Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti
1. In caso di acquisizione dei veicoli di cui all'art. 2, comma 2,
gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di
inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del Direttore della Direzione generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto,
sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione
delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.