(parte 1)
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
Parte generale 
Premessa 
  Con il presente Aggiornamento, l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) intende fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto
ai  contenuti  del  Piano  nazionale  anticorruzione  approvato   con
delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). 
  L'Autorita' ha deciso di predisporre l'Aggiornamento  muovendo,  da
una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui  Piani  di
prevenzione  della  corruzione  (PTPC)  di  un   campione   di   1911
amministrazioni    conclusasi    a    luglio     2015;     dall'altra
dall'opportunita'  di  dare  risposte  unitarie  alle  richieste   di
chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed  in  particolare
dai Responsabili della prevenzione  della  corruzione  (RPC),  con  i
quali l'Autorita' ha avuto un importante confronto il 14  luglio  del
2015 nella "Giornata nazionale di incontro con i  Responsabili  della
prevenzione  della  corruzione  in  servizio  presso   le   pubbliche
amministrazioni". 
  L'Aggiornamento  si  rende  necessario,  poi,   in   virtu'   degli
interventi normativi che  hanno  fortemente  inciso  sul  sistema  di
prevenzione della corruzione a livello istituzionale. Particolarmente
significativa e' la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114,  recante  il
trasferimento  completo  delle  competenze  sulla  prevenzione  della
corruzione  e  sulla  trasparenza  dal  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica  (DFP)  all'ANAC,  nonche'  la  rilevante   riorganizzazione
dell'ANAC e l'assunzione delle  funzioni  e  delle  competenze  della
soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). 
  A seguito del mutato quadro normativo, l'ANAC si e'  gia'  espressa
su   diverse   questioni   di   carattere   generale    (trasparenza,
whistleblowing,  RPC,  conflitti  d'interesse,   applicazione   della
normativa di prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  alle
societa' e agli enti di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  o
partecipati da pubbliche amministrazioni). 
  Quel che rileva in questa sede e' che dalla normativa piu'  recente
emerge  l'intento  del  legislatore   di   concentrare   l'attenzione
sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni
corruttivi. 
  Ci si riferisce,  in  particolare,  alle  nuove  sanzioni  previste
dall'art. 19, co. 5, lett. b) del decreto-legge 90/2014, in  caso  di
mancata «adozione dei Piani  di  prevenzione  della  corruzione,  dei
programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento». Al
riguardo si rinvia al «Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio dell'Autorita' Nazionale  Anticorruzione  per  l'omessa
adozione dei Piani triennali di  prevenzione  della  corruzione,  dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento»  del
9 settembre 2014, pubblicato sul sito web dell'Autorita', in cui sono
identificate le fattispecie relative alla "omessa adozione" del PTPC,
del Programma triennale per la trasparenza e  l'integrita'  (PTTI)  o
dei  Codici  di  comportamento.  Equivale  ad  omessa  adozione:   a)
l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo  di  misure,
in  materia  di  anticorruzione,  in  materia  di  adempimento  degli
obblighi di pubblicita' ovvero in materia di Codice di  comportamento
di amministrazione; b) l'approvazione di  un  provvedimento,  il  cui
contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati
da altre amministrazioni, privo di misure  specifiche  introdotte  in
relazione  alle   esigenze   dell'amministrazione   interessata;   c)
l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione
del rischio nei settori piu' esposti, privo  di  misure  concrete  di
attuazione degli obblighi di pubblicazione  di  cui  alla  disciplina
vigente, meramente riproduttivo del Codice di  comportamento  emanato
con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
  Nella  predisposizione  dell'Aggiornamento,  l'ANAC   ha   ritenuto
necessario  avere  dei  confronti  qualificati,  oltre  che   con   i
responsabili della prevenzione della corruzione, come sopra indicato,
con alcune amministrazioni. In particolare sono stati attivati Tavoli
tecnici con il Ministero della salute e con l'Agenzia nazionale per i
servizi  sanitari  regionali  (Agenas),  nonche'  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze (MEF). Alcuni  esiti  dei  Tavoli  sono
gia' confluiti in documenti d'indirizzo, come, ad esempio, le  «Linee
guida per l'attuazione della  normativa  in  materia  di  prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e  degli  enti
di  diritto  privato  controllati  e  partecipati   dalle   pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici»,  approvate  con  la
determinazione n. 8 del 17 giugno  del  2015.  Altri  esiti,  oggetto
anch'essi  di  distinti  documenti  congiunti  in   particolare   con
riferimento  al  settore  Sanita',  sono  confluiti  all'interno  del
presente Aggiornamento. 
  E' intenzione dell'ANAC proseguire in questa  direzione,  attivando
anche altri Tavoli tecnici ed  ulteriori  approfondimenti,  in  vista
della predisposizione del nuovo PNA che verra' adottato nel 2016  per
il triennio successivo. 
  Le  indicazioni  contenute  nel  presente  documento   sono   state
elaborate in una logica di continuita' rispetto a quanto previsto nel
PNA e si  configurano  in  termini  di  aggiornamento  dello  stesso.
L'obiettivo che esse si propongono e' quello di offrire  un  supporto
operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni  e  agli  altri
soggetti tenuti  all'introduzione  di  misure  di  prevenzione  della
corruzione, di apportare  eventuali  correzioni  volte  a  migliorare
l'efficacia complessiva  dell'impianto  a  livello  sistemico.  Nella
consapevolezza che il percorso di elaborazione dei PTPC da  adottarsi
entro il 31 gennaio del 2016 e' gia'  avviato  in  gran  parte  delle
amministrazioni, il presente  Aggiornamento  si  limita  ad  indicare
alcune "correzioni di rotta" indispensabili ed adottabili  nel  breve
periodo. 
1. Valutazione dei PTPC: le principali criticita' rilevate 
  Nel corso del 2015 l'ANAC ha svolto un'analisi  dei  PTPC  di  1911
amministrazioni  (1) che  ha  riguardato  i  Piani  adottati  per  il
triennio 2015-2017 e pubblicati sui siti istituzionali delle  singole
amministrazioni alla data del 28 febbraio 2015. Nei  casi  di  omessa
pubblicazione dei predetti documenti, sono stati acquisiti e valutati
i PTPC adottati per il triennio 2014-2016 e,  in  caso  di  ulteriore
assenza, i PTPC del triennio precedente, 2013-2015. 
  E'  stata  verificata  l'adozione  dei  PTPC   ed   effettuato   un
monitoraggio sulla qualita' degli stessi, al fine di identificare  le
principali criticita' e  "lo  stato  dell'arte"  della  strategia  di
prevenzione della corruzione. La valutazione si e'  incentrata  sulla
qualita' del processo di gestione del rischio,  sulla  programmazione
delle  misure  di  prevenzione  e  sul  livello  di  coordinamento  o
integrazione con altri strumenti di programmazione. 
  In sintesi, le risultanze possono essere schematizzate  in  quattro
punti: 
    1) alla data del 28 febbraio 2015 il 96,3% delle  amministrazioni
aveva  adottato  e  pubblicato  almeno  un  PTPC  sul  proprio   sito
istituzionale  e  il  62,9%  di  esse  aveva  adottato  e  pubblicato
l'aggiornamento per il triennio  2015-2017.  Cio'  denota,  almeno  a
livello formale, un buon livello di applicazione della norma; 
    2) la qualita' dei PTPC e' generalmente insoddisfacente; 
    3) la qualita' dei PTPC risulta influenzata da  alcune  variabili
di contesto, quali la tipologia di amministrazioni,  la  collocazione
geografica delle stesse e la dimensione organizzativa; 
    4) la qualita' dei PTPC sembra essere significativamente migliore
nella programmazione 2015-2017 rispetto ai periodi  precedenti;  cio'
e'  correlato  ad  un  fattore  "di   apprendimento"   nonche'   alla
gradualita' nell'implementazione della normativa. 
  Si riferisce di seguito,  con  maggior  dettaglio,  sui  principali
esiti tenendo conto che, per la qualita' del processo di gestione del
rischio e' stata valutata l'analisi del contesto esterno  e  interno,
il processo di valutazione del rischio, il trattamento  del  rischio,
il coinvolgimento degli attori interni ed esterni  e  il  sistema  di
monitoraggio. 
- Analisi del contesto 
  La fase maggiormente critica risulta essere l'analisi del  contesto
esterno, insufficiente o inadeguata nel 96,52%  dei  PTPC  analizzati
(addirittura assente nell'84,46%  dei  casi).  In  altre  parole,  e'
risultata inadeguata la capacita' delle amministrazioni di leggere ed
interpretare le dinamiche socio-territoriali e di tenerne conto nella
redazione del PTPC. 
- Mappatura dei processi 
  L'analisi del contesto interno, da attuare attraverso l'analisi dei
processi organizzativi (mappatura dei  processi),  pur  essendo  meno
critica della precedente fase, risulta tendenzialmente non  adeguata.
Nel  73,9  %  dei  casi  l'analisi  dei  processi  delle  cd.   "aree
obbligatorie"  presenta  una  bassa  qualita'  ed  analiticita'.   La
percentuale aumenta al 79,78% per  i  processi  relativi  alle  "aree
ulteriori". Nello specifico, tra quei PTPC in cui  la  mappatura  dei
processi nelle "aree  obbligatorie"  risulta  inadeguata,  emerge  un
9,02% di casi in cui essa  risulta  addirittura  assente  per  talune
aree. La percentuale sale al 46,09% nel caso dei processi nelle "aree
ulteriori". 
- Valutazione del rischio 
  In linea con i trend delineati finora,  anche  la  valutazione  del
rischio presenta ampi margini di miglioramento nella maggioranza  dei
PTPC analizzati (nello  specifico  l'identificazione  e  analisi  dei
rischi nel 67,07% dei  casi  e  la  valutazione  e  ponderazione  del
rischio nel 62,39% dei casi). Emerge la  concreta  difficolta'  delle
amministrazioni di individuare correttamente i rischi di  corruzione,
di collegarli ai processi organizzativi e di  utilizzare  un'adeguata
metodologia di valutazione e ponderazione dei rischi. 
- Trattamento del rischio 
  Anche il trattamento del  rischio  (fase  volta  all'individuazione
delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  sulla  base  delle
priorita' emerse in sede di valutazione degli  eventi  rischiosi)  e'
risultato adeguato solo nel 37,72% dei PTPC analizzati. 
  La qualita' della programmazione delle misure di  prevenzione,  che
indica  la  capacita'  delle  amministrazioni   di   identificare   e
programmare gli interventi organizzativi  finalizzati  a  ridurre  il
rischio corruttivo nell'amministrazione, e' risultata prevalentemente
insufficiente (in media nel 77% dei PTPC  analizzati)  per  tutte  le
misure obbligatorie. La  gran  parte  dei  PTPC  esaminati  anche  se
contiene  misure   "obbligatorie",   e'   priva   di   una   concreta
pianificazione delle stesse, facendo  venir  meno  la  componente  di
programmazione propria dello strumento. Per quanto concerne le misure
ulteriori, invece, esse non sono state previste nel  55,5%  dei  casi
analizzati. 
- Coordinamento tra PTPC e Piano della performance 
  L'analisi dei dati mostra l'assenza di  un  efficace  coordinamento
tra il PTPC e il Piano della  performance  (nell'80,6%  dei  casi  in
esame). Il collegamento con il PTTI e' inadeguato nel 63,97% dei PTPC
analizzati. 
- Coinvolgimento degli attori esterni ed interni 
  Il livello di coinvolgimento degli attori interni ed esterni, utile
alla migliore qualita' del processo di gestione  del  rischio,  e  le
azioni di accompagnamento per la predisposizione del  PTPC  risultano
particolarmente critici; il coinvolgimento degli  attori  esterni  e'
risultato assente nel 55,38%; il coinvolgimento degli attori  interni
inadeguato nel 61,25% delle amministrazioni. La qualita' delle azioni
di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione  poste  in  essere
per la realizzazione  del  PTPC  sembra  essere  sostanzialmente  non
elevata nel 75,98% dei PTPC analizzati. 
- Monitoraggio dei PTPC 
  Da migliorare notevolmente e'  anche  il  sistema  di  monitoraggio
interno che risulta insufficiente nel 75,22% dei PTPC analizzati. 
  Complessivamente,   la   qualita'   dei   PTPC   sembra    scontare
problematiche e cause strutturali che  concernono,  da  una  parte  i
ruoli  e  le  responsabilita'   di   soggetti   che   operano   nelle
amministrazioni  e,  dall'altra,  gli  indirizzi  del   PNA   rivolti
indistintamente a tutte le amministrazioni. 
  I fattori di successo per migliorare le  strategie  di  prevenzione
della corruzione, evitando che  queste  si  trasformino  in  un  mero
adempimento, sembrano essere la differenziazione e la semplificazione
dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni
delle amministrazioni,  nonche'  l'investimento  nella  formazione  e
l'accompagnamento  delle   amministrazioni   e   degli   enti   nella
predisposizione del PTPC. 
  Questa impostazione e' fatta propria dalla legge 7 agosto 2015,  n.
124  «Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione   delle
amministrazioni   pubbliche»   che,   all'art.   7    (Revisione    e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza),  sottolinea  la  necessita'
della «precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione  del
Piano  nazionale  anticorruzione,  dei  piani  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  relazione  annuale   del   responsabile   della
prevenzione della corruzione,  anche  attraverso  la  modifica  della
relativa  disciplina  legislativa,  anche  ai  fini  della   maggiore
efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione
per settori e dimensioni, del  coordinamento  con  gli  strumenti  di
misurazione    e    valutazione     delle     performance     nonche'
dell'individuazione dei principali  rischi  e  dei  relativi  rimedi;
conseguente   ridefinizione   dei   ruoli,   dei   poteri   e   delle
responsabilita' dei soggetti interni che  intervengono  nei  relativi
processi». 
2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualita' delle  misure  di
  prevenzione della corruzione 
  L'insoddisfacente attuazione della  principale  novita'  introdotta
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, cioe' la necessaria  adozione  -
differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni  e  enti,
pubblici  e  privati  -  di  efficaci  misure  di  prevenzione  della
corruzione e' riconducibile a diverse cause. 
  Le piu' importanti sono elencate di seguito. 
    a) Le  difficolta'  incontrate  dalle  pubbliche  amministrazioni
dovute alla sostanziale novita' e complessita'  della  normativa.  La
tecnica dell'introduzione di misure organizzative per la  prevenzione
della  corruzione  e'  stata  prevista,  per   soggetti   di   natura
privatistica, con il decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231.  La
legge  190/2012,  pur  ispirandosi   al   citato   decreto,   implica
un'attivita' piu' vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e
di individuazione di  misure  preventive  relative  potenzialmente  a
tutti i settori di attivita'. Cio' in rapporto a fenomeni  corruttivi
che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione
di comportamenti e atti contrari, piu' in generale, al  principio  di
imparzialita' cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono
attivita' di pubblico interesse. 
    b) Le difficolta'  organizzative  delle  amministrazioni  cui  si
applica la nuova politica anticorruzione,  dovute  in  gran  parte  a
scarsita' di risorse  finanziarie,  che  hanno  impoverito  anche  la
capacita'  di  organizzare  le  funzioni   tecniche   e   conoscitive
necessarie per svolgere adeguatamente il  compito  che  la  legge  ha
previsto. 
    c)  Un  diffuso   atteggiamento   di   mero   adempimento   nella
predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le  responsabilita'  che
la legge fa ricadere sul  RPC  (e  oggi,  dopo  l'introduzione  della
sanzione di cui all'art. 19, co. 5, del decreto-legge 90/2014,  anche
sugli organi di indirizzo) in caso di mancata adozione del PTPC. 
    d)  L'isolamento  del  RPC  nella  formazione  del  PTPC   e   il
sostanziale disinteresse degli organi di  indirizzo.  Nella  migliore
delle ipotesi, questi ultimi si sono limitati a ratificare  l'operato
del RPC, approvando il PTPC, senza approfondimenti, ne'  sull'analisi
del fenomeno all'interno della struttura, ne'  sulla  qualita'  delle
misure da adottare. Cio' dipende, in larga misura, da  una  impropria
distribuzione delle responsabilita' connesse all'adozione del PTPC  e
alla sua attuazione, concentrate sulla sola  figura  del  RPC,  senza
significativi coinvolgimenti  degli  organi  di  indirizzo  che  pure
approvano il PTPC. 
