Art. 5
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere
di trasmettere, a pena di inammissibilita', oltre alla documentazione
di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione debitamente
sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015,
nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la
produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.
2. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, dovra'
dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio
della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere
fornita con la fattura rilasciata dalla societa' di leasing
quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari
effettuati a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre,
dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione
di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di
anche uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione
dell'impresa dal beneficio.