Art. 7 
 
                  Decadenza e revoca dei contributi 
 
  1.  I  contributi  percentuali  decadono  a  seguito  del   mancato
reinvestimento, entro tre anni dalla data di  certificazione  di  cui
all'art. 4, comma 1, per la finalita' indicata all'art. 1,  comma  2,
lettera a), secondo le modalita' previste  dal  decreto  direttoriale
previsto dall'art. 1, comma 4. 
  2. I contributi percentuali sono revocati in caso di falsita' delle
dichiarazioni rese nelle istanze. 
  3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca e  decadenza,  la
Direzione  generale  comunica  l'avvio  del   procedimento   e,   ove
possibile,  diffida  l'interessato  alla  loro   eliminazione   entro
sessanta giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato. 
  4.   Il   provvedimento   di   revoca    o    decadenza    comporta
l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni  successiva
istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato,
presentata dal destinatario.