  Le  cause  segnalate  sono,  quindi,  molto  rilevanti  e  la  loro
rimozione non appare questione di poco conto e risolvibile  in  tempi
brevi. In alcuni casi si tratta di intervenire con adeguate modifiche
legislative, alcune delle quali gia' previste dalla delega  contenuta
nella legge 124/2015 (art. 7, in particolare la lett. d)). 
  Si tratta, pero', di cause i  cui  effetti  possono  essere,  anche
progressivamente, ridimensionati. 
  Da cio' discende la scelta dell'Autorita'  di  richiamare,  sin  da
ora, con l'Aggiornamento al PNA, l'attenzione delle amministrazioni e
degli altri soggetti cui si applica la legge  190/2012,  da  un  lato
sull'introduzione, a partire dai prossimi PTPC, del maggior numero di
misure di prevenzione concrete ed  efficaci,  traducibili  in  azioni
precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione;
dall'altro, di approfondire alcuni passaggi di metodo  indispensabili
ad   assicurare   la   qualita'   dell'analisi   che   conduce   alla
individuazione delle misure di trattamento del rischio. 
  In questa ottica,  l'ANAC  ha  ritenuto  opportuno  fornire  alcune
esemplificazioni  di  eventi  corruttivi  e   relative   misure   con
riferimento all'area di rischio contratti pubblici e al settore della
Sanita'. A questo fine sono stati elaborati appositi approfondimenti. 
2.1. Caratteri generali del presente Aggiornamento 
  Ai fini di una migliore comprensione del presente Aggiornamento  si
premettono alcune questioni relative all'impostazione generale  e  ai
suoi obiettivi. 
• Continuita' con il PNA 
  Il presente Aggiornamento si pone in  continuita'  con  il  PNA  in
vigore, approvato nel rispetto delle Linee di indirizzo adottate  dal
Comitato interministeriale di cui alla legge 190/2012, art. 1, co. 4.
Anche  la  scelta  di  approfondire  l'area  di  rischio   "contratti
pubblici" e  il  settore  della  Sanita'  consegue  alle  indicazioni
contenute nelle predette Linee di indirizzo (§7). 
  D'altra parte, il presente documento tiene  gia'  conto  di  alcune
indicazioni della legge 124/2015, art. 7, laddove e' posto  l'accento
sull'individuazione, all'interno dello stesso PNA, di  rischi  e  dei
relativi rimedi. 
  Nel corso del 2016, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina
del processo di approvazione del  PNA  prevista  dalla  citata  legge
124/2015, sara' necessario adottare un nuovo PNA, con  validita'  per
il successivo triennio  2016-2018.  Nelle  more,  i  soggetti  tenuti
all'adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione  avranno
cura  di  applicare,  per  la  formazione  dei  propri  strumenti  di
prevenzione per il 2016, il PNA, alla luce dei suggerimenti  e  delle
integrazioni contenute nel presente Aggiornamento. 
• Nozione di corruzione (in senso ampio) 
  Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo
piu' ampia dello specifico reato di corruzione e  del  complesso  dei
reati contro la  pubblica  amministrazione,  ma  coincidente  con  la
"maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di  assetto
di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi
interne a singoli procedimenti, di  gestione  di  risorse  pubbliche)
devianti   dalla   cura   dell'interesse   generale   a   causa   del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre,
cioe', avere riguardo ad atti  e  comportamenti  che,  anche  se  non
consistenti in specifici reati, contrastano con  la  necessaria  cura
dell'interesse pubblico e pregiudicano  l'affidamento  dei  cittadini
nell'imparzialita' delle amministrazioni e dei soggetti che  svolgono
attivita' di pubblico interesse. 
• Analisi di tutte le aree di attivita' e mappatura dei processi 
  Il presente Aggiornamento non solo conferma ma  esalta  l'approccio
generale che il PTPC deve mantenere nell'individuazione delle  misure
di prevenzione della corruzione. Tutte le aree di  attivita'  (intese
come  complessi  settoriali  di  processi/procedimenti   svolti   dal
soggetto che  adotta  il  PTPC)  devono  essere  analizzate  ai  fini
dell'individuazione  e  valutazione  del  rischio  corruttivo  e  del
relativo trattamento. Il necessario approccio  generale  deve  essere
reso  compatibile  con   situazioni   di   particolare   difficolta',
soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta
mancanza   di   risorse   tecniche    adeguate    allo    svolgimento
dell'autoanalisi organizzativa. Le amministrazioni che si trovino  in
queste  situazioni  potranno,  sulla  base  di  congrua  motivazione,
procedere  alla   mappatura   generalizzata   dei   propri   processi
distribuendola  al  massimo  in  due  annualita'  (2016  e  2017),  a
condizione che la parte di analisi condotta produca  l'individuazione
delle misure di prevenzione  che  abbiano  le  caratteristiche  sopra
indicate. 
• Carattere  organizzativo  delle   misure   di   prevenzione   della
  corruzione 
  Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse
vengono adottati interventi che  toccano  l'amministrazione  nel  suo
complesso (si pensi alla  riorganizzazione  dei  controlli  interni),
ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero  settore  di
uffici,  con  ridistribuzione  delle  competenze),   ovvero   singoli
processi/procedimenti tesi a  ridurre  le  condizioni  operative  che
favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. 
  Sono misure che riguardano tanto l'imparzialita'  oggettiva  (volte
ad assicurare  le  condizioni  organizzative  che  consentono  scelte
imparziali) quanto l'imparzialita' soggettiva  del  funzionario  (per
ridurre i casi di ascolto privilegiato di  interessi  particolari  in
conflitto con l'interesse generale). Se non si  cura  l'imparzialita'
fin dall'organizzazione, l'attivita'  amministrativa  o  comunque  lo
svolgimento di attivita' di pubblico  interesse,  pur  legittimi  dal
punto di vista formale, possono essere  il  frutto  di  un  pressione
corruttiva. 
• Integrazione delle misure di prevenzione della  corruzione  con  le
  misure organizzative volte alla funzionalita' amministrativa 
  Il lavoro di  autoanalisi  organizzativa  per  l'individuazione  di
misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come
adempimento a se stante ma come una politica di  riorganizzazione  da
conciliare, in una logica di stretta  integrazione,  con  ogni  altra
politica di miglioramento organizzativo. A questo fine il PTPC non e'
il complesso di misure che il  PNA  impone,  ma  il  complesso  delle
misure che autonomamente  ogni  amministrazione  o  ente  adotta,  in
rapporto  non  solo   alle   condizioni   oggettive   della   propria
organizzazione, ma anche dei progetti o programmi  elaborati  per  il
raggiungimento di altre finalita' (maggiore  efficienza  complessiva,
risparmio  di  risorse  pubbliche,  riqualificazione  del  personale,
incremento delle capacita' tecniche e conoscitive). 
  Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra  PTPC  e
Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le
politiche sulla performance contribuiscono  alla  costruzione  di  un
clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b)
le misure di prevenzione della  corruzione  devono  essere  tradotte,
sempre, in obiettivi  organizzativi  ed  individuali  assegnati  agli
uffici e ai loro dirigenti. Cio' agevola l'individuazione  di  misure
ben definite in termini di  obiettivi,  le  rende  piu'  effettive  e
verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e
perseguimento della funzionalita' amministrativa. 
• Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione 
  La  trasparenza  e'  uno  degli  assi   portanti   della   politica
anticorruzione impostata dalla legge 190/2012.  Essa  e'  fondata  su
obblighi di pubblicazione previsti per legge ma  anche  su  ulteriori
misure di  trasparenza  che  ogni  ente,  in  ragione  delle  proprie
caratteristiche strutturali e  funzionali,  dovrebbe  individuare  in
coerenza con le finalita' della legge 190/2012. 
  A questo fine  si  raccomanda  di  inserire  il  Programma  per  la
trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza
attualmente prevista solo come possibilita' dalla legge (art. 10  co.
2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). 
3. Ambito soggettivo 
  Rispetto all'ambito soggettivo  di  applicazione  delle  misure  di
prevenzione della  corruzione  definito  dalla  legislazione  vigente
all'epoca dell'adozione del  PNA,  si  devono  registrare  importanti
novita'  derivanti,  sia  da  innovazioni  legislative  (si  veda  in
particolare l'art. 11 del  decreto  legislativo 33/2013,  cosi'  come
modificato dall'art. 24-bis del decreto-legge 90/2014), sia  da  atti
interpretativi adottati dall'ANAC (soprattutto  le  richiamate  Linee
guida approvate con la  determinazione  n.  8  del  2015),  anche  in
collaborazione con altre Istituzioni. 
  A tal proposito, si ritiene utile fornire un quadro riassuntivo  di
quanto previsto in capo alle diverse categorie  di  soggetti  per  la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
a) Pubbliche amministrazioni 
  Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute all'adozione di misure
di prevenzione della corruzione nella forma  di  un  PTPC  di  durata
triennale e all'adozione di un Programma per la trasparenza.  A  tali
soggetti  si  applicano,  quindi,  pienamente  le  disposizioni   del
presente Aggiornamento. 
  Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici
periferici, predispone un unico PTPC, salvo i casi, da concordare con
l'Autorita',  in  cui  si  ravvisi  la  necessita'  di  una  maggiore
articolazione  del  PTPC  fino  a  prevedere  distinti  PTPC  per  le
strutture territoriali. 
  Gli enti di diritto pubblico  non  economici  comunque  denominati,
istituiti, vigilati e controllati da  una  pubblica  amministrazione,
nazionale, regionale o locale, ivi compresi le agenzie  fiscali,  gli
ordini professionali, le universita'  statali  adottano  ciascuno  un
proprio PTPC e  un  Programma  per  la  trasparenza,  integrati  come
indicato.  A  tali  soggetti  si  applicano,  quindi,  pienamente  le
disposizioni del presente Aggiornamento. 
b) Societa', altri enti di diritto privato in  controllo  pubblico  e
  enti pubblici economici 
  Le richiamate Linee guida hanno chiarito che le societa', gli  enti
di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  e  gli  enti  pubblici
economici devono, da un lato, adottare (se lo ritengono utile,  nella
forma di un  Piano)  misure  di  prevenzione  della  corruzione,  che
integrano   quelle   gia'   individuate   ai   sensi   del    decreto
legislativo 231/2001.  Ai   fini   della   completezza   dell'analisi
organizzativa dei processi/procedimenti e della individuazione  delle
misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano  le  disposizioni
del presente Aggiornamento. 
  Le societa' e gli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico
assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla  propria
organizzazione quanto alle attivita' di  pubblico  interesse  svolte.
Gli  obblighi  di  pubblicazione  sull'organizzazione   seguono   gli
adattamenti della disciplina del decreto legislativo n. 33/2013  alle
particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle  richiamate
Linee guida. Diversamente, gli enti pubblici  economici  sono  tenuti
agli  stessi  obblighi  di  trasparenza  previsti  per  le  pubbliche
amministrazioni. 
c) Societa' e altri enti di diritto privato solo partecipati 
  Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle  citate  Linee
guida, cui si rinvia, l'adozione di misure integrative di quelle  del
decreto  legislativo 231/2001  e'  promossa   dalle   amministrazioni
partecipanti.  In  materia  di  trasparenza  questi  soggetti  devono
pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attivita' di  pubblico
interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione. 
4. Processo di adozione del PTPC: i soggetti interni 
  Una delle cause della scarsa qualita'  dei  PTPC  e'  individuabile
nella non chiara configurazione dei compiti e  delle  responsabilita'
dei soggetti interni alle amministrazioni, con la conseguenza di  una
carente interlocuzione e di una mancata condivisione degli  obiettivi
di  prevenzione  della  corruzione.  Quest'ultima,  infatti,  e'   da
ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica
di prevenzione.  Di  seguito,  nell'attesa  del  previsto  intervento
normativo del decreto delegato di cui alla legge 124/2015, si ritiene
utile ritornare sulle diverse figure che intervengono nel processo di
formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione,
al fine di integrare le indicazioni gia' contenute nel  PNA  e  nella
circolare del DFP n. 1 del 2013. 
4.1. Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi 
  Una ragione della scarsa qualita' dei PTPC  e  della  insufficiente
individuazione delle misure  di  prevenzione  e',  senza  dubbio,  il
ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della
"politica" in senso ampio. Diviene, quindi, un  obiettivo  importante
del presente Aggiornamento suggerire soluzioni che portino alla piena
consapevolezza  e  condivisione  degli  obiettivi  della  lotta  alla
corruzione e delle misure organizzative necessarie. 
  Alla luce delle disciplina vigente, gli organi di  indirizzo  nelle
amministrazioni e negli enti dispongono di competenze  rilevanti  nel
processo  di  individuazione  delle  misure  di   prevenzione   della
corruzione ovvero la  nomina  del  RPC  e  l'adozione  del  PTPC.  La
responsabilita' sulla qualita' delle misure del PTPC e'  pero'  molto
attenuata. I componenti degli  organi  di  indirizzo  possono  essere
chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione  del  PTPC,  a
cui e' equiparata, nel regolamento ANAC sull'art. 19 co. 5  lett.  b)
del decreto-legge 90/2014, l'assenza di elementi minimi. 
  Manca,  invece,  una  piu'  accurata  disciplina  del  processo  di
formazione del PTPC che imponga una consapevole partecipazione  degli
organi di indirizzo. Nell'attesa, anche in questo caso,  del  decreto
delegato previsto dalla legge 124/2015 (art. 7), e' raccomandato alle
amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure,  la
piu'   larga   condivisione   delle   misure,    sia    nella    fase
dell'individuazione,  sia  in  quella  dell'attuazione.  In  fase  di
adozione,  ad  esempio,  puo'  essere  utile  prevedere   un   doppio
passaggio:  l'approvazione  di   un   primo   schema   di   PTPC   e,
successivamente, del PTPC definitivo. 
  Per gli enti territoriali, caratterizzati  dalla  presenza  di  due
organi di indirizzo politico,  uno  generale  (il  Consiglio)  e  uno
esecutivo   (la   Giunta),   e'   utile   l'approvazione   da   parte
dell'assemblea di un documento di carattere  generale  sul  contenuto
del PTPC, mentre l'organo  esecutivo  resta  competente  all'adozione
finale. In questo modo l'organo  esecutivo  (e  il  suo  vertice,  il
Sindaco/Presidente) avrebbe piu' occasioni di esaminare e condividere
il contenuto del PTPC. 
  Nelle amministrazioni dotate di un solo organo di indirizzo e negli
enti privati  in  controllo  pubblico  sara'  sufficiente  il  doppio
passaggio prima indicato. In ogni  caso  e'  necessario  che  il  RPC
partecipi alla riunione dell'organo di  indirizzo,  sia  in  sede  di
prima valutazione che in sede di approvazione del PTPC o delle misure
di prevenzione, al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le
implicazioni attuative. 
