Art. 4
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Le modalita' di presentazione delle domande e i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2015
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3278