Art. 5 
 
                 Procedimento di esame delle istanze 
             e di erogazione dei contributi percentuali 
 
  1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine  cronologico.
La    Direzione    generale    puo'     procedere     a     verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di  accertare  la
veridicita'  e  la  regolarita'  delle  indicazioni  contenute  nella
dichiarazione di cui all'art. 4. 
  2. I contributi certificati ai sensi dell'art.  4,  comma  1,  sono
esigibili: 
  a) in via immediata nella misura massima del dieci per cento  sulla
base di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, secondo periodo; 
  b) solo al verificarsi del presupposto di cui all'art. 1, comma  2,
lettera a), fermo restando quanto stabilito  nell'art.  1,  comma  4,
primo periodo, nella misura pari ad almeno il novanta per cento. 
  3. Con esclusivo riferimento alla quota di cui alla lettera a)  del
comma 2, i  contributi  possono  essere  fatti  oggetto  di  atto  di
cessione da parte del beneficiario, nel rispetto  delle  disposizioni
di  cui  agli  articoli  1260   e   seguenti   del   codice   civile,
esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli
atti di disposizione dei contributi, in qualunque  forma  effettuati,
anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi  da  quelli
espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto  nei
confronti dell'Amministrazione. 
  4. I contributi per film realizzati in regime di coproduzione  sono
liquidati  a  ciascuno  dei  coproduttori   italiani   nella   misura
percentuale corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al  film
stesso. 
  5. La  Direzione  generale  provvede  alla  certificazione  di  cui
all'art. 4, comma 1, sino al limite massimo,  per  impresa,  di  €  3
milioni. Nel caso in cui i contributi certificati ai sensi  dell'art.
4, comma 1, a favore di un'impresa cinematografica  siano  pari  alla
somma di 3 milioni di euro, le successive  istanze  presentate  dalla
medesima impresa non  potranno  essere  istruite  fino  a  quando  la
predetta impresa non utilizzera', anche parzialmente, la somma di € 3
milioni  certificata  a  suo  favore.  Le   istanze   di   contributo
percentuale, presentate  successivamente  alla  certificazione  della
somma  pari  a  3  milioni  di  euro,  saranno  sospese  e   istruite
successivamente, quando il fondo a disposizione dell'impresa si sara'
ridotto ad una cifra inferiore per le erogazioni effettuate  a  norma
del presente decreto, fino comunque ad una somma massima pari a  €  3
milioni. Qualora l'impresa istante  abbia  gia'  maturato  contributi
sugli incassi per una cifra inferiore a € 3 milioni e  dall'esame  di
una successiva istanza maturi un contributo che, sommato  alla  cifra
gia' certificata, superi la somma  di  €  3  milioni,  il  contributo
maturato  dalla  predetta  istanza  sara'   certificato   fino   alla
concorrenza della somma di  €  3  milioni  e  l'ulteriore  contributo
maturato  potra'  essere  certificato  solo   quando   la   somma   a
disposizione dell'impresa si sara' ridotta ad una cifra inferiore a €
3 milioni in seguito alle erogazioni avvenute a  norma  del  presente
decreto.