  Particolare attenzione, poi, deve essere  posta  ad  assicurare  un
pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di
diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi  di
vertice, qualora a questi  ultimi,  in  particolare,  non  sia  stato
affidato  il  ruolo  di  RPC.  Queste  figure,   che   svolgono   sia
fondamentali compiti di supporto  conoscitivo  e  di  predisposizione
degli schemi di atti per gli organi  di  indirizzo,  sia  compiti  di
coordinamento e di interpretazione degli atti  di  indirizzo  emanati
nei confronti degli organi amministrativi, rivestono un ruolo  chiave
per il successo delle politiche di prevenzione della  corruzione.  Il
PTPC deve essere elaborato con la  piena  collaborazione  e  l'attiva
partecipazione di tali figure, da garantire in termini di  contributo
conoscitivo al  PTPC  e  di  diretta  responsabilita'  per  gli  atti
compiuti a supporto dell'opera degli organi di indirizzo. 
4.2. Centralita' del RPC 
  Il RPC rappresenta, senza dubbio,  uno  dei  soggetti  fondamentali
nell'ambito della normativa  sulla  prevenzione  della  corruzione  e
della trasparenza. 
  La legge 190/2012  prevede  che  in  ciascuna  amministrazione  sia
nominato  un  RPC  (art.  1,  co.  7).  Nella  circolare  1/2013  del
Dipartimento della funzione pubblica  sono  stati  forniti  indirizzi
circa i requisiti soggettivi del  responsabile,  le  modalita'  ed  i
criteri di nomina, i compiti e le responsabilita'. 
  Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti, sulla base di alcuni
interventi interpretativi dell'ANAC. Si rammenta che  la  nomina  dei
RPC deve essere comunicata all'ANAC. Le istruzioni al  riguardo  sono
contenute nel sito istituzionale alla pagina dei RPC. (2) 
a) Criteri di scelta 
  Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC, si  possono
riassumere i principali criteri di scelta. 
  Nelle pubbliche amministrazioni 
  Il RPC deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi
di ruolo di prima fascia in servizio. Questo  criterio  e'  volto  ad
assicurare che il RPC sia un dirigente stabile  dell'amministrazione,
con una adeguata  conoscenza  della  sua  organizzazione  e  del  suo
funzionamento, dotato della  necessaria  imparzialita'  ed  autonomia
valutativa e scelto, di norma,  tra  i  dirigenti  non  assegnati  ad
uffici che  svolgano  attivita'  di  gestione  e  di  amministrazione
attiva. 
  La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con  qualifica
non dirigenziale deve essere considerata come una assoluta eccezione,
da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti
aventi i requisiti previsti dalla legge. 
  Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata
al RPC non appare coerente con i requisiti di legge la nomina  di  un
dirigente  che   provenga   direttamente   da   uffici   di   diretta
collaborazione con l'organo di indirizzo laddove  esista  un  vincolo
fiduciario. 
  Nelle societa'  e  negli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
pubblico 
  Nel richiamare la determinazione ANAC n. 8/2015 si  sottolinea  che
l'Autorita' ha dato indicazioni nel senso  che  le  funzioni  di  RPC
siano  affidate  ad  uno  dei  dirigenti  interni  della  societa'  o
dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. 
  Nelle sole ipotesi in cui la societa' sia  priva  di  dirigenti,  o
questi  siano  in  numero  molto  limitato,  il  RPC  potra'   essere
individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le
idonee competenze. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali,  il
RPC potra' coincidere con un amministratore, purche' privo di deleghe
gestionali. 
  L'organo che nomina il RPC e' l'organo di indirizzo della  societa'
ovvero il Consiglio di amministrazione o altro  organo  con  funzioni
equivalenti. 
b) Posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo 
  Lo svolgimento delle funzioni di RPC in condizioni di  indipendenza
e di garanzia e' stato solo in  parte  oggetto  di  disciplina  della
legge 190/2012 con disposizioni che mirano  ad  impedire  una  revoca
anticipata dall'incarico e, inizialmente,  solo  con  riferimento  al
caso di coincidenza del RPC con il segretario comunale (art.  1,  co.
82, della legge 190/2012). A completare la disciplina e'  intervenuto
l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39,  che
ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di  revoca,  applicabile  in
via generale. 
  Sono assenti, invece, norme che prevedono sia  specifiche  garanzie
in sede di nomina (eventualmente nella forma di un  parere  dell'ANAC
sulle  nomine),  sia  misure  da  adottare  da  parte  delle   stesse
amministrazioni o enti dirette ad assicurare che il RPC svolga il suo
delicato  compito  in  modo  imparziale,  al  riparo   da   possibili
ritorsioni. 
  Nell'attesa di una chiarificazione  in  sede  di  attuazione  della
legge 124/2015, si invitano tutte le  pubbliche  amministrazioni,  le
societa' e gli enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  a
regolare adeguatamente la materia, con  atti  organizzativi  generali
(ad esempio, negli enti locali, il regolamento  degli  uffici  e  dei
servizi) e comunque nell'atto con  il  quale  l'organo  di  indirizzo
individua il dirigente e lo nomina RPC. E' intenzione  dell'Autorita'
verificare che gli atti di nomina siano coerenti con tale finalita'. 
c) Poteri di interlocuzione e di controllo 
  Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del
RPC nella sua interlocuzione con  gli  altri  soggetti  interni  alle
amministrazioni o enti  nonche'  nella  sua  attivita'  di  vigilanza
sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
  All'art. 1 co.  9,  lett.  c)  e'  disposto  che  il  PTPC  preveda
«obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato  a  vigilare
sul  funzionamento  e  sull'osservanza  del  Piano».  Tali   obblighi
informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, gia'  nella  fase
di formazione del Piano e,  poi,  nelle  fasi  di  verifica  del  suo
funzionamento e dell'attuazione  delle  misure  adottate.  L'atto  di
nomina del RPC dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con  cui
tutti i dirigenti e il personale sono invitati a dare allo stesso  la
necessaria collaborazione. Utile si rivela anche  l'introduzione  nel
Codice  di  comportamento  dello  specifico  dovere  di   collaborare
attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta
particolarmente grave in sede  di  responsabilita'  disciplinare.  E'
imprescindibile,  infatti,  un   forte   coinvolgimento   dell'intera
struttura in tutte le fasi di predisposizione e di  attuazione  delle
misure anticorruzione. Per la fase di elaborazione  del  PTPC  e  dei
relativi  aggiornamenti,  lo  stesso  PTPC  puo'   contenere   regole
procedurali fondate  sulla  responsabilizzazione  degli  uffici  alla
partecipazione  attiva,  sotto  il   coordinamento   del   RPC.   Ove
necessario, il PTPC puo' rinviare la definizione  di  tali  regole  a
specifici atti organizzativi interni. 
d) Supporto conoscitivo e operativo al RPC 
  L'interlocuzione con gli uffici e  la  disponibilita'  di  elementi
conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire  una
migliore qualita' dei PTPC. Occorre che il  RPC  sia  dotato  di  una
struttura  organizzativa  di  supporto  adeguata,  per  qualita'  del
personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. 
  Ferma restando l'autonomia organizzativa di ogni amministrazione  o
ente,  la  struttura  a  supporto  del  RPC   potrebbe   non   essere
esclusivamente  dedicata  a  tale  scopo  ma,  in   una   logica   di
integrazione delle attivita', essere anche a disposizione di  chi  si
occupa   delle   misure   di   miglioramento   della    funzionalita'
dell'amministrazione (si pensi, ad  esempio,  all'OIV,  ai  controlli
interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della
performance). La condizione necessaria, pero', e' che tale  struttura
sia posta effettivamente al servizio dell'operato del  RPC.  In  tale
direzione  nel   PTPC   e'   opportuno   precisare   le   indicazioni
organizzative, ivi compresa la regolazione dei  rapporti  tra  RPC  e
ufficio di supporto. 
e) Responsabilita' 
  La legge 190/2012, in particolare  l'art.  1,  co.  12  e  14,  non
definisce un chiaro regime delle  responsabilita'.  L'ANAC  condivide
quanto emerso nel confronto  con  i  RPC  il  14  luglio  2015  circa
l'auspicata estensione della responsabilita', in caso di  commissione
di reati o di violazione delle misure del PTPC, anche agli organi  di
indirizzo. 
  Nell'attesa della riforma prevista nella legge  124/2015,  si  deve
operare nel quadro normativo attuale che prevede,  in  capo  al  RPC,
responsabilita'  di  tipo  dirigenziale,  disciplinare,   per   danno
erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.  Questi  puo'
andare esente dalla responsabilita' in caso di commissione  di  reati
se dimostra di avere proposto un PTPC con misure adeguate e  di  aver
vigilato sul  funzionamento  e  sull'osservanza  dello  stesso  (tale
esimente non e' espressamente prevista nel caso di  violazione  delle
misure di cui al citato co. 14). 
f) Eventuali "referenti" 
  Come previsto nel PNA, eventuali "referenti" del RPC devono  essere
individuati nel PTPC.  I  referenti  possono  rivelarsi  utili  nelle
organizzazioni  particolarmente  complesse,  quali,  ad  esempio,  un
Ministero dotato di una rete di uffici periferici. Fermo restando  il
regime delle responsabilita' in capo  al  RPC,  i  referenti  possono
svolgere  attivita'  informativa  nei  confronti  del   responsabile,
affinche' questi abbia elementi e riscontri per la  formazione  e  il
monitoraggio del PTPC  e  sull'attuazione  delle  misure.  La  stessa
soluzione non e' opportuna, invece, nelle  strutture  meno  complesse
nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure e' affidato  alla
diretta interlocuzione tra RPC e responsabili degli uffici. 
  Nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8/2015  sugli  enti
di diritto privato, e' stata prevista  la  possibilita'  di  nominare
referenti del RPC nelle societa' di ridotte  dimensioni  appartenenti
ad un gruppo  societario,  laddove  sia  stato  predisposta  un'unica
programmazione delle misure di prevenzione ex lege 190/2012 da  parte
del RPC della capogruppo. 
4.3. Rapporti con i responsabili degli uffici 
  Dalla valutazione dei PTPC risulta che  la  carente  mappatura  dei
processi svolti nelle amministrazioni comprese nel campione e' dipesa
anche dalla resistenza dei responsabili degli uffici  a  partecipare,
per le parti  di  rispettiva  competenza,  alla  rilevazione  e  alle
successive fasi di identificazione e valutazione dei  rischi.  Queste
resistenze vanno rimosse in termini culturali con adeguati  e  mirati
processi  formativi,  ma  anche   con   soluzioni   organizzative   e
procedurali  che   consentano   una   maggiore   partecipazione   dei
responsabili degli uffici a tutte le fasi  di  predisposizione  e  di
attuazione del PTPC promuovendo cosi'  la  piena  condivisione  degli
obiettivi e la piu' ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti. 
  La collaborazione e', infatti, fondamentale per consentire al RPC e
all'organo di  indirizzo  che  adotta  il  PTPC  di  definire  misure
concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi
chiaramente definiti. La principale correzione da apportare  ai  PTPC
e' quella di individuare  e  programmare  le  misure  in  termini  di
precisi obiettivi da raggiungere da parte di  ciascuno  degli  uffici
coinvolti anche ai fini della responsabilita' dirigenziale. L'ANAC ha
intenzione di verificare che i prossimi PTPC siano coerenti con  tale
impostazione. 
  Nei PTPC  deve  essere  assicurata  una  maggiore  attenzione  alla
responsabilita'   disciplinare   dei   dipendenti,   attivabile   dai
responsabili degli uffici. Si  tratta  di  un  tassello  fondamentale
dell'intera politica  di  prevenzione.  Nel  PTPC  andranno  pertanto
introdotti obiettivi  consistenti  nel  piu'  rigoroso  rispetto  dei
doveri del Codice di comportamento e  verifiche  periodiche  sull'uso
dei poteri disciplinari 
4.4. Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) 
  A seguito all'entrata in vigore  del  decreto-legge  90/2014  e  al
trasferimento al DFP del parere sulla nomina degli OIV, non risultano
modificati  i  compiti  degli  OIV  gia'  previsti  in   materia   di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA  e
nell'art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.  150  sull'attestazione  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
trasparenza. 
  Occorre  dare,  nei  PTPC,  adeguato  riconoscimento  agli  OIV,  o
organismi con funzioni analoghe, considerando che il loro ruolo e' di
rilievo anche per la verifica della coerenza  tra  gli  obiettivi  di
performance organizzativa e individuale e l'attuazione  delle  misure
di prevenzione della corruzione. 
4.5. Coinvolgimento dei dipendenti 
  Nelle  previsioni  di  legge  e  nel  PNA  il  coinvolgimento   dei
dipendenti  e'  assicurato  con  la  partecipazione  al  processo  di
gestione del rischio  (3) e con  l'obbligo  di  osservare  le  misure
contenute nel PTPC (art. 1, co. 14, della legge 190/2012). 
  Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio  (ivi  compresi
anche  gli  eventuali  collaboratori  a   tempo   determinato   o   i
collaboratori esterni) e' decisivo per la qualita' del PTPC  e  delle
relative misure, cosi' come un'ampia condivisione  dell'obiettivo  di
fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del
Codice di comportamento dell'amministrazione. 
  Il coinvolgimento va assicurato: a) in  termini  di  partecipazione
attiva al processo di autoanalisi organizzativa e  di  mappatura  dei
processi; b) di partecipazione attiva in sede  di  definizione  delle
misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure. 
5. Ruolo strategico della formazione 
  La centralita' della  formazione  e'  affermata  gia'  nella  legge
190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co.  9,  lett.  b);  co.  11).  La
formazione fin qui svolta ha risentito sia  delle  scarse  risorse  a
disposizione delle amministrazioni, sia di un  approccio  generalista
al  tema  della  corruzione  che  non  ha  giovato  al  perseguimento
dell'obiettivo di una migliore qualita' delle misure di prevenzione. 
  Occorre una formazione piu' mirata, in primo  luogo,  relativamente
alla individuazione delle categorie di destinatari, che peraltro, non
puo' prescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni  e
degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e  su  cui  investire
prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti. 
  Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con  approcci
differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla
formazione e attuazione  delle  misure:  RPC,  referenti,  organi  di
indirizzo,  titolari  di  uffici  di  diretta  collaborazione  e   di
incarichi  amministrativi  di  vertice,  responsabili  degli  uffici,
dipendenti.  La  formazione,  poi,  dovra'  essere  differenziata  in
rapporto alla diversa natura dei soggetti (pubbliche amministrazioni,
enti pubblici, enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  e
meramente partecipati) tenuti all'adozione di misure di prevenzione e
di trasparenza e ai diversi contenuti delle funzioni attribuite (enti
territoriali generali, enti di settore, enti di regolazione e enti di
erogazione di servizi). 
  Sotto il secondo profilo, la formazione deve riguardare,  anche  in
modo specialistico, tutte le diverse  fasi:  l'analisi  di  contesto,
esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione  e  la
valutazione del rischio; l'identificazione delle  misure;  i  profili
relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. come si illustrera'
di    seguito,     controlli,     semplificazioni     procedimentali,
riorganizzazioni degli uffici, trasparenza). 
6. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione 
  Dall'analisi  dei  PTPC  e'  emerso  un  generalizzato  livello  di
inadeguatezza del processo di gestione del rischio. 
  Per supportare le  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  tenuti
all'adozione dei PTPC o delle misure  anticorruzione  a  superare  le
carenze riscontrate, di seguito si intende precisare alcuni  principi
generali nonche'  fornire  indicazioni  metodologiche  -  rispetto  a
quanto gia' indicato nel PNA  in  una  logica  di  continuita'  e  di
razionalizzazione coerente con suoi contenuti - sulle fasi di analisi
e valutazione dei rischi. 
  Il rispetto dei principi generali sulla  gestione  del  rischio  e'
funzionale al rafforzamento dell'efficacia dei PTPC e delle misure di
prevenzione. Pur in assenza, nel testo della legge  190/2012  di  uno
specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio,  la  logica
sottesa all'assetto normativo citato, in coerenza  con  i  principali
orientamenti internazionali, e' improntata alla gestione del rischio. 
