Art. 8 
 
 
              Organizzazione dei servizi di cancelleria 
 
  1. La struttura organizzativa denominata ufficio  per  il  processo
valorizza   i   vantaggi   conseguenti    alla    diffusione    della
digitalizzazione  nei  settori  civile  e  penale,   nonche'   quelli
derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162  della
legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di  cancelleria
che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire  un
complessivo miglioramento dei servizi.