Art. 6 Istanza e procedimento di erogazione del contributo agli autori 1. L'istanza per l'erogazione del contributo agli autori e' presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta di contributo si riferisce, e non oltre il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge. 2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) quanto previsto alle lettere a), b) e d) dell'art. 4, comma 3, del presente decreto; b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformita' a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia; c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo. 3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura. 4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4 ed il comma 1 dell'art. 5. 5. In caso di pluralita' di registi, autori del soggetto o autori della sceneggiatura, la liquidazione del contributo puo' essere effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno solo di essi, che dimostri di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.