IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  agli
aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere
audiovisive  (2013/C332/01)  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 15 novembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8
febbraio 2013, adottato ai sensi  dell'art.  10  del  citato  decreto
legislativo, recante modalita' tecniche di erogazione e  monitoraggio
dei contributi percentuali sugli incassi  realizzati  in  sala  dalle
opere cinematografiche; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto, al  fine  di  ridefinire  in  modo
complessivo, sia sotto il profilo della forma che del  contenuto,  le
predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di  migliorare  in  modo
rilevante  il  funzionamento,  l'efficacia  e  la  trasparenza  delle
stesse; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 30 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' dei contributi 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
  a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art.
2, comma 1, del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e
successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo),  lo
spettacolo  realizzato  su  supporti  di  qualsiasi   natura,   anche
digitale, con contenuto narrativo o documentaristico,  purche'  opera
dell'ingegno,  ai  sensi  della  disciplina  del  diritto   d'autore,
destinato al pubblico, prioritariamente nella  sala  cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione; 
  b) per «lungometraggio»  si  intende  il  film  di  durata  pari  o
superiore a 75 minuti; 
  c) per «cortometraggio» si intende il film di durata inferiore a 75
minuti,  ad  esclusione  di  quelli  con   finalita'   esclusivamente
pubblicitarie; 
  d) per «lungometraggio  di  produzione  nazionale»  si  intende  il
lungometraggio  riconosciuto  di  nazionalita'  italiana   ai   sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo, che non abbia chiesto o ottenuto
il riconoscimento dell'interesse culturale  di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo medesimo; 
  e) per  «lungometraggio  di  interesse  culturale»  si  intende  il
lungometraggio  riconosciuto  di  nazionalita'  italiana  che   abbia
ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7
del decreto legislativo; 
  f) per  «cortometraggio  di  interesse  culturale»  si  intende  il
cortometraggio  riconosciuto  di  nazionalita'  italiana  che   abbia
ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7
del decreto legislativo; 
  g)  per  «film  di  animazione»  si  intende  il  lungometraggio  o
cortometraggio,  riconosciuto  di  nazionalita'   italiana,   recante
immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di
tecnica e supporto; 
  h) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana»  si
intende il lungometraggio o cortometraggio nel  quale,  relativamente
all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta'  del
film sia detenuta dall'impresa  o  dalle  imprese  di  produzione  di
nazionalita' italiana tenuto conto di quanto previsto negli specifici
accordi  bilaterali  o  multilaterali  in  materia  di   coproduzioni
cinematografiche, ovvero, quando del  caso,  nella  compartecipazione
autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; 
  i) per «film realizzato in coproduzione  minoritaria  italiana»  si
intende il lungometraggio o cortometraggio nel  quale,  relativamente
all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta'  del
film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione  non  di
nazionalita'  italiana  e  in  cui  le  imprese  di   produzione   di
nazionalita' italiana detengano una  quota  non  inferiore  a  quanto
previsto  negli  specifici  accordi  bilaterali  o  multilaterali  in
materia di coproduzioni cinematografiche  ovvero,  quando  del  caso,
nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art.  6,  comma  6,
del decreto legislativo; 
  j) per «film indipendente», si  intende  il  film  di  nazionalita'
italiana in cui la quota dei diritti di proprieta', in capo ad una  o
piu'  imprese  di  produzione  cinematografica   indipendente,   come
definite nella lettera l) del presente comma, sia pari ad  almeno  il
