Art. 2
Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili
esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016.
2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di:
a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo,
considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad
alimentazione diesel;
b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 16 tonnellate. Il contributo e' determinato in
euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in
euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale
liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i
veicoli ad alimentazione diesel.
3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera b) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo
la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche
mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica,
per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC
596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo
viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di
acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale
costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per
ogni semirimorchio;
b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le
piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un
dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, di
cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo
sia dotato di piu' di un dispositivo, si prende in considerazione
quello di costo superiore.
4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui
alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione
finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unita' di
carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la
compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi' da
facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in
combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza
che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal
caricatore. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per
cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per
cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del
contributo unitario pari a euro 2.000.
5. Le intensita' di aiuto di cui ai commi precedenti sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del:
a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2, in caso
di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla
normativa europea di riferimento. A tal fine gli interessati
trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione
ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti e il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) 15 per cento, per le acquisizioni di cui ai commi 3 e 4
effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui
alla normativa europea di riferimento, se effettuate da imprese
aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati
trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione
ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui
all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.