Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche' pari
o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e
gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di
seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle
caratteristiche tecniche previste.
2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato
ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa
IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti ai
benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la
prova documentale come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza
delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a
seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il
trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;
nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non
rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i
costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot.
322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del
contributo in ragione del 40% di tale costo.
3. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
documentazione da cui risulti che la consegna del bene e'
avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla
normativa internazionale in materia.
4. La concessione del contributo e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la
data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia
avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29
settembre 2015 ed il termine stabilito per la conclusione
dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese in
considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, ne' i veicoli
immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.