Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione d'origine protetta "Prosciutto  Veneto
Berico-Euganeo" registrata con Reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione
del 12 giugno 1996. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P, con sede in Piazza
V. Emanuele  II,  3-35044  -  Montagnana  (Pd),  e  che  il  predetto
consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare  l'istanza  di
modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art.  14  della
legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa  la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare   di   produzione   della   D.O.P.   Prosciutto   Veneto
Berico-Euganeo cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.