  Infatti, secondo quanto previsto dalla legge 190/2012, art. 1 co. 5
il PTPC «fornisce una valutazione del diverso livello di  esposizione
degli uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica  gli  interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo  rischio».  Pertanto,  il
PTPC non e' «un documento di studio o di indagine  ma  uno  strumento
per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza  e
da vigilare quanto ad effettiva applicazione e  quanto  ad  efficacia
preventiva della corruzione». (4) 
  Quanto  alle   indicazioni   metodologiche,   esse,   in   sintesi,
riguardano: 
    a)  l'analisi  del  contesto  esterno  ed  interno,  da   rendere
effettiva e da migliorare; 
    b) la mappatura dei processi, che si raccomanda sia effettuata su
tutta l'attivita' svolta dall'amministrazione o  ente  non  solamente
con riferimento alle cd. "aree obbligatorie"  ma  anche  a  tutte  le
altre aree di rischio; 
    c) la valutazione del rischio, in cui e' necessario tenere  conto
delle cause degli eventi rischiosi; 
    d) il trattamento del rischio,  che  deve  consistere  in  misure
concrete, sostenibili e verificabili. 
  Detti principi e indicazioni si rivolgono non solo ai RPC ma  anche
ai dirigenti e a  tutti  i  soggetti  chiamati,  a  vario  titolo,  a
partecipare attivamente alla predisposizione dei PTPC. E'  importante
che si comprendano i  principi  e  la  metodologia  del  processo  di
gestione  del  rischio,  avendo  cura  che  l'implementazione   degli
strumenti    tenga    conto    delle    caratteristiche    specifiche
dell'amministrazione. 
6.1. Principi da valorizzare 
  Ai fini di una migliore impostazione e realizzazione  del  processo
di gestione del rischio, si raccomanda alle amministrazioni e a tutti
i soggetti a  cui  si  applica  la  normativa  di  prevenzione  della
corruzione di tenere conto dei principi di seguito indicati, in  gran
parte gia' contenuti nell'allegato 6 del PNA. (5) 
  La gestione del rischio di corruzione: 
    a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente  l'interesse
pubblico  alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla  trasparenza.
Pertanto non e' un processo  formalistico  ne'  un  mero  adempimento
burocratico; 
    b) e' parte integrante del processo decisionale.  Pertanto,  essa
non  e'  un'attivita'  meramente  ricognitiva,  ma  deve   supportare
concretamente    la    gestione,    con    particolare    riferimento
all'introduzione  di  efficaci  strumenti  di  prevenzione   e   deve
interessare tutti i livelli organizzativi; 
    c) e' realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di
programmazione e gestione (in particolare con il  ciclo  di  gestione
della performance  e  i  controlli  interni)  al  fine  di  porre  le
condizioni per la sostenibilita'  organizzativa  della  strategia  di
prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia  deve  trovare
un   preciso   riscontro   negli   obiettivi   organizzativi    delle
amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPC  per
i responsabili delle unita' organizzative  in  merito  all'attuazione
delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi
indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti
per gli stessi soggetti nel Piano delle performance  o  in  documenti
analoghi. L'attuazione delle misure previste nel  PTPC  e'  opportuno
divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto
possibile, del personale non dirigenziale; 
    d) e' un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa,  da
un lato, deve tendere alla completezza  e  al  massimo  rigore  nella
analisi, valutazione e trattamento del rischio  e,  dall'altro,  deve
tener conto dei requisiti  di  sostenibilita'  e  attuabilita'  degli
interventi; 
    e)  implica  l'assunzione  di  responsabilita'.  Essa   si   basa
essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento  e  richiede,
necessariamente,  di  fare  scelte  in  merito  alle  piu'  opportune
modalita' di valutazione e trattamento dei rischi.  Le  scelte  e  le
relative responsabilita' riguardano, in particolare,  gli  organi  di
indirizzo, i dirigenti, il RPC; 
    f) e' un  processo  che  tiene  conto  dello  specifico  contesto
interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonche' di
quanto gia' attuato (come risultante anche dalla relazione del  RPC).
Essa non deve riprodurre in modo integrale  e  acritico  i  risultati
della  gestione  del  rischio  operata   da   altre   amministrazioni
(ignorando dunque le specificita'  dell'amministrazione  interessata)
ne' gli  strumenti  operativi,  le  tecniche  e  le  esemplificazioni
proposti dall'Autorita' o da altri soggetti (che hanno la funzione di
supportare, e  non  di  sostituire,  il  processo  decisionale  e  di
assunzione di responsabilita' interna); 
    g) e' un processo trasparente e  inclusivo,  che  deve  prevedere
momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni
ed esterni; 
    h) e' ispirata al criterio della prudenza volto anche ad  evitare
una sottostima del rischio di corruzione; 
    i) non consiste in un'attivita' di tipo ispettivo o con finalita'
repressive. Implica valutazioni non sulle qualita' degli individui ma
sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo. 
6.2. "Correzioni di rotta" su alcune fasi del  processo  di  gestione
  del rischio di corruzione 
  Le principali fasi  del  processo  di  gestione  del  rischio  sono
rappresentate in maniera sintetica nella figura seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  A queste fasi, vanno aggiunte, in linea con  le  indicazioni  della
norma internazionale UNI ISO 31000:2010, le  fasi  trasversali  della
comunicazione e consultazione nonche' del monitoraggio e riesame. 
  Rispetto alle carenze registrate nell'analisi  dei  PTPC,  le  fasi
sulle  quali  si  ritiene  opportuno  focalizzare  l'attenzione  sono
indicate di seguito. 
6.3. Analisi del contesto 
  La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio
e' quella relativa all'analisi  del  contesto,  attraverso  la  quale
ottenere le informazioni necessarie a  comprendere  come  il  rischio
corruttivo  possa  verificarsi  all'interno  dell'amministrazione   o
dell'ente per via delle specificita' dell'ambiente in cui essa  opera
in  termini  di  strutture  territoriali  e  di  dinamiche   sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative
interne. Il PNA contiene un generico riferimento al contesto  esterno
ed interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo. 
  In gran parte dei PTPC esaminati, l'analisi di contesto e'  assente
o carente:  cio'  costituisce  un  elemento  critico  ai  fini  della
definizione di misure adeguate a  contrastare  i  rischi  corruttivi.
Attraverso  questo  tipo  di  analisi,  fortemente  raccomandata  nel
presente Aggiornamento, si intende  favorire  la  predisposizione  di
PTPC contestualizzati  e,  quindi,  potenzialmente  piu'  efficaci  a
livello di ogni specifica amministrazione o ente. 
a) Analisi del contesto esterno 
  L'analisi  del  contesto  esterno  ha  come  obiettivo  quello   di
evidenziare  come  le   caratteristiche   dell'ambiente   nel   quale
l'amministrazione o l'ente opera,  con  riferimento,  ad  esempio,  a
variabili  culturali,  criminologiche,  sociali  ed  economiche   del
territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi  al
proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati
al territorio di riferimento  dell'amministrazione  o  ente,  sia  le
relazioni e le possibili influenze esistenti  con  i  portatori  e  i
rappresentanti di interessi esterni. 
  Comprendere  le  dinamiche  territoriali  di   riferimento   e   le
principali influenze e pressioni a cui una  struttura  e'  sottoposta
consente di  indirizzare  con  maggiore  efficacia  e  precisione  la
strategia  di  gestione  del  rischio.  Si  consideri,  ad   esempio,
un'amministrazione collocata in un  territorio  caratterizzato  dalla
presenza di criminalita' organizzata e  da  infiltrazioni  di  stampo
mafioso. Il dato e'  molto  rilevante  ai  fini  della  gestione  del
rischio  di  corruzione,  perche'  gli   studi   sulla   criminalita'
organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio
uno  dei  tradizionali  strumenti  di  azione  delle   organizzazioni
criminali. 
  Negli enti locali, ai fini dell'analisi di contesto, i RPC potranno
avvalersi  degli  elementi  e  dei  dati  contenuti  nelle  relazioni
periodiche  sullo  stato  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
presentate al Parlamento dal Ministero dell'interno e pubblicate  sul
sito della Camera dei Deputati (Ordine e  sicurezza  pubblica  (6)  e
D.I.A. (7) ). Ai sensi di quanto previsto dall'art.  1  co.  6  della
legge 190/2012,  la  Prefettura  territorialmente  competente  potra'
fornire, su richiesta dei medesimi RPC,  un  supporto  tecnico  anche
nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali. 
  E' importante non limitarsi a inserire le  informazioni  e  i  dati
relativi  al  contesto  esterno  in  modo  "acritico",  ma  e'  utile
selezionare, sulla base delle fonti disponibili, quelle  informazioni
piu' rilevanti ai fini della identificazione e analisi dei  rischi  e
conseguentemente alla individuazione e programmazione  di  misure  di
prevenzione specifiche. 
  Nel PTPC occorre  dare  evidenza  sintetica  e  comprensibile  alle
analisi di contesto  operate,  esplicitandone  per  quanto  possibile
modalita'  e  contenuti,  anche   tramite   l'utilizzo   di   tabelle
riepilogative  dei  principali  dati   analizzati   e   dei   fattori
considerati e la connessione con le misure di prevenzione adottate. 
b) Analisi del contesto interno 
  Per l'analisi del contesto interno  si  ha  riguardo  agli  aspetti
legati all'organizzazione e alla gestione operativa  che  influenzano
la sensibilita' della struttura al rischio corruzione. In particolare
essa  e'  utile  a  evidenziare,  da  un  lato,  il   sistema   delle
responsabilita'   e,   dall'altro,   il   livello   di   complessita'
dell'amministrazione o ente. Si consiglia di considerare  i  seguenti
dati:  (8) organi di  indirizzo,  struttura  organizzativa,  ruoli  e
responsabilita';  politiche,   obiettivi,   e   strategie;   risorse,
conoscenze, sistemi e tecnologie; qualita' e quantita' del personale;
cultura  organizzativa,  con  particolare  riferimento  alla  cultura
dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi  decisionali  (sia
formali sia informali); relazioni interne ed esterne. 
  Molti dati per l'analisi del contesto sono contenuti anche in altri
strumenti  di  programmazione  (v.  Piano  delle  performance)  o  in
documenti che l'amministrazione gia' predispone  ad  altri  fini  (v.
conto annuale, documento unico di programmazione degli enti  locali).
E'  utile  mettere  a  sistema  tutti  i   dati   gia'   disponibili,
eventualmente anche creando banche dati unitarie da  cui  estrapolare
informazioni utili ai fini delle analisi in  oggetto,  e  valorizzare
elementi di conoscenza e sinergie interne proprio nella logica  della
coerente  integrazione   fra   strumenti   e   della   sostenibilita'
organizzativa. 
  L'obiettivo  ultimo  e'  che   tutta   l'attivita'   svolta   venga
analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei  processi,  al
fine di identificare aree  che,  in  ragione  della  natura  e  delle
peculiarita' dell'attivita' stessa, risultano potenzialmente  esposte
a rischi corruttivi. 
  Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo  luogo  sulle
cd. "aree di rischio  obbligatorie".  Tenuto  conto  dell'indicazione
normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1 co. 16  della
legge 190/2012, il PNA ha ricondotto detti procedimenti alle  quattro
corrispondenti "aree di rischio obbligatorie". (9) 
  I  riscontri  svolti  sui  PTPC  fino  ad  aggi  analizzati   hanno
restituito l'immagine di una limitata capacita' delle amministrazioni
di  andare  oltre  l'analisi   delle   aree   di   rischio   definite
"obbligatorie". (10)  Occorre, invece superare questa tendenza. 
  A questo fine e' utile chiarire che vi  sono  attivita'  svolte  in
gran  parte  delle  amministrazioni  ed  enti,  a  prescindere  dalla
tipologia e dal comparto, che, anche sulla  base  della  ricognizione
effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto  livello  di
probabilita' di eventi rischiosi. 
  Ci  si  riferisce,  in  particolare,  alle   aree   relative   allo
svolgimento di attivita' di: 
    - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
    - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
    - incarichi e nomine; 
    - affari legali e contenzioso. 
  Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie"  sono
denominate d'ora in poi "aree generali". 
  Oltre alle "aree generali", ogni amministrazione o ente  ha  ambiti
di attivita' peculiari che  possono  far  emergere  aree  di  rischio
specifiche. Gia' il PNA  prevedeva  che  «sin  dalla  fase  di  prima
attuazione e' raccomandato che ciascuna amministrazione  includa  nel
PTPC ulteriori aree  di  rischio  che  rispecchiano  le  specificita'
funzionali e di contesto» (11) e che d'ora in poi sono definite "aree
di rischio specifiche". 
  E' importante chiarire che le "aree di rischio specifiche" non sono
meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "generali", ma  si
differenziano da queste ultime unicamente per  la  loro  presenza  in
relazione alle caratteristiche tipologiche  delle  amministrazioni  e
degli enti. Concorrono  all'individuazione  delle  "aree  di  rischio
specifiche", insieme alla  mappatura  dei  processi,  le  analisi  di
eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o  cattiva
gestione   accaduti   in   passato    nell'amministrazione    o    in
amministrazioni dello stesso settore  di  appartenenza;  incontri  (o
altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri
(o altre forme di interazione) con i portatori di interesse  esterni,
con  particolare  riferimento   alle   associazioni   impegnate   sul
territorio nella promozione della  legalita',  alle  associazioni  di
categoria e imprenditoriali; aree di  rischio  gia'  identificate  da
amministrazioni similari per tipologia e complessita' organizzativa. 
  Di seguito si esemplificano aree di rischio specifiche  per  alcune
tipologie di amministrazioni. 
  Per le Regioni la pianificazione e la gestione del  territorio;  la
regolazione in ambito sanitario; la  programmazione  e  gestione  dei
fondi europei. 
  Per gli Enti locali lo smaltimento dei rifiuti e la  pianificazione
urbanistica. 
  Per le Universita', la  didattica  (gestione  test  di  ammissione,
valutazione studenti, ecc.) e l'area della ricerca (i concorsi  e  la
gestione dei fondi di ricerca, ecc.). 
  Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la
regolazione e  tutela  del  mercato  (protesti,  brevetti  e  marchi,
attivita' in materia di metrologia legale). 
  Nella  seconda  parte  del  presente  Aggiornamento  si  forniranno
esemplificazioni di "aree di rischio specifiche" con  riferimento  al
settore sanitario,  fermo  restando  che  l'identificazione  concreta
delle stesse rientra nella responsabilita' di ogni amministrazione  o
ente. 
  - Mappatura dei processi 
  L'analisi del  contesto  interno,  oltre  ai  dati  generali  sopra
indicati,  e'  basata  sulla  rilevazione  ed  analisi  dei  processi
organizzativi. La mappatura dei processi e' un  modo  "razionale"  di
individuare e rappresentare tutte le  attivita'  dell'ente  per  fini
diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la  mappatura  assume
carattere strumentale a fini dell'identificazione, della  valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi. (12) L'effettivo svolgimento
della mappatura deve risultare nel PTPC. 
  L'accuratezza e l'esaustivita' della mappatura dei processi  e'  un
requisito indispensabile per la formulazione di  adeguate  misure  di
prevenzione  e  incide  sulla  qualita'   dell'analisi   complessiva.
L'obiettivo e' che  le  amministrazioni  e  gli  enti  realizzino  la
mappatura di tutti  i  processi.  Essa  puo'  essere  effettuata  con
diversi livelli di approfondimento. Dal  livello  di  approfondimento
scelto dipende la precisione e, soprattutto, la  completezza  con  la
quale e' possibile identificare i punti piu' vulnerabili del processo
e, dunque, i rischi di corruzione che insistono  sull'amministrazione
o sull'ente: una mappatura superficiale  puo'  condurre  a  escludere
dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attivita' che invece
sarebbe opportuno includere. 
  Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi  deve  tener
conto  della  dimensione  organizzativa  dell'amministrazione,  delle
conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di  una
base  di  partenza  (ad  es.  prima  ricognizione  dei   procedimenti
amministrativi, sistemi di controllo di gestione). In  condizioni  di
particolare difficolta'  organizzativa,  adeguatamente  motivata,  la
mappatura dei processi puo' essere realizzata  al  massimo  entro  il
2017. 
  Resta fermo che le amministrazioni e gli  enti  per  il  PTPC  2016
sono, comunque, tenuti ad avere, qualora non completino la  mappatura
dei processi per le ragioni appena esposte, quanto meno una mappatura
di tutti i macro processi svolti e delle relative  aree  di  rischio,
"generali" o "specifiche", cui sono riconducibili. 
  Come anche gia' evidenziato nel PNA, (13) il concetto  di  processo
e' diverso da quello  di  procedimento  amministrativo.  Quest'ultimo
caratterizza lo svolgimento della gran parte  delle  attivita'  delle
pubbliche amministrazioni, fermo restando che non  tutta  l'attivita'
di una pubblica amministrazione come pure di enti di diritto  privato
cui si applica  la  normativa  di  prevenzione  della  corruzione  e'
riconducibile a procedimenti amministrativi. 
  Il concetto di processo e' piu' ampio e  flessibile  di  quello  di
procedimento amministrativo ed e' stato individuato nel PNA  tra  gli
elementi fondamentali della gestione del rischio. 
  In ogni caso i due concetti non sono  tra  loro  incompatibili:  la
rilevazione dei procedimenti amministrativi e'  sicuramente  un  buon
punto di partenza per l'identificazione dei  processi  organizzativi.
Considerato il rilievo dei procedimenti nello svolgimento di funzioni
amministrative, e' necessario che tutte le amministrazioni  ed  enti,
qualora non lo abbiano gia' fatto, completino gia' in  occasione  del
PTPC  2016  la  mappatura  dei  procedimenti.  Si  ricorda   che   la
ricognizione dei procedimenti e l'individuazione dei loro  principali
profili organizzativi oltre ad essere stata  esplicitamente  prevista
gia' dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e'  oggetto  di  specifici
obblighi di trasparenza ai  sensi  del  decreto  legislativo  33/2013
(art. 35). 
  La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un
elenco  dei  processi  (o  dei  macro-processi).  E'  poi  necessario
effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello  di
dettaglio   tiene   conto   delle   esigenze   organizzative,   delle
caratteristiche e della dimensione della struttura. La  finalita'  e'
quella  di  sintetizzare  e  rendere  intellegibili  le  informazioni
raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi piu'  complessi,
la descrizione  del  flusso  e  delle  interrelazioni  tra  le  varie
attivita'. 
  Come minino e' necessaria l'individuazione delle responsabilita'  e
delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la
descrizione  del  processo  sono:  l'indicazione   dell'origine   del
processo  (input);  l'indicazione  del  risultato  atteso   (output);
l'indicazione della sequenza di attivita' che consente di raggiungere
il  risultato  -  le  fasi;  i  tempi,  i  vincoli,  le  risorse,  le
interrelazioni tra i processi. 
  In ogni caso,  per  la  mappatura,  e'  quanto  mai  importante  il
coinvolgimento  dei  responsabili   delle   strutture   organizzative
principali.  Puo'  essere  utile  prevedere,  specie   in   caso   di
complessita' organizzative, la costituzione di un  gruppo  di  lavoro
dedicato  e  interviste  puntuali  agli  addetti  ai   processi   per
conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi. 
6.4. Valutazione del rischio 
  La valutazione  del  rischio  e'  la  macro-fase  del  processo  di
gestione del rischio in cui lo stesso e' identificato,  analizzato  e
confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le  priorita'
di   intervento   e   le   possibili   misure   correttive/preventive
(trattamento del rischio). 
a) Identificazione degli eventi rischiosi: completa  e  svolta  sulla
  base di molte fonti informative 
  L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi,  ha
l'obiettivo di  individuare  gli  eventi  di  natura  corruttiva  che
possono verificarsi  in  relazione  ai  processi,  o  alle  fasi  dei
processi, di pertinenza dell'amministrazione.  L'individuazione  deve
includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo  ipoteticamente,
potrebbero  verificarsi  e  avere  conseguenze  sull'amministrazione.
Questa  fase  e'  cruciale,  perche'   un   evento   rischioso   «non
identificato in questa  fase  non  viene  considerato  nelle  analisi
successive» (14)  ,  compromettendo  l'attuazione  di  una  strategia
efficace di prevenzione della corruzione. 
  Per  procedere  all'identificazione  degli  eventi   rischiosi   e'
opportuno che ogni amministrazione o ente prenda in considerazione il
piu' ampio  numero  possibile  di  fonti  informative  (interne,  es.
procedimenti  disciplinari,  segnalazioni,  report   di   uffici   di
controllo,  incontri  con  i  responsabili  degli  uffici  e  con  il
personale, oltre che naturalmente le  risultanze  dell'analisi  della
mappatura  dei  procedimenti  e  dei  processi;  esterne,  es.   casi
giudiziari e altri dati di contesto esterno). 
  Negli approfondimenti del presente Aggiornamento relativi  all'area
di rischio contratti pubblici e  al  settore  Sanita'  sono  proposte
alcune esemplificazioni di eventi rischiosi.  Altre  potranno  essere
elaborate dall'Autorita' in relazione ad ulteriori aree o settori. 
b) Analisi  del  rischio:  l'attenzione  alle  cause   degli   eventi
  rischiosi 
  L'analisi del rischio ha come obiettivo  quello  di  consentire  di
pervenire  ad  una  comprensione  piu'  approfondita   degli   eventi
rischiosi identificati nella fase  precedente  e  di  individuare  il
livello di esposizione al rischio  delle  attivita'  e  dei  relativi
processi. Anche in questa fase e'  indispensabile  il  coinvolgimento
della struttura organizzativa. 
  In particolare, in questo documento si vuole porre l'attenzione sul
fatto che l'analisi e' essenziale al fine di: 
    • comprendere le cause del verificarsi di  eventi  corruttivi  e,
conseguentemente, individuare le migliori  modalita'  per  prevenirli
(creando  i  presupposti  per  l'individuazione   delle   misure   di
prevenzione piu' idonee); 
    • definire quali siano gli eventi rischiosi piu' rilevanti  e  il
livello di esposizione al rischio dei processi. 
  Dall'analisi  dei   PTPC   e'   emerso   che   gran   parte   delle
amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico la  metodologia
presentata nell'allegato 5 del PNA. Con riferimento alla  misurazione
e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che
le indicazioni contenute  nel  PNA,  come  ivi  precisato,  non  sono
strettamente vincolanti potendo l'amministrazione  scegliere  criteri
diversi purche' adeguati  al  fine.  Quindi,  fermo  restando  quanto
previsto nel PNA, al fine  di  evitare  l'identificazione  di  misure
generiche, sarebbe di sicura utilita' considerare per  l'analisi  del
rischio anche l'individuazione e la comprensione  delle  cause  degli
eventi  rischiosi,  cioe'  delle  circostanze  che   favoriscono   il
verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio,
molteplici e combinarsi tra loro. 
  Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si  verificano
in presenza di pressioni volte  al  condizionamento  improprio  della
cura dell'interesse generale: 
    a) mancanza di controlli: in fase di analisi andra' verificato se
presso  l'amministrazione  siano  gia'   stati   predisposti   -   ma
soprattutto efficacemente attuati - strumenti di  controllo  relativi
agli eventi rischiosi; 
    b) mancanza di trasparenza; 
    c) eccessiva regolamentazione, complessita'  e  scarsa  chiarezza
della normativa di riferimento; 
    d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di  un
processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 
    e) scarsa responsabilizzazione interna; 
    f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai
processi; 
    g) inadeguata diffusione della cultura della legalita'; 
    h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione. 
  E' utile sottolineare che per comprendere  meglio  le  cause  e  il
livello di rischio, le amministrazioni possono fare riferimento sia a
dati oggettivi (per es. i dati giudiziari),  sia  a  dati  di  natura
percettiva (rilevati attraverso  valutazioni  espresse  dai  soggetti
interessati, ad esempio con interviste o  focus  group,  al  fine  di
reperire informazioni, o opinioni, da parte dei  soggetti  competenti
sui rispettivi processi). 
  In particolare, si suggerisce di non sottovalutare: 
    a)  i  dati  sui  precedenti  giudiziari  e/o  sui   procedimenti
disciplinari  a  carico   dei   dipendenti   dell'amministrazione   o
dell'ente.  Possono  essere  considerate  le  sentenze   passate   in
giudicato, i procedimenti  in  corso  e  i  decreti  di  citazione  a
giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con
particolare riferimento  alle  truffe  aggravate  all'amministrazione
(artt. 640 e 640-bis c.p.); 
    b)     i     procedimenti     aperti     per      responsabilita'
amministrativo/contabile (Corte dei conti); 
    c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento  di  contratti
pubblici. 
  Tali   dati   possono   essere   reperiti    dall'Ufficio    Legale
dell'amministrazione o tramite l'Avvocatura (se presenti  all'interno
dell'amministrazione), o  dall'Ufficio  procedimenti  disciplinari  e
dall'Ufficio Approvvigionamenti/Contratti. Si  puo'  ricorrere  anche
alle banche dati on-line gia' attive e liberamente  accessibili  (es.
Banca dati delle sentenze della Corte dei  Conti,  banca  dati  delle
sentenze della Corte Suprema di Cassazione); 
    d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente
quelle ricevute tramite  apposite  procedure  di  whistleblowing.  E'
opportuno   considerare   anche   quelle    trasmesse    dall'esterno
dell'amministrazione o dell'ente. Altri dati da  considerare  possono
emergere dai reclami e  dalle  risultanze  di  indagini  di  customer
satisfaction che consentono di indirizzare l'attenzione  su  fenomeni
di cattiva gestione; 
    e) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es.  rassegne
stampa.). 
  E' opportuno che la  valutazione  del  livello  di  esposizione  al
rischio sia adeguatamente motivata. 
c) Ponderazione del rischio: fondamentale per  la  definizione  delle
  priorita' di trattamento 
  L'obiettivo della ponderazione del rischio, come gia' indicato  nel
PNA (15) , e' di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi  del
rischio, i processi decisionali riguardo a quali  rischi  necessitano
un trattamento e le relative priorita' di attuazione». (16) 
  In altre parole, la fase di  ponderazione  del  rischio,  prendendo
come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo  di
stabilire le priorita' di trattamento dei rischi, attraverso il  loro
confronto,  considerando  gli  obiettivi  dell'organizzazione  e   il
contesto in cui la stessa opera. La  ponderazione  del  rischio  puo'
anche  portare  alla  decisione  di  non  sottoporre   ad   ulteriore
trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le  misure
gia' esistenti. 
  Dall'analisi dei PTPC e'  stata  rilevata  l'individuazione  di  un
livello di  rischio  "basso"  per  un  elevato  numero  di  processi,
probabilmente generata anche da  una  ponderazione  non  ispirata  al
principio  di  "prudenza".  Cio'  ha  comportato   l'esclusione   dal
trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione  di  misure  di
prevenzione, di processi in cui siano stati comunque  identificati  o
identificabili  possibili  eventi   rischiosi.   Al   contrario,   e'
necessario utilizzare il criterio  della  prudenza  e  sottoporre  al
trattamento del rischio un ampio numero di processi. 
6.5.  Trattamento  del  rischio:  misure  adeguatamente   progettate,
  sostenibili e verificabili 
  Il trattamento  del  rischio  e'  la  fase  tesa  a  individuare  i
correttivi e le modalita' piu' idonee a  prevenire  i  rischi,  sulla
base delle priorita' emerse  in  sede  di  valutazione  degli  eventi
rischiosi. In tale fase, amministrazioni e enti non devono  limitarsi
a proporre  astrattamente  delle  misure,  ma  devono  opportunamente
progettarle e scadenzarle a seconda delle priorita' rilevate e  delle
risorse a disposizione. La fase di individuazione delle  misure  deve
essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilita'  anche
della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde  evitare
la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. 
  A questo proposito, e' necessario fornire ulteriori chiarimenti sui
concetti di misure "obbligatorie" e misure "ulteriori"  previste  nel
PNA. Le prime sono definite come tutte  quelle  la  cui  applicazione
discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le
seconde, invece, possono  essere  inserite  nei  PTPC  a  discrezione
dell'amministrazione. 
  I primi monitoraggi condotti dall'Autorita' sulla qualita' dei PTPC
hanno evidenziato  che  molte  amministrazioni  si  sono  limitate  a
inserire  nei  PTPC  l'elenco  delle  misure  "obbligatorie"  (spesso
riportate  senza  alcun  approfondimento  e  poco  contestualizzate),
mentre le misure "ulteriori" sono state previste solo  raramente.  E'
necessario, invece,  che  ogni  amministrazione  o  ente  identifichi
misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi  propri  di  ogni
contesto. 
  Le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza
o efficacia rispetto a quelle "ulteriori". L'efficacia di una  misura
dipende, infatti, dalla capacita' di quest'ultima di  incidere  sulle
cause degli eventi rischiosi ed e', quindi, una valutazione correlata
all'analisi del rischio. 
  Partendo da queste premesse, ad  avviso  dell'Autorita',  e'  utile
distinguere fra "misure generali" che si caratterizzano per il  fatto
di  incidere  sul  sistema  complessivo   della   prevenzione   della
corruzione   intervenendo   in   materia   trasversale    sull'intera
amministrazione o ente e "misure specifiche"  che  si  caratterizzano
per il fatto di incidere su problemi  specifici  individuati  tramite
l'analisi del rischio. 
  L'individuazione e la valutazione  della  congruita'  delle  misure
rispetto all'obiettivo  di  prevenire  il  rischio  rientrano  fra  i
compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente. 
  Ad esempio, nel caso della misura di formazione, definita  dal  PNA
come misura obbligatoria, le amministrazioni e gli enti piuttosto che
finalizzarla secondo criteri di quantita' delle persone in formazione
e' necessario la considerino e la progettino quale azione  che  possa
effettivamente prevenire o contrastare  comportamenti  corruttivi.  I
PTPC dovrebbero, quindi, definire  percorsi  e  iniziative  formative
differenziate,  per  contenuti  e  livello  di  approfondimento,   in
relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono nell'ambito  del
sistema di prevenzione del rischio corruttivo. 
  L'Autorita' elaborera', in linea con quanto  previsto  dall'art.  7
della  legge  124/2015,  e  in  collaborazione  con  le   Istituzioni
rappresentative dei diversi  comparti  di  amministrazioni  ed  enti,
alcune esemplificazioni di  misure  articolate  per  comparti  o  per
categorie omogenee di amministrazioni. Tali esemplificazioni potranno
costituire   uno   stimolo   al   miglioramento   del   processo   di
identificazione delle misure. 
  Si elencano  di  seguito  le  tipologie  principali  di  misure  (a
prescindere se generali o specifiche): 
    • misure di controllo; 
    • misure di trasparenza; 
    • misure di definizione e promozione dell'etica e di standard  di
comportamento; 
    • misure di regolamentazione; 
    • misure  di  semplificazione  dell'organizzazione/riduzione  dei
livelli/riduzione del numero degli uffici; 
    • misure di semplificazione di processi/procedimenti; 
    • misure di formazione; 
    • misure di sensibilizzazione e partecipazione; 
    • misure di rotazione; 
    • misure di segnalazione e protezione; 
    • misure di disciplina del conflitto di interessi; 
    • misure di regolazione dei rapporti  con  i  "rappresentanti  di
interessi particolari" (lobbies). 