sessanta per cento; 
  k)  per  «impresa  di  produzione  cinematografica»   si   intende,
conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto  legislativo,
l'impresa di produzione  cinematografica  che  abbia  sede  legale  e
domicilio fiscale in Italia; ad essa e' equiparata, a  condizioni  di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita'  di  un  altro  Paese
membro  dell'Unione  europea,  che  abbia  una  filiale,  agenzia   o
succursale stabilita in Italia, che  ivi  svolga  prevalentemente  la
propria attivita'; 
  l) per «impresa  di  produzione  cinematografica  indipendente»  si
intende l'impresa di produzione cinematografica, come definita  nella
lettera k) del presente comma, che eserciti l'attivita' di produzione
in forma esclusiva o prevalente e che: 
  1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 
  2) per un periodo di tre anni non destini  almeno  il  novanta  per
cento della propria produzione ad una sola emittente; 
  m) per «impresa di distribuzione cinematografica  indipendente»  si
intende l'impresa di distribuzione  che  non  sia  controllata  da  o
collegata a emittenti televisive; 
  n) per «costo industriale del film» si intende la somma  del  costo
di produzione e del costo di distribuzione, intesi,  rispettivamente,
quale costo complessivo di realizzazione della copia campione,  ossia
del master del film, e quale insieme delle spese di distribuzione  in
Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film; 
  o) per «contributi percentuali» si intendono, ai sensi dell'art. 10
del decreto legislativo, i contributi calcolati in percentuale  sugli
incassi  realizzati  in  sala  cinematografica  da  lungometraggi  di
produzione nazionale nonche'  da  lungometraggi  e  cortometraggi  di
interesse culturale e di animazione prodotti, anche in coproduzione o
compartecipazione  con  imprese  estere,  da  imprese  di  produzione
cinematografica. In caso di cortometraggi di interesse culturale o di
animazione, i  contributi  saranno  calcolati  in  percentuale  degli
incassi realizzati in sala  per  proiezioni  ad  essi  specificamente
riservate; 
  p) per «contributi agli autori» si intendono i contributi, ai sensi
dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo, in favore del regista
e degli autori del soggetto e della  sceneggiatura  delle  opere,  se
cittadini italiani o dell'Unione  europea  fiscalmente  residenti  in
Italia,  indicati  come   tali   nel   pubblico   registro   per   la
cinematografia. 
  2. I contributi percentuali sono da destinare, a pena di decadenza,
nell'ordine: 
  a)  alla  realizzazione,  eventualmente  comprensiva  anche   della
distribuzione, ovvero alla sola distribuzione, entro tre  anni  dalla
data di certificazione di cui  all'art.  4,  comma  1,  del  presente
decreto, di film di nazionalita' italiana che rispondano ai requisiti
di eleggibilita' culturale nei termini  e  modalita'  previste  nella
tabella A allegata al decreto  ministeriale  7  maggio  2009  recante
«Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese
di produzione  cinematografica»,  nella  misura  pari  ad  almeno  il
novanta per cento dell'importo dei contributi stessi; 
  b) per la restante parte,  qualora  presente,  alla  copertura  del
costo  industriale  del  film  cui  si  riferiscono,   nella   misura
compatibile con i limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti  dalla
normativa comunitaria in relazione alla specifica tipologia di film. 
  3. In caso di film realizzati in coproduzione minoritaria italiana,
i contributi sugli incassi maturati devono essere destinati,  a  pena
di decadenza, entro tre anni dalla  data  di  certificazione  di  cui
all'art. 4, comma 1, del presente  decreto,  alla  realizzazione,  in
coproduzione maggioritaria, di film di nazionalita' italiana aventi i
requisiti di cui al comma 2, lettera a), nella misura del  cento  per
cento dell'importo dei contributi stessi. In tale caso, i  contributi
percentuali diventano esigibili e possono essere erogati  dalla  data
di  approvazione  definitiva  della   nazionalita'   italiana   della
coproduzione maggioritaria cui i contributi sono stati destinati. 
  4. I contributi percentuali di cui  al  comma  1,  lettera  o),  da
destinare alla finalita' di cui  al  comma  2,  lettera  a),  vengono
erogati, a valere sul Fondo previsto nell'art. 2 e nei  limiti  delle
risorse finanziarie presenti nel Fondo medesimo, in concomitanza  con
lo sviluppo e la produzione, ovvero  la  distribuzione,  delle  opere
filmiche di cui al predetto comma 2, lettera a), secondo le modalita'
tecniche e la tempistica  stabilite  in  un  successivo  decreto  del
Direttore generale cinema del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, (d'ora in avanti: Amministrazione), adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  sentite   le   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative  e  la  Commissione  per  la  cinematografia  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo. I contributi percentuali  di  cui
al comma 1, lettera o), da destinare alla finalita' di cui  al  comma
2, lettera b), possono essere erogati dalla data di certificazione di
cui all'art. 4, comma  1;  a  tal  fine,  il  soggetto  istante  deve
allegare un piano finanziario relativo al film cui  i  contributi  si
riferiscono per la verifica, da parte della Direzione generale cinema
(d'ora in  avanti:  Direzione  generale),  del  rispetto  dei  limiti
massimi di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria. 
  5. Il decreto del Direttore generale cinema di cui al comma 4: 
  a) prevede le modalita' tecniche e la tempistica  per  l'erogazione
dei contributi percentuali sugli incassi  dovuti  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  alla  data  del  31
dicembre 2014, sulla base delle  disposizioni  specifiche  vigenti  a
detta data, con riferimento ad un importo pari al cinquanta per cento
dei contributi stessi. Il restante 50%  dei  contributi  deve  essere
destinato alle finalita' di cui al comma 2, lettera a); 
  b) tiene conto delle disposizioni  di  rango  comunitario  relative
agli aiuti di Stato in favore della cinematografia, e in  particolare
della relativa comunicazione del 15 novembre 2013; 
  c) puo' prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o
in parte, alla realizzazione di una  o  piu'  tipologie  delle  opere
filmiche, che rispondano ai requisiti di eleggibilita'  culturale  di
cui al decreto ministeriale 7 maggio 2009 sopra citato, definite  nel
presente decreto ovvero nei provvedimenti attuativi dell'art. 13  del
decreto legislativo; 
  d) puo' prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o
in parte, alla distribuzione ed esportazione delle opere filmiche  di
cui alla lettera c) del presente comma,  ovvero,  con  riguardo  alla
distribuzione in Italia, limitandolo a opere filmiche distribuite  da
imprese di distribuzione cinematografica indipendenti; 
  e)  prevede  la  tempistica,   e   i   relativi   obblighi,   delle
comunicazioni inerenti il progetto ovvero  i  progetti  di  film  nei
quali l'impresa beneficiaria reinveste i  contributi  destinati  alle
finalita' di cui al comma 2, lettera a). 
  6.  Con  riferimento  ai  lungometraggi  di  produzione  nazionale,
l'Amministrazione si riserva di trattenere  la  parte  di  contributi
necessaria alla realizzazione di  una  copia  dell'opera  in  formato
digitale ai fini del deposito presso la  Cineteca  nazionale  di  cui
all'art.  24  del  decreto  legislativo,  salvo  che  l'impresa   non
documenti alla Direzione generale  di  aver  effettuato  per  proprio
conto tale adempimento. 
  7. E' previsto l'ulteriore contributo  agli  autori,  se  cittadini
italiani o  dell'Unione  europea  fiscalmente  residenti  in  Italia,
indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia. 
  8. I contributi  percentuali  sono  calcolati  sulla  misura  degli
incassi, al lordo delle  imposte,  realizzati  dal  film  nelle  sale
cinematografiche nel termine  massimo  di  diciotto  mesi  decorrente
dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni  altro
provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. 
  9. I  contributi  sono  erogati  a  favore  di  opere  che  abbiano
realizzato, nel termine di  cui  al  comma  8,  incassi  superiori  a
cinquantamila euro. 
  10. L'erogazione dei contributi  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata all'inesistenza di irregolarita'  negli  adempimenti  del
beneficiario  nei  confronti   dell'Amministrazione   in   ordine   a
contributi ovvero finanziamenti concessi al  medesimo  a  valere  sul
Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo,  nonche'  a  valere
sui fondi in esso confluiti.