il
processo e del modello  organizzativo  concretamente  adottato  sulla
produttivita'  dell'ufficio  e  sulla  durata  dei  procedimenti.  Il
sistema informatico di cui  al  presente  comma  e'  reso  pienamente
operativo entro il 31 dicembre 2017. 
  2. Il dipartimento di cui al comma 1, con le modalita' previste dal
predetto comma, provvede altresi' alla rilevazione dei dati  relativi
ai soggetti ammessi al periodo di formazione teorico-pratica  di  cui
all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di  constatare,
in particolare, il numero  dei  predetti  soggetti,  la  suddivisione
degli stessi per fasce di eta', per voto  di  laurea  riportato,  per
media dei voti riportati negli esami di cui al comma 1  del  predetto
articolo, le universita' presso le quali hanno conseguito la  laurea,
nonche' le materie per le quali hanno  espresso  preferenza  ai  fini
dell'assegnazione, il numero di  magistrati  che  hanno  espresso  la
disponibilita' a norma del comma 4 del predetto articolo,  il  numero
degli ammessi  allo  stage  a  cui  e'  stata  fornita  la  dotazione
strumentale prevista dal predetto comma,  il  numero  di  coloro  che
ricevono la borsa di studio prevista dal  comma  8-bis  del  predetto
articolo  precisandone  l'ammontare  annuo,  il  numero   dei   corsi
organizzati a norma del comma 5 del predetto articolo, il  numero  di
coloro che non hanno terminato lo stage con esito positivo, il numero
di coloro che si sono avvalsi del titolo di cui al comma  11-bis  del
predetto articolo  ai  fini  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso per magistrato ordinario e  il  numero  di
coloro che sono stati dichiarati idonei,  il  numero  di  uffici  che
hanno concluso le convenzioni ai sensi  del  comma  17  del  predetto
articolo, nonche' l'incidenza dell'ausilio degli ammessi  allo  stage
sulla produttivita' dell'ufficio e dei magistrati formatori. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai soggetti di  cui  all'art.  37,  comma  5,  del
decreto-legge n. 98 del 2011.