Art. 3 
 
  1. Le prestazioni individuate ai sensi dell'art. 2 sono  ammesse  a
contributo  per  l'erogazione  del  servizio  in  base  ad   apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. In regime di convenzione di cui al comma  1,  agli  Istituti  di
patronato e di assistenza sociale non e' riconosciuto il punteggio di
0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato  con  modalita'
telematiche di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 228 del 2012.