Art. 5 Procedimento di esame delle istanze e di erogazione dei contributi percentuali 1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 4. 2. I contributi certificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, sono esigibili: a) in via immediata nella misura massima del dieci per cento sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, secondo periodo; b) solo al verificarsi del presupposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), fermo restando quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, primo periodo, nella misura pari ad almeno il novanta per cento. 3. Con esclusivo riferimento alla quota di cui alla lettera a) del comma 2, i contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione. 4. I contributi per film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati a ciascuno dei coproduttori italiani nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al film stesso. 5. La Direzione generale provvede alla certificazione di cui all'art. 4, comma 1, sino al limite massimo, per impresa, di € 3 milioni. Nel caso in cui i contributi certificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, a favore di un'impresa cinematografica siano pari alla somma di 3 milioni di euro, le successive istanze presentate dalla medesima impresa non potranno essere istruite fino a quando la predetta impresa non utilizzera', anche parzialmente, la somma di € 3 milioni certificata a suo favore. Le istanze di contributo percentuale, presentate successivamente alla certificazione della somma pari a 3 milioni di euro, saranno sospese e istruite successivamente, quando il fondo a disposizione dell'impresa si sara' ridotto ad una cifra inferiore per le erogazioni effettuate a norma del presente decreto, fino comunque ad una somma massima pari a € 3 milioni. Qualora l'impresa istante abbia gia' maturato contributi sugli incassi per una cifra inferiore a € 3 milioni e dall'esame di una successiva istanza maturi un contributo che, sommato alla cifra gia' certificata, superi la somma di € 3 milioni, il contributo maturato dalla predetta istanza sara' certificato fino alla concorrenza della somma di € 3 milioni e l'ulteriore contributo maturato potra' essere certificato solo quando la somma a disposizione dell'impresa si sara' ridotta ad una cifra inferiore a € 3 milioni in seguito alle erogazioni avvenute a norma del presente decreto.