Art. 2 1. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle A, C e D allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, e classificate a punteggio zero, escludendo le voci che risultano elencate nel preambolo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2014. 2. L'importo del contributo per l'erogazione delle prestazioni di cui alle citate tabelle A, C e D non puo' essere superiore a € 24,00.