IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che  stabilisce
la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta
dal cliente, per le attivita' di commercio  al  minuto  ed  attivita'
assimilate; 
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1°  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi
delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali  non  e'
obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a  richiesta  del
cliente; 
  Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al
Ministro  delle  finanze  di  stabilire,  con  decreto,  sentite   le
commissioni  parlamentari  competenti,  l'esonero   dall'obbligo   di
certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei  confronti  di
determinate categorie di  contribuenti  o  determinate  categorie  di
prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di  scarsa  rilevanza
fiscale; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 dicembre 1992, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante   l'esonero
dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti; 
  Visto l'art. 3, comma 147, lettera  e),  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento  governativo
al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello  scontrino  o  della
ricevuta fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti  risultino
gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  dicembre  1996,  n.  696,  recante   norme   per   la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
febbraio 2015,  recante  l'esonero  dall'obbligo  di  rilascio  della
ricevuta e dello  scontrino  fiscale  per  determinate  categorie  di
contribuenti; 
  Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12  febbraio  2008,
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto  riguarda  il  luogo
delle prestazioni di servizi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2015,  n.  42,  recante
attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, che  modifica  la
direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni dei servizi; 
  Visto, in particolare,  l'art.  7,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 42/2015, il quale  stabilisce  che,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato  ai  sensi  dell'art.
12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  sono  esonerate
dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi  le  prestazioni  di
servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e  di
servizi elettronici rese a  committenti  che  agiscono  al  di  fuori
dell'esercizio d'impresa, arte o professione; 
  Considerato   che   e'   opportuno   esonerare   dall'obbligo    di
certificazione  dei  corrispettivi  le  prestazioni  di  servizi   di
telecomunicazione, di servizi di  teleradiodiffusione  e  di  servizi
elettronici  rese  a   committenti   che   agiscono   al   di   fuori
dell'esercizio d'impresa, arte o professione; 
  Sentite le commissioni parlamentari competenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi 
 
  1.  Non   sono   soggette   all'obbligo   di   certificazione   dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni: 
    a) prestazioni di servizi di  telecomunicazione,  di  servizi  di
teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a  committenti  che
agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.