Art. 7 Decadenza e revoca dei contributi 1. I contributi percentuali decadono a seguito del mancato reinvestimento, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, per la finalita' indicata all'art. 1, comma 2, lettera a), secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale previsto dall'art. 1, comma 4. 2. I contributi percentuali sono revocati in caso di falsita' delle dichiarazioni rese nelle istanze. 3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca e decadenza, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato. 4. Il provvedimento di revoca o decadenza comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.