Art. 6
Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che provvede, ferma la
funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame
delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta
a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al
successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi,
dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo
provvedimento di ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un
Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio
presso la Direzione generale per il trasporto stradale e
l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra il personale
di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da
un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi
incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero
lacune comunque sanabili, la Commissione di cui al comma 2 puo'
richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un
termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro
detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria
verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con
provvedimento motivato notificato all'impresa.