Art. 8 
 
                 Rilevazione degli incassi da parte 
       della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) 
                e corrispettivo per il servizio reso 
 
  1. La rilevazione degli incassi lordi nelle  sale  cinematografiche
e' effettuata dalla Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE)
e  trasmessa  alla  Direzione  generale,  per  i   lungometraggi   di
produzione nazionale, di interesse  culturale,  nonche'  per  i  film
d'animazione, compresi i film di coproduzione. 
  2. La rilevazione e' effettuata, per incassi di qualsiasi  importo,
per  un  periodo  massimo  di  diciotto  mesi  dalla  data  di  prima
proiezione in pubblico del film. La  rilevazione  e'  effettuata  con
periodicita' mensile per i primi sei mesi di circolazione del film  e
con periodicita' trimestrale per i successivi  dodici  mesi.  I  dati
sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre
successivo a quello di riferimento. Copia delle  rilevazioni  inviate
alla  Direzione  generale  sono  trasmesse   anche   all'impresa   di
produzione del film. 
  3. Agli effetti della  comunicazione  dei  dati  con  le  modalita'
sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), anche tramite  apposito  collegamento
telematico, il flusso continuo ed aggiornato  dei  dati  relativi  ai
film immessi nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio  del
nulla osta per la proiezione in pubblico di cui alla legge 21  aprile
1962, n. 161, e successive modificazioni. 
  4. La rilevazione degli incassi per ciascun  film  deve  contenere,
oltre  agli  elementi  identificativi  dell'opera,  dell'impresa   di
produzione  e  dei  soggetti  autori  destinatari   dei   contributi,
risultanti dal pubblico registro per la cinematografia,  gli  incassi
lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante  complessivo
degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione. 
  5. Come  corrispettivo  per  il  servizio,  ove  reso  nei  termini
indicati di cui al comma  2,  spetta  alla  Societa'  italiana  degli
autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva  di  IVA,  pari
allo 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10,  comma
1,  del  decreto  legislativo,  da  versare  alla  SIAE  in  sede  di
liquidazione all'impresa di produzione del film.