  L'identificazione della concreta misura di trattamento del  rischio
deve rispondere a tre requisiti: 
  1.  Efficacia  nella  neutralizzazione  delle  cause  del  rischio.
L'identificazione  della  misura  di  prevenzione   e'   quindi   una
conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento
rischioso. 
  Se l'analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso  in
un dato processo e' favorito dalla carenza dei controlli,  la  misura
di prevenzione dovra' incidere su tale aspetto e  potra'  essere,  ad
esempio, l'attivazione di una  nuova  procedura  di  controllo  o  il
rafforzamento di quelle gia'  presenti.  In  questo  stesso  esempio,
potrebbe non essere utile applicare per questo  evento  rischioso  la
rotazione del personale dirigenziale perche', anche  ammesso  che  la
rotazione fosse attuabile, potrebbe non essere in grado di  rimuovere
la causa dell'evento rischioso (che e' appunto l'assenza di strumenti
di  controllo).  Al  contrario,  se  l'analisi  del  rischio   avesse
evidenziato, per  lo  stesso  processo,  che  l'evento  rischioso  e'
favorito dal fatto che un determinato incarico e'  ricoperto  per  un
tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione  potrebbe
essere una misura certamente piu' efficace  rispetto  all'attivazione
di un nuovo controllo. 
  2.  Sostenibilita'  economica   e   organizzativa   delle   misure.
L'identificazione  delle  misure  di  prevenzione   e'   strettamente
correlata alla capacita' di attuazione da parte delle amministrazioni
ed enti. Se fosse ignorato  quest'aspetto,  i  PTPC  finirebbero  per
essere irrealistici e  quindi  restare  inapplicati.  Ferma  restando
l'obbligatorieta'  delle  misure  previste  come  tali  dalla  legge,
l'eventuale impossibilita' di attuarle va motivata, come nel caso, ad
esempio dell'impossibilita' di effettuare la rotazione dei  dirigenti
per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica. 
  3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.
L'identificazione delle misure di  prevenzione  non  puo'  essere  un
elemento    indipendente    dalle    caratteristiche    organizzative
dell'amministrazione.  I  PTPC   dovrebbero   contenere   un   numero
significativo di misure specifiche, in maniera tale da consentire  la
personalizzazione della strategia  di  prevenzione  della  corruzione
sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. 
  Tutte   le   misure   individuate   devono   essere   adeguatamente
programmate. La programmazione delle misure rappresenta un  contenuto
fondamentale del PTPC. 
  Per ogni misura e' opportuno siano chiaramente descritti  almeno  i
seguenti elementi: 
    - la tempistica, con l'indicazione delle fasi  per  l'attuazione,
cioe' l'indicazione  dei  vari  passaggi  con  cui  l'amministrazione
intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi e'  utile  al
fine di scadenzare l'adozione della misura, nonche' di consentire  un
agevole monitoraggio da parte del RPC; 
    - i responsabili, cioe' gli uffici destinati all'attuazione della
misura, in un'ottica di responsabilizzazione di  tutta  la  struttura
organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili  di  una  o
piu' fasi di adozione delle misure; 
    - gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi. 
  Tenuto conto dell'impatto  organizzativo,  l'identificazione  e  la
programmazione delle misure dovrebbero avvenire  con  il  piu'  ampio
coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilita' della  loro
implementazione, anche al  fine  di  individuare  le  modalita'  piu'
efficaci per la loro messa in atto. 
6.6. Monitoraggio del PTPC e delle misure 
- Monitoraggio PTPC 
  Per il monitoraggio del  PTPC  e'  necessario  indicare  modalita',
periodicita' e relative  responsabilita'.  Il  monitoraggio  riguarda
tutte le fasi di gestione del rischio al fine di  poter  intercettare
rischi emergenti,  identificare  processi  organizzativi  tralasciati
nella fase di mappatura, prevedere nuovi e piu' efficaci criteri  per
analisi e ponderazione del rischio. 
  E' opportuno che delle risultanze del  monitoraggio  si  dia  conto
all'interno del PTPC e nonche' all'interno  della  Relazione  annuale
del RPC. 
- Monitoraggio sull'attuazione delle misure 
  Particolare  attenzione   deve   essere   posta   al   monitoraggio
sull'attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al
RPC di dotarsi di  uno  strumento  di  controllo  e  di  monitoraggio
dell'effettiva attuazione  delle  misure,  attraverso  indicatori  di
monitoraggio. Per le amministrazioni piu' complesse  (per  dimensione
organizzativa, per diversificazione  delle  attivita'  svolte  o  per
articolazione territoriale) e' auspicabile che  sia  prevista  almeno
una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi
correttivi in caso di criticita' emerse, in particolare a seguito  di
scostamenti tra  valori  attesi  e  quelli  rilevati  attraverso  gli
indicatori di monitoraggio  associati  a  ciascuna  misura.  In  tale
ottica e' anche necessario garantire integrazione e coordinamento con
gli obiettivi di performance nonche' con gli strumenti e  i  soggetti
che intervengono  nel  ciclo  di  gestione  della  performance  o  in
processi equivalenti. 
  Nel PTPC vanno riportati i risultati  del  monitoraggio  effettuato
rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure
in corso di attuazione va data  evidenza  della  realizzazione  della
fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione  va
esplicitata la motivazione dello  scostamento,  oltre  ad  una  nuova
programmazione. 
  Diverso e'  il  problema  della  valutazione  dell'efficacia  delle
misure. E' auspicabile che le amministrazioni e gli  enti  inizino  a
dotarsi dei primi strumenti di valutazione,  fermo  restando  che  e'
intenzione dell'Autorita' elaborare e fornire  elementi  di  supporto
metodologico al riguardo. 
 
                  PARTE SPECIALE - APPROFONDIMENTI 
 
 
               I - AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 
  La finalita' del presente  approfondimento  e'  quella  di  fornire
indicazioni  per  la  predisposizione  e  gestione  delle  misure  di
prevenzione  della  corruzione  nell'area  di  rischio  relativa   ai
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Si  ritiene
necessario utilizzare la piu' ampia definizione di "area  di  rischio
contratti pubblici", in luogo di quella di  "affidamento  di  lavori,
servizi  e  forniture"  indicata  nel  PNA,  perche'  cio'   consente
un'analisi approfondita non solo della fase di affidamento  ma  anche
di quelle successive di  esecuzione  del  contratto.  Le  indicazioni
attengono  a  fattori  di  particolare   incidenza   sulla   corretta
impostazione della strategia di  acquisto;  esse  tengono,  altresi',
conto  della  principale  regolazione   europea,   internazionale   e
nazionale in materia. (17) 
1. Risultati della valutazione dei PTPC 
  Il risultato dell'analisi dei PTPC ha evidenziato l'esigenza di  un
intervento mirato sui contratti pubblici, con  l'intento  di  fornire
indicazioni operative a tutte le amministrazioni, nella loro veste di
buyers pubblici, per il  trattamento  di  questa  specifica  area  di
rischio. Sono, infatti, state rilevate alcune  criticita'  ricorrenti
quali: 
    • assenza di un'adeguata analisi di contesto interno  ed  esterno
con riferimento all'area specifica (mancata rilevazione dei possibili
conflitti  di  interesse,  del   numero   di   contenziosi,   mancata
individuazione delle lobbies e dei portatori di interessi privati che
possono incidere sul procedimento di approvvigionamento); 
    • assenza di un'appropriata descrizione  del  processo,  mediante
puntuale articolazione delle fasi e dei relativi processi,  rilevanti
ai fini dell'esatta  individuazione  del  rischio  e  delle  connesse
misure di prevenzione; 
    • assenza di una visione strategica complessiva del  processo  di
approvvigionamento. 
2. Aggiornamento delle indicazioni contenute nel PNA 
  Partendo dalle segnalate criticita', e'  emersa  la  necessita'  di
concentrare l'attenzione, anche per questa  area  di  rischio,  sulla
corretta  identificazione  dei  processi   e   sulla   corrispondente
predisposizione  di  misure  finalizzate   a   prevenire   i   rischi
corruttivi. 
  In  proposito,   il   PNA   reca,   all'allegato   2,   un   elenco
esemplificativo di sottoaree di rischio. Si  tratta  delle  attivita'
legate   alla   definizione   dell'oggetto   dell'affidamento,   alla
individuazione  dello  strumento/istituto   per   l'affidamento,   ai
requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, alla  valutazione  e
verifica dell'anomalia delle offerte, alla gestione  delle  procedure
negoziate e di affidamento  diretto,  alla  revoca  del  bando,  alla
redazione del cronoprogramma, all'adozione di varianti, al subappalto
e  all'utilizzo  di  rimedi   di   risoluzione   delle   controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la  fase  di  esecuzione
del contratto. Si ritiene che tale elenco possa essere  esaminato  in
una prospettiva piu' ampia, innestandosi nella corretta ricostruzione
e identificazione dei  processi  mappati  all'interno  delle  singole
fasi. In particolare, le sottoaree elencate andranno  esaminate  come
processi specifici delle fasi in cui si articolano  le  procedure  di
acquisto,  all'interno  dei  quali  collocare  i   possibili   eventi
rischiosi. 
3. Indicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione 
3.1. Autoanalisi organizzativa e indicatori 
  Dall'analisi di contesto interno, di cui si e' trattato nella parte
generale, deve scaturire per l'area di rischio in esame, una  vera  e
propria autoanalisi organizzativa che, in termini concreti,  consenta
all'amministrazione di "fotografare" lo stato del servizio,  al  fine
di individuarne criticita'  e  punti  di  forza,  in  funzione  della
pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L'analisi deve
prendere in considerazione alcuni elementi salienti,  individuati  su
base preferibilmente triennale (18) , da rilevare con  sistematicita'
e periodicita', anche al fine di garantire la regolarita' dei  flussi
informativi verso il RPC, verso  gli  uffici  deputati  al  controllo
interno e verso gli organi di vertice. 
  A supporto dell'attivita'  di  autoanalisi,  in  corrispondenza  di
ciascuna fase della  procedura  di  acquisto,  sono  proposti  alcuni
indicatori, contraddistinti da semplicita' di calcolo  e  particolare
valenza  informativa.  Ciascuna  amministrazione   potra'   costruire
ulteriori indicatori in  modo  da  fotografare  al  meglio  tutte  le
possibili specificita' che la caratterizzano. Nel  tempo,  l'utilizzo
costante degli indicatori, anche in funzione dell'organizzazione  dei
controlli interni, potra' fornire un quadro  dinamico  sull'andamento
delle attivita' nell'area e sulla coerenza con il dettato  normativo,
consentendo  di  studiare  e  implementare   misure   specifiche   di
intervento o prevenzione dei rischi di  corruzione.  Ad  esempio,  un
significativo incremento, in termini di valore degli affidamenti o di
numerosita' delle  procedure,  del  ricorso  a  procedure  d'urgenza,
negoziate o di affidamento diretto, potrebbe richiedere l'attivazione
di  controlli  mirati  a  verificare  il  rispetto  dei  principi  di
concorrenza e rotazione,  ove  richiesto,  dando,  inoltre,  evidenza
dell'eventuale  presenza  di  operatori  economici  che  sono   stati
destinatari  di  piu'  di  un  affidamento  nel  periodo   di   tempo
considerato. 
3.2. Mappatura dei processi 
  Pur ribadendo  la  necessita'  di  garantire  al  RPC  una  visione
complessiva del ciclo di acquisti (necessaria, tra l'altro, anche  ai
fini del controllo di gestione), per definire una mappatura corretta,
si  suggerisce  di  procedere  alla  scomposizione  del  sistema   di
affidamento   prescelto   nelle   seguenti   fasi:    programmazione,
progettazione  della  gara,  selezione   del   contraente,   verifica
dell'aggiudicazione   e   stipula   del   contratto,   esecuzione   e
rendicontazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  All'interno di  ciascuna  fase  devono,  poi,  essere  enucleati  i
processi secondo le indicazioni relative alla mappatura gia'  fornite
nella  parte  generale.  Una  volta  selezionati  i  processi,  vanno
identificati i correlati eventi rischiosi, in modo da programmare  le
misure piu' idonee a prevenirli. Tra le misure  va  data  particolare
evidenza a quelle di trasparenza, ritenendo che la  pubblicazione  di
dati ulteriori rispetto a quelli  previsti  dal  decreto  legislativo
33/2013 rivesta un'importanza nevralgica per la corretta impostazione
della strategia di prevenzione della corruzione. 
  Per ogni processo sono enucleate  anomalie  significative  che,  in
sede  di  monitoraggio,  possono  considerarsi  sintomatiche  di  una
particolare permeabilita' a fenomeni corruttivi. La  presenza  di  un
numero considerevole  di  anomalie  significative  deve  spingere  ad
adottare  controlli  e  verifiche  sui  processi,  al  fine  di  fare
chiarezza sull'attivita' svolta in vista dell'adozione  delle  misure
piu' opportune. 
  Nei paragrafi che seguono,  sono  individuati  alcuni  processi  ed
eventi rischiosi per ogni fase nonche' esemplificate alcune possibili
misure  di  trattamento  del  rischio.   Spetta   ai   singoli   PTPC
contestualizzare le indicazioni in questa sede fornite, con  riguardo
alla specifica realta'  organizzativa  dell'ente.  (19)  Ad  esempio,
qualora sia programmato il ricorso frequente o per importi  rilevanti
a  particolari  procedure  (es.  procedura  negoziata),   particolari
strumenti di contrattazione (es. accordo quadro) o  esternalizzazioni
di  determinati  servizi  (es.  affidamento   di   servizi   relativi
all'architettura e all'ingegneria), il PTPC dovra' predisporre misure
idonee a considerarne i profili di specialita'. In questo  senso,  si
ribadisce la necessita' di coordinare il PTPC con  gli  strumenti  di
programmazione  in  materia  di  contratti  pubblici  di   lavori   e
acquisizione di servizi e forniture. 
  Si precisa  che  la  gestione  centralizzata  di  alcune  fasi  (ad
esempio, la fase di selezione del contraente) delle procedure di gara
attraverso  l'adesione  a  centrali  di  committenza,  non  esime  le
amministrazioni che vi  partecipano  dall'obbligo  di  analizzare  le
altre fasi, per le quali permane la loro competenza. 
3.2.1 Presupposti generali di predisposizione del PTPC per l'area  di
  rischio contratti pubblici 
  •   il   PTPC   deve   rendere   intellegibili   i   processi    di
approvvigionamento,  divenendo  un'occasione  di  riflessione   sulla
relativa efficienza,  efficacia  e  qualita',  anche  nell'ottica  di
migliorare e rendere valutabile la performance  dei  soggetti  tenuti
alla sua redazione come buyers pubblici; 
  • con questa finalita', il PTPC deve creare un collegamento tra gli
obiettivi di performance assegnati agli uffici acquisti e il rispetto
della misure di prevenzione della corruzione, in modo che il RPC  sia
adeguatamente  e  costantemente  messo  a  conoscenza  di   eventuali
scostamenti dall'attivita' programmata. In tale ottica, il principale
adempimento del  responsabile  del  procedimento  e/o  del  direttore
dell'esecuzione del contratto,  da  valutarsi  anche  ai  fini  della
performance, e' quello di assicurare un raccordo costante con il  RPC
al fine di garantire la  massima  trasparenza  sui  principali  alert
relativi a fenomeni corruttivi; 
  • questa sezione del PTPC deve essere collegata agli  strumenti  di
programmazione (anche finanziaria e contabile) in modo da valutare la
possibilita' di adottare  misure  particolari  per  gli  appalti  che
saranno oggetto delle principali scelte di investimento. 
4. Fasi delle procedure di approvvigionamento 
4.1. Programmazione 
4.1.1 Processi e procedimenti rilevanti 
  L'insufficiente  attenzione  alla  fase  di  programmazione  o   un
utilizzo improprio degli strumenti di intervento  dei  privati  nella
programmazione costituiscono  una  delle  principali  cause  dell'uso
distorto delle procedure che puo' condurre a fenomeni corruttivi.  In
tale  fase,  gli  enti  devono  prestare  particolare  attenzione  ai
processi di analisi e definizione dei  fabbisogni,  di  redazione  ed
aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed  a
tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase
di programmazione. 
4.1.2 Possibili eventi rischiosi 
  Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi
rischiosi possono consistere nella definizione di un  fabbisogno  non
rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita',  ma  alla
volonta'  di  premiare  interessi  particolari  (scegliendo  di  dare
priorita' alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate  da  un
determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni  che
prevedono la possibilita' per i privati di partecipare  all'attivita'
di programmazione al fine di avvantaggiarli  nelle  fasi  successive.
Rileva,  altresi',  l'intempestiva  predisposizione  ed  approvazione
degli strumenti di programmazione. 
4.1.3 Anomalie significative 
  Il  ritardo  o  la  mancata   approvazione   degli   strumenti   di
programmazione, l'eccessivo  ricorso  a  procedure  di  urgenza  o  a
proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti  aventi
il  medesimo  oggetto  ovvero  la  reiterazione  dell'inserimento  di
specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano
alla  fase  di  affidamento  ed  esecuzione,  la  presenza  di   gare
aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di  gare  con  unica
offerta  valida  costituiscono  tutti  elementi  rivelatori  di   una
programmazione carente e,  in  ultima  analisi,  segnali  di  un  uso
distorto o improprio della discrezionalita'. 
4.1.4 Indicatori 
  Un indicatore utile  per  la  fase  in  esame  e'  quello  relativo
all'analisi del valore degli appalti affidati tramite  procedure  non
concorrenziali (affidamenti  diretti,  cottimi  fiduciari,  procedure
negoziate con  e  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara)
riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi  in  un
determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma  dei  valori  di
questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore
alle soglie  di  rilevanza  comunitaria  che  impongono  di  affidare
tramite procedure  aperte  o  ristrette,  potranno  essere  necessari
approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una  programmazione
carente che ha condotto al frazionamento delle gare. 
4.1.5 Possibili misure 
  • Obbligo di adeguata motivazione  in  fase  di  programmazione  in
relazione a natura, quantita' e tempistica della  prestazione,  sulla
base  di  esigenze  effettive  e  documentate  emerse   da   apposita
rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. 
  • Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure  interne  per
rilevazione  e  comunicazione   dei   fabbisogni   in   vista   della
programmazione, accorpando quelli omogenei. 
  • Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. 
  • Per servizi  e  forniture  standardizzabili,  nonche'  lavori  di
manutenzione ordinaria, adeguata valutazione  della  possibilita'  di
ricorrere ad accordi  quadro  e  verifica  delle  convenzioni/accordi
quadro gia' in essere. 
  • Controllo periodico e monitoraggio dei  tempi  programmati  anche
mediante sistemi di controllo interno  di  gestione  in  ordine  alle
future  scadenze  contrattuali  (ad  esempio,   prevedendo   obblighi
specifici  di  informazione  in  relazione  alle  prossime   scadenze
contrattuali da parte del responsabile del procedimento  ai  soggetti
deputati a programmare le procedure di gara). 
  •  In  fase  di   individuazione   del   quadro   dei   fabbisogni,
predeterminazione dei criteri per individuarne le priorita'. 
  • Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui
siano rendicontati i contratti prorogati e i  contratti  affidati  in
via d'urgenza e relative motivazioni. 
  • Per rilevanti importi  contrattuali  previsione  di  obblighi  di
comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso  di
proroghe  contrattuali  o  affidamenti   d'urgenza   da   effettuarsi
tempestivamente. 
  • Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. 
  • Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con  i
soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo,  tra
l'altro,  verbalizzazioni  e  incontri  aperti  al  pubblico   e   il
coinvolgimento del RPC. 
  •  Adozione  di  strumenti  di  programmazione  partecipata  (debat
public,   quali   consultazioni   preliminari,   dibattiti   pubblici
strutturati, informative a gruppi gia' organizzati) in un momento che
precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione  dei
lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi
in via prioritaria. 
  •  Formalizzazione  dell'avvenuto  coinvolgimento  delle  strutture
richiedenti nella fase di programmazione, in modo da  assicurare  una
maggiore  trasparenza  e  tracciabilita'  dell'avvenuta  condivisione
delle scelte di approvvigionamento. 
4.2. Progettazione della gara 
4.2.1 Processi e procedimenti rilevanti 
  L'impostazione  della  strategia  di  acquisto  e'   cruciale   per
assicurare la rispondenza dell'intera - e piu' ampia -  procedura  di
approvvigionamento  al  perseguimento  del  pubblico  interesse,  nel
rispetto dei principi enunciati dall'art. 2 del Codice dei  contratti
pubblici. 
  In tale fase possono, ad esempio,  rilevare  i  seguenti  processi:
effettuazione delle  consultazioni  preliminari  di  mercato  per  la
definizione delle specifiche tecniche; nomina  del  responsabile  del
procedimento;    individuazione    dello    strumento/istituto    per
l'affidamento;   individuazione   degli   elementi   essenziali   del
contratto; determinazione dell'importo del  contratto;  scelta  della
procedura di aggiudicazione, con particolare  attenzione  al  ricorso
alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara
incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del
criterio  di  aggiudicazione  e  dei  criteri  di  attribuzione   del
punteggio. 
4.2.2 Possibili eventi rischiosi 
  Diversi sono gli eventi rischiosi che possono  essere  considerati,
quali ad esempio: la  nomina  di  responsabili  del  procedimento  in
rapporto  di  contiguita'  con   imprese   concorrenti   (soprattutto
esecutori uscenti)  o  privi  dei  requisiti  idonei  e  adeguati  ad
assicurane la terzieta' e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le
procedure di gara ancora  non  pubblicate,  che  anticipino  solo  ad
alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare  o
i contenuti della documentazione di  gara;  l'attribuzione  impropria
dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto  dello  strumento
delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione  delle  regole
di  affidamento  degli  appalti,  mediante  l'improprio  utilizzo  di
sistemi  di  affidamento,  di  tipologie  contrattuali  (ad  esempio,
concessione  in  luogo  di  appalto)  o  di  procedure  negoziate   e
affidamenti diretti per favorire  un  operatore;  predisposizione  di
clausole  contrattuali  dal   contenuto   vago   o   vessatorio   per
disincentivare la partecipazione  alla  gara  ovvero  per  consentire
modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso
alla gara e, in  particolare,  dei  requisiti  tecnico-economici  dei
concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.  clausole  dei  bandi
che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando
e delle clausole contrattuali finalizzate  ad  agevolare  determinati
concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di  determinazione
del valore stimato del contratto al fine di eludere  le  disposizioni
sulle procedure da porre in essere; la  formulazione  di  criteri  di
valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che
possono avvantaggiare il  fornitore  uscente,  grazie  ad  asimmetrie
informative  esistenti  a  suo  favore  ovvero,  comunque,   favorire
determinati operatori economici. 
4.2.3 Anomalie significative 
  Diversi sono gli elementi che possono essere considerati rivelatori
per la fase in questione, quali: il fatto che non sia  garantita  una
corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o  che
il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; l'assenza
di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche
e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori  ovvero  altre
fattispecie  contrattuali  anziche'  ad  appalti;   la   mancanza   o
l'incompletezza  della  determina  a  contrarre  ovvero  la   carente
esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; la previsione
di  requisiti  restrittivi  di  partecipazione;  nelle  consultazioni
preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalita' di
dialogo con gli operatori consultati;  la  fissazione  di  specifiche
tecniche discriminatorie (bandi -  fotografia);  insufficiente  stima
del valore dell'appalto  senza  computare  la  totalita'  dei  lotti;
insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o  forniture
senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo
rilevante in base all'art. 29 del Codice; l'acquisto autonomo di beni
presenti in convenzioni, accordi quadro  e  mercato  elettronico;  il
mancato rispetto dell'obbligo  di  pubblicazione  della  determina  a
contrarre  per  le  procedure  negoziate;   la   non   contestualita'
nell'invio  degli  inviti  a  presentare  offerte;  la  redazione  di
progetti  e  capitolati  approssimativi   e   che   non   dettagliano
sufficientemente cio' che deve essere realizzato in  fase  esecutiva;
la previsione di criteri di aggiudicazione della gara  eccessivamente
discrezionali  (20) o incoerenti rispetto all'oggetto del  contratto;
il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di  beni  e
servizi standardizzati, o di  lavori  che  non  lasciano  margini  di
discrezionalita' all'impresa  e  viceversa,  l'adozione  del  massimo
ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate; in caso  di
ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel
bando di gara di limiti di ammissibilita'. 
4.2.4 Indicatori 
  Un indicatore relativo alla fase in oggetto  riguarda  il  rapporto
tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione
del bando e  di  affidamenti  diretti/cottimi  fiduciari  sul  numero
totale di procedure  attivate  dalla  stessa  amministrazione  in  un
definito  arco  temporale.  Il  significato  di  questo   indice   e'
abbastanza intuitivo.  Benche',  infatti,  le  procedure  diverse  da
quella negoziata e da quella ristretta siano  consentite  dal  Codice
dei contratti pubblici in determinate circostanze  e/o  sotto  soglie
ben  individuate,  l'eccessivo  ricorso  a  forme  di  selezione  dei
contraenti non competitive puo' costituire un segnale di  favore  nei
confronti di particolari operatori economici. Un  indicatore  analogo
puo' essere costruito considerando non il numero ma il  valore  delle
procedure non aperte,  da  rapportare  al  valore  complessivo  delle
procedure in un periodo determinato. 
  Altro possibile indicatore per questa fase riguarda  la  necessita'
di individuare correttamente il valore stimato del contratto al  fine
di non eludere tutta una serie di previsioni normative  tra  cui,  in
particolare, la  necessita'  di  affidare  necessariamente  contratti
oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette).
A questo proposito un indicatore che rilevi una erroneo  calcolo  del
valore del  contratto  puo'  essere  definito  analizzando  i  valori
iniziali  di  tutti  gli  affidamenti  non   concorrenziali   in   un
determinato arco temporale che in corso di  esecuzione  o  una  volta
eseguiti   abbiano   oltrepassato   i    valori    soglia    previsti
normativamente.  Se,  ad  esempio,  viene  affidato  un  appalto  con
procedura negoziata in quanto il valore stimato e'  sotto  soglia  e,
successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale supera
la  soglia,  potrebbe  essere  necessario  un  approfondimento  delle
ragioni  che  hanno  portato  l'amministrazione  a   non   progettare
correttamente la gara. 
  Ancora, nella fase di progettazione  della  gara,  potrebbe  essere
utile per il RPC conoscere il  numero  di  affidamenti  fatti  in  un
determinato arco temporale che  hanno  utilizzato  come  criterio  di
scelta quello dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  (OEPV).
Sebbene, infatti, questo criterio trovera' uno spazio sempre maggiore
con l'introduzione delle  nuove  direttive,  esso  presenta  un  piu'
elevato rischio di discrezionalita' rispetto al criterio  del  prezzo
piu'  basso.  Un  indicatore  facilmente  calcolabile  e'  quindi  il
conteggio degli affidamenti fatti  con  OEPV  rispetto  a  tutti  gli
affidamenti  effettuati  in  un  determinato  periodo  e  anche   una
valutazione complessiva per questi  specifici  affidamenti  del  peso
percentuale  delle   componenti   qualitative   rispetto   a   quelle
oggettivamente valutabili. 
4.2.5 Esemplificazione di possibili misure 
  • Previsione  di  procedure  interne  che  individuino  criteri  di
rotazione nella  nomina  del  RP  e  atte  a  rilevare  l'assenza  di
conflitto di interesse in capo allo stesso. 
  • Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di  piu'
operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. 
  • Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine  sia
alla  scelta  della  procedura  sia  alla  scelta  del   sistema   di
affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad  esempio
appalto vs. concessione). 
  • Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri
stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato
del contratto avendo riguardo alle  norme  pertinenti  e  all'oggetto
complessivo del contratto. 
  • Audit su bandi e capitolati per  verificarne  la  conformita'  ai
bandi  tipo  redatti  dall'ANAC  e  il   rispetto   della   normativa
anticorruzione. 
  • Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso
al criterio dell'OEPV in  caso  di  affidamenti  di  beni  e  servizi
standardizzati,  o  di   lavori   che   non   lasciano   margini   di
discrezionalita' all'impresa. 
  • Obbligo di dettagliare nel bando di gara in  modo  trasparente  e
congruo  i  requisiti  minimi  di   ammissibilita'   delle   varianti
progettuali in sede di offerta. 
  • Sottoscrizione da parte dei soggetti  coinvolti  nella  redazione
della documentazione di gara  di  dichiarazioni  in  cui  si  attesta
l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico  oggetto
della gara. 
  •  Utilizzo  di  clausole  standard  conformi   alle   prescrizioni
normative  con  riguardo   a   garanzie   a   corredo   dell'offerta,
tracciabilita' dei pagamenti e termini di  pagamento  agli  operatori
economici. 
  • Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di  invito  o
nei contratti adottati di una clausola  risolutiva  del  contratto  a
favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze  delle
clausole contenute  nei  protocolli  di  legalita'  o  nei  patti  di
integrita'. 
  • Misure di trasparenza  volte  a  garantire  la  nomina  di  RP  a
soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari. 
  • Pubblicazione di un avviso in cui la  stazione  appaltante  rende
nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato
per la redazione delle specifiche tecniche. 
  Con  specifico  riguardo  alle  procedure  negoziate,   affidamenti
diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria 
  •  Preventiva  individuazione,  mediante  direttive   e   circolari
interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei  presupposti
legali per indire procedure  negoziate  o  procedere  ad  affidamenti
diretti da parte del RP. 
  • Predeterminazione nella determina a  contrarre  dei  criteri  che
saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. 
  • Utilizzo di sistemi  informatizzati  per  l'individuazione  degli
operatori da consultare. 
  • Direttive/linee guida  interne,  oggetto  di  pubblicazione,  che
disciplinino la procedura da seguire, improntata ai  massimi  livelli
di trasparenza e pubblicita', anche  con  riguardo  alla  pubblicita'
delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre
ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013. 
  • Check list di verifica degli  adempimenti  da  porre  in  essere,
anche in relazione alle direttive/linee guida  interne  adottate,  da
trasmettersi periodicamente al RPC. 
  • Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto  del
principio di  rotazione  degli  operatori  economici  presenti  negli
elenchi della stazione appaltante. 
  • Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti  affidamenti
ai medesimi operatori economici in un dato arco  temporale  (definito
in modo congruo dalla stazione appaltante). 
  •  Verifica  puntuale  da   parte   dell'ufficio   acquisti   della
possibilita' di accorpare le procedure di acquisizione di  forniture,
di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. 
  • Direttive/linee  guida  interne  che  introducano  come  criterio
tendenziale  modalita'  di  aggiudicazione  competitive  ad  evidenza
pubblica  ovvero  affidamenti  mediante   cottimo   fiduciario,   con
consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di
importo inferiore a 40.000 euro. 
  • Obbligo di effettuare  l'avviso  volontario  per  la  trasparenza
preventiva. 
  •  Utilizzo  di  elenchi  aperti   di   operatori   economici   con
applicazione del principio  della  rotazione,  previa  fissazione  di
criteri generali per l'iscrizione. 
