Art. 2 
 
  1. Le prestazioni di cui all'art.  1  sono  quelle  indicate  nelle
tabelle A, C e D allegate  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193, e classificate a punteggio zero, escludendo  le
voci che risultano elencate nel preambolo del  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del  20  febbraio  2013,  e  nel
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  dell'8
maggio 2014. 
  2. L'importo del contributo per l'erogazione delle  prestazioni  di
cui alle citate tabelle A, C e D non puo' essere superiore a € 24,00.