Art. 3 1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula alla Direzione territoriale del lavoro competente. 2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 settembre 2015 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4288