Art. 4 Istanza di erogazione dei contributi percentuali 1. La prima istanza per la erogazione dei contributi percentuali e' presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta di contributi si riferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla certificazione e alla liquidazione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie presenti sul Fondo e compatibilmente con quanto previsto all'art. 1, comma 4, e all'art. 5, comma 2. La prima istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata, a pena di inammissibilita', entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge emesso ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo. Nel caso in cui il film realizzi ulteriori incassi successivamente alla presentazione della prima istanza di erogazione di contributi, possono essere presentate ulteriori istanze, comunque non oltre il termine perentorio del ventiquattresimo mese dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge, fermo restando il termine massimo di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto. 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato. 3. L'istanza e' presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione della prima istanza di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento; c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera; d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; e) l'impegno a destinare i contributi alle finalita' di cui all'art. 1, commi 2 e 3.