Art. 7 Banca dati della giurisprudenza di merito 1. La direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati svolge tutte le attivita' necessarie per assicurare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati della giurisprudenza di merito e la fruibilita' dei dati in essa contenuti su base nazionale. La direzione generale di cui al comma 1 svolge tutte le attivita' necessarie per consentire l'inserimento dei metadati di classificazione nella banca dati di cui al comma 1 ed agevolare il reperimento dei provvedimenti giurisdizionali ivi contenuti, anche potenziando l'efficacia dei sistemi informatici di ricerca. Per i primi dodici mesi successivi alla data di cui al periodo precedente la banca dati opera in forma sperimentale. 2. Il presidente della corte di appello o del tribunale, ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, stabiliscono, con cadenza annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11, i criteri per la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca di cui al comma 1, avvalendosi per l'espletamento di tali compiti dell'attivita' di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a noma dell' art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di coloro che fanno parte dell'ufficio per il processo a norma dell'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.