Art. 2 1. Le convenzioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001, sono improntate ai principi di correttezza, diligenza, trasparenza e parita' di trattamento. 2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, la tipologia delle attivita' oggetto di convenzione, i tempi, le modalita' di esecuzione, i livelli di responsabilita' e di garanzia nella realizzazione delle relative prestazioni, nonche' ogni altro elemento preventivamente concordato. 3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle quali sono svolte le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto.