Art. 7 
 
 
              Banca dati della giurisprudenza di merito 
 
  1. La direzione generale dei sistemi informativi  ed  automatizzati
svolge tutte le attivita' necessarie per assicurare, a decorrere  dal
31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati  della  giurisprudenza  di
merito e la fruibilita' dei dati in essa contenuti su base nazionale.
La direzione generale di cui al comma 1  svolge  tutte  le  attivita'
necessarie   per   consentire   l'inserimento   dei    metadati    di
classificazione nella banca dati di cui al comma 1  ed  agevolare  il
reperimento dei provvedimenti giurisdizionali  ivi  contenuti,  anche
potenziando l'efficacia dei sistemi informatici  di  ricerca.  Per  i
primi dodici mesi successivi alla data di cui al  periodo  precedente
la banca dati opera in forma sperimentale. 
  2. Il presidente della corte di appello o del tribunale,  ovvero  i
soggetti di cui  all'art.  2,  comma  3,  stabiliscono,  con  cadenza
annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a  norma
dell'art. 11,  i  criteri  per  la  selezione  dei  provvedimenti  da
inserire  nella  banca  di  cui   al   comma   1,   avvalendosi   per
l'espletamento di tali compiti dell'attivita' di coloro che  svolgono
il tirocinio formativo a norma  dell'art.  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a noma
dell' art. 37, comma 5, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' di coloro che fanno parte  dell'ufficio  per  il  processo  a
norma dell'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014  n.
90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.