Art. 4 1. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono le attivita' di intermediazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 mediante la raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, la preselezione e costituzione di relative banche dati, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione, l'orientamento professionale, la progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo. 2. Le attivita' di cui al presente articolo sono espletate presso i locali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, tenuto conto della struttura organizzativa prevista dall'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 3. L'attivita' di intermediazione e' resa al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, nonche' con l'osservanza di un orario di apertura al pubblico non inferiore a sei ore settimanali. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2015 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 4285