Art. 9 Copertura assicurativa ed obblighi previdenziali degli ammessi allo stage 1. Per l'ammissione e lo svolgimento dello stage formativo teorico-pratico di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non sorgono obblighi previdenziali. 2. Rimane fermo che le risorse finanziarie eventualmente apportate da terzi a norma dell'art. 73, comma 17, del citato decreto-legge possono essere impiegate anche per attivare forme di copertura assicurativa.