4.3. Selezione del contraente 
4.3.1 Processi e procedimenti rilevanti 
  Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre  in  essere
misure  concrete  per  prevenire   conflitti   di   interesse   (cfr.
considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26  febbraio  2014)  o
possibili applicazioni distorte delle diverse diposizioni del Codice,
rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a  motivo
della sussistenza di un  interesse  finanziario,  economico  o  altro
interesse personale  costituente  una  minaccia  all'imparzialita'  e
indipendenza dell'azione pubblica. I processi che possono rilevare in
questa fase sono,  ad  esempio:  la  pubblicazione  del  bando  e  la
gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei  termini
per la ricezione delle offerte; il trattamento e  la  custodia  della
documentazione di gara; la  nomina  della  commissione  di  gara;  la
gestione  delle  sedute  di  gara;  la  verifica  dei  requisiti   di
partecipazione;  la  valutazione  delle  offerte  e  la  verifica  di
anomalia dell'offerte; l'aggiudicazione  provvisoria;  l'annullamento
della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici. 
4.3.2 Possibili eventi rischiosi 
  In questa fase, gli eventi rischiosi  derivano  dalla  possibilita'
che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio,  RP,  commissione  di
gara,  soggetti  coinvolti  nella  verifica  dei   requisiti,   etc.)
manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al
fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.  Possono  rientrare  in
tale alveo, ad esempio, azioni e  comportamenti  tesi  a  restringere
indebitamente la platea dei partecipanti  alla  gara;  l'applicazione
distorta dei criteri di aggiudicazione  della  gara  per  manipolarne
l'esito; la nomina di commissari in conflitto di  interesse  o  privi
dei   necessari   requisiti;   alterazione   o   sottrazione    della
documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva  di
controllo. 
4.3.3 Anomalie significative 
  In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi  rivelatori
di  una   non   corretta   gestione   della   procedura,   a   titolo
esemplificativo, l'assenza di pubblicita' del bando e  dell'ulteriore
documentazione  rilevante,  l'immotivata  concessione   di   proroghe
rispetto al termine previsto dal bando,  il  mancato  rispetto  delle
disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la
formalizzazione della nomina prima  della  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte o la nomina di commissari  esterni  senza
previa adeguata verifica dell'assenza di professionalita'  interne  o
l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di  interessi  o
incompatibilita'), l'alto numero di concorrenti esclusi, la  presenza
di reclami o ricorsi da parte  di  offerenti  esclusi,  l'assenza  di
criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico
seguito  nell'attribuzione  dei  punteggi  nonche'  una   valutazione
dell'offerta  non   chiara/trasparente/giustificata,   l'assenza   di
adeguata motivazione sulla non congruita' dell'offerta, nonostante la
sufficienza  e   pertinenza   delle   giustificazioni   addotte   dal
concorrente o l'accettazione di giustificazioni  di  cui  non  si  e'
verificata  la  fondatezza,  la  presenza  di  gare  aggiudicate  con
frequenza agli stessi operatori  ovvero  di  gare  con  un  ristretto
numero di partecipanti o con un'unica offerta valida. 
4.3.4 Indicatori 
  Per questa fase, un indicatore facilmente calcolabile  riguarda  il
conteggio  del  numero  di  procedure  attivate  da  una  determinata
amministrazione in  un  definito  arco  temporale  per  le  quali  e'
pervenuta una sola offerta. Se,  infatti,  per  alcune  tipologia  di
prodotti/servizi il numero degli offerenti e' mediamente molto  basso
la presenza di un'unica offerta ricevuta puo' rappresentare un indice
di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalita' di  favorire
un determinato operatore economico. Il numero  di  procedure  con  un
solo  offerente  potrebbe  essere  rapportato  al  numero  totale  di
procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in  esame.  Puo',
inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura  attivata  in
un definito arco temporale, il numero  medio  delle  offerte  escluse
rispetto alle offerte presentate. 
4.3.5 Esemplificazione di possibili misure 
  • Accessibilita' online della  documentazione  di  gara  e/o  delle
informazioni  complementari  rese;  in  caso  di  documentazione  non
accessibile online, predefinizione e  pubblicazione  delle  modalita'
per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 
  • Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere  in  caso
di ingiustificato ritardo o  diniego  dell'accesso  ai  documenti  di
gara. 
  • Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i
termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte
e le formalita' di motivazione e rendicontazione qualora  si  rendano
necessari termini inferiori. 
  •  Predisposizione   di   idonei   ed   inalterabili   sistemi   di
protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso  di
consegna a mano, l'attestazione di data e ora di  arrivo  avvenga  in
presenza di piu' funzionari riceventi; ovvero prevedendo  piattaforme
informatiche di gestione della gara). 
  • Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della
documentazione di gara per un tempo congruo  al  fine  di  consentire
verifiche successive, per la  menzione  nei  verbali  di  gara  delle
specifiche  cautele  adottate  a  tutela  dell'integrita'   e   della
conservazione delle buste contenenti l'offerta ed  individuazione  di
appositi archivi (fisici e/o informatici). 
  • Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine  dei  componenti
delle commissioni e eventuali consulenti. 
  •  Tenuta  di  albi  ed  elenchi  di  possibili  componenti   delle
commissioni di gara suddivisi per professionalita'. 
  • Scelta dei  componenti  delle  commissioni,  tra  i  soggetti  in
possesso dei necessari requisiti,  mediante  estrazione  a  sorte  in
un'ampia rosa di candidati. 
  • Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti  di  nomina  di
commissari  e  consulenti,  anche   prevedendo   la   rendicontazione
periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante,  atti  a
far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi
o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate. 
  • Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: 
    a)  l'esatta  tipologia  di  impiego/lavoro,  sia  pubblico   che
privato, svolto negli ultimi 5 anni; 
    b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico
tecnico  o  amministrativo  relativamente  al   contratto   del   cui
affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); 
    c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da
almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); 
    d) di non aver concorso, «in qualita' di membri delle commissioni
giudicatrici,  con   dolo   o   colpa   grave   accertati   in   sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa,  all'approvazione  di  atti
dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); 
    e) di non trovarsi in conflitto  di  interesse  con  riguardo  ai
dipendenti  della  stazione  appaltante  per  rapporti  di  coniugio,
parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; 
    f) assenza  di  cause  di  incompatibilita'  con  riferimento  ai
concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause  di  astensione
di cui all'art. 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice. 
  • Introduzione di misure atte  a  documentare  il  procedimento  di
valutazione delle offerte anormalmente  basse  e  di  verifica  della
congruita' dell'anomalia, specificando espressamente  le  motivazioni
nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la  stazione
appaltante non abbia proceduto all'esclusione. 
  • Nel caso in cui si riscontri un numero significativo  di  offerte
simili o uguali o  altri  elementi,  adeguata  formalizzazione  delle
verifiche     espletate     in     ordine     a     situazioni     di
controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali  da
poter determinare offerte "concordate". 
  • Check list di controllo sul rispetto, per  ciascuna  gara,  degli
obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC  in  caso  di  accertata
insussistenza dei requisiti di ordine generale  e  speciale  in  capo
all'operatore economico. 
  • Direttive interne che prevedano  l'attivazione  di  verifiche  di
secondo livello in caso di paventato annullamento  e/o  revoca  della
gara. 
  • Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di  gare
in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. 
  • Audit interno sulla correttezza dei criteri di  iscrizione  degli
operatori economici negli elenchi e negli albi al fine  di  accertare
che consentano la massima apertura al mercato (ad  esempio,  verifica
dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla
correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi  al  fine  di
garantirne l'oggettivita'. 
  • Rafforzamento dei meccanismi di  monitoraggio  dei  rapporti  con
enti/soggetti,  con  i  quali   sono   stati   stipulati   contratti,
interessati  a  procedimenti   di   autorizzazione,   concessione   o
erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area. 
  • Per le gare di importo piu' rilevante, acquisizione da parte  del
RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente
della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza  di  cause
di incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria  della  gara  e  con
l'impresa seconda classificata, avendo  riguardo  anche  a  possibili
collegamenti  soggettivi  e/o  di  parentela  con  i  componenti  dei
relativi organi amministrativi  e  societari,  con  riferimento  agli
ultimi 5 anni. 
  • Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche  cautele
adottate a tutela dell'integrita' e della conservazione  delle  buste
contenenti l'offerta. 
  • Individuazione di appositi archivi (fisici e/o  informatici)  per
la custodia della documentazione. 
  • Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi  e  della
qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. 
  •  Pubblicazione  sul  sito  internet  della  amministrazione,  per
estratto,  dei   punteggi   attribuiti   agli   offerenti   all'esito
dell'aggiudicazione definitiva. 
  • Obbligo di preventiva pubblicazione online del  calendario  delle
sedute di gara. 
4.4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 
4.4.1 Processi e procedimenti rilevanti 
  La verifica dell'aggiudicazione costituisce un  momento  essenziale
di accertamento della correttezza della procedura espletata,  sia  in
vista  della  successiva  stipula  del  contratto   sia   nell'ottica
dell'apprezzamento  della  sussistenza  dei  requisiti   generali   e
speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario. In questa fase
i processi rilevanti sono, ad esempio, la verifica dei  requisiti  ai
fini della stipula del contratto, l'effettuazione delle comunicazioni
riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le  aggiudicazioni,  la
formalizzazione  dell'aggiudicazione  definitiva  e  la  stipula  del
contratto. 
4.4.2 Possibili eventi rischiosi 
  In  questa  fase,  gli  eventi  rischiosi  attengono,  ad  esempio,
all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche  al  fine
di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente,  un
altro evento rischioso consiste nella possibilita'  che  i  contenuti
delle verifiche siano alterati per pretermettere  l'aggiudicatario  e
favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. 
  Rileva, altresi', la possibile  violazione  delle  regole  poste  a
tutela della  trasparenza  della  procedura  al  fine  di  evitare  o
ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti  esclusi  o
non aggiudicatari. 
4.4.3 Anomalie significative 
  In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi  rivelatori
di un non corretto operato la presenza di  denunce/ricorsi  da  parte
dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una  palese
violazione  di  legge  da  parte  dell'amministrazione,  la  mancata,
inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni
inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni  di  cui
all'art. 79 del Codice, l'immotivato  ritardo  nella  formalizzazione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula  del
contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto. 
4.4.4 Indicatori 
  Un possibile indicatore utile in questa fase del  processo  attiene
alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.
L'indicatore puo' essere calcolato valutando, ad esempio, il rapporto
tra il numero di operatori economici che risultano  aggiudicatari  in
due anni contigui ed  il  numero  totale  di  soggetti  aggiudicatari
sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore e' questo
rapporto tanto minore sara' la diversificazione delle  aggiudicazioni
tra piu' operatori economici. 
4.4.5 Esemplificazione di possibili misure 
  • Direttive interne che assicurino la collegialita' nella  verifica
dei requisiti, sotto la responsabilita'  del  dirigente  dell'ufficio
acquisti e la presenza dei  funzionari  dell'ufficio,  coinvolgendoli
nel rispetto del principio di rotazione. 
  •  Check  list  di  controllo  sul  rispetto  degli  adempimenti  e
formalita' di comunicazione previsti dal Codice. 
  • Introduzione  di  un  termine  tempestivo  di  pubblicazione  dei
risultati della procedura di aggiudicazione. 
  •  Formalizzazione  e  pubblicazione  da  parte  dei  funzionari  e
dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara
di  una  dichiarazione  attestante  l'insussistenza   di   cause   di
incompatibilita'  con  l'impresa  aggiudicataria  e  con  la  seconda
classificata,  avendo  riguardo  anche   a   possibili   collegamenti
soggettivi e/o di parentela con  i  componenti  dei  relativi  organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 
4.5. Esecuzione del contratto 
4.5.1 Processi e procedimenti rilevanti 
  In questa fase, che e' relativa al momento in cui l'esecutore  pone
in atto  i  mezzi  e  l'organizzazione  necessaria  a  soddisfare  il
fabbisogno  dell'amministrazione,   secondo   quanto   specificamente
richiesto in contratto, e' indispensabile che l'ente si doti di  ogni
strumento  utile  a  verificare  l'esatto  adempimento.   Attesa   la
particolare  esposizione  al  rischio  corruttivo,  i  processi   che
rilevano sono, ad esempio, quelli di:  approvazione  delle  modifiche
del contratto originario; autorizzazione  al  subappalto;  ammissione
delle varianti; verifiche in  corso  di  esecuzione;  verifica  delle
disposizioni in materia di sicurezza con particolare  riferimento  al
rispetto delle  prescrizioni  contenute  nel  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento (PSC) o  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi
Interferenziali  (DUVRI);  apposizione  di  riserve;  gestione  delle
controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. 
4.5.2 Possibili eventi rischiosi 
  In questa fase, i  principali  eventi  rischiosi  consistono  nella
mancata o insufficiente  verifica  dell'effettivo  stato  avanzamento
lavori rispetto al cronoprogramma al fine di  evitare  l'applicazione
di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso  alle
varianti  al  fine  di  favorire  l'appaltatore  (ad   esempio,   per
consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o  di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova  gara).
Molto frequente e'  l'approvazione  di  modifiche  sostanziali  degli
elementi del contratto definiti nel bando di gara  o  nel  capitolato
d'oneri (con particolare riguardo  alla  durata,  alle  modifiche  di
prezzo, alla natura dei  lavori,  ai  termini  di  pagamento,  etc.),
introducendo elementi che, se  previsti  fin  dall'inizio,  avrebbero
consentito un confronto concorrenziale piu' ampio. Con riferimento al
subappalto, un possibile rischio consiste nella  mancata  valutazione
dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini
della qualificazione dell'attivita' come subappalto  per  eludere  le
disposizioni e i limiti di legge, nonche' nella mancata effettuazione
delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. 
  Rileva, altresi', l'apposizione di riserve generiche a cui consegue
una incontrollata lievitazione  dei  costi,  il  ricorso  ai  sistemi
alternativi  di   risoluzione   delle   controversie   per   favorire
l'esecutore o il mancato rispetto degli  obblighi  di  tracciabilita'
dei pagamenti. 
4.5.3 Anomalie significative 
  I segnali di allarme ai quali occorre prestare specifica attenzione
in questa fase sono rappresentati,  ad  esempio,  da  un  motivazione
illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una  variante,
con  specifico   riferimento   al   requisito   dell'imprevedibilita'
dell'evento che la giustifica, o alla mancata  acquisizione,  ove  le
modifiche  apportate  lo   richiedano,   dei   necessari   pareri   e
autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in  variante  prima
dell'approvazione della  relativa  perizia.  Parimenti,  elementi  da
valutare con attenzione sono la concessione di proroghe  dei  termini
di  esecuzione,   il   mancato   assolvimento   degli   obblighi   di
comunicazione all'ANAC delle varianti, la presenza di contenzioso tra
stazione appaltante  e  appaltatore  derivante  dalla  necessita'  di
modifica  del  progetto,  l'assenza  del   Piano   di   Sicurezza   e
coordinamento, l'ammissione di  riserve  oltre  l'importo  consentito
dalla  legge,  l'assenza  di  adeguata  istruttoria   dei   dirigenti
responsabili che preceda la revisione del prezzo. 
4.5.4 Indicatori 
  In questa fase puo' essere utile il calcolo di  un  indicatore  che
tenga conto, ad esempio, del numero di  affidamenti  con  almeno  una
variante rispetto al numero totale degli  affidamenti  effettuati  da
una  medesima  amministrazione  in  un  determinato  arco  temporale.
Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente  previsti
dalla  norma,  la  presenza  di  un  elevato  numero   di   contratti
aggiudicati e poi modificati per effetto di  varianti  dovra'  essere
attentamente analizzata, verificando le cause che  hanno  dato  luogo
alla necessita' di modificare il contratto iniziale. 
  Un ulteriore indicatore attiene al rapporto,  relativamente  ad  un
predeterminato  arco