IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e l'allegata tabella A, con il quale e' stata data attuazione, tra l'altro, all'art. 1, comma 14, della legge di stabilita' 2013, che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative di cui all'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013); Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2014 che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto l'art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152 come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c) della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1, incluse nelle attivita' di cui all'art. 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio; Visto il medesimo art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'art. 13, per le quali e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; Considerato che con il presente decreto sono definite le modalita' di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale. Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 152 del 2001, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, per le quali e' ammesso il pagamento, a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, di un contributo per l'erogazione del servizio. 2. Resta fermo che le attivita' rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.