Art. 9 
 
 
          Copertura assicurativa ed obblighi previdenziali 
                      degli ammessi allo stage 
 
  1.  Per  l'ammissione  e  lo  svolgimento  dello  stage   formativo
teorico-pratico di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non  sorgono
obblighi previdenziali. 
  2. Rimane fermo che le risorse finanziarie eventualmente  apportate
da terzi a norma dell'art. 73, comma  17,  del  citato  decreto-legge
possono essere  impiegate  anche  per  attivare  forme  di  copertura
assicurativa.