Art. 3 1. Le prestazioni individuate ai sensi dell'art. 2 sono ammesse a contributo per l'erogazione del servizio in base ad apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. In regime di convenzione di cui al comma 1, agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non e' riconosciuto il punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalita' telematiche di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 228 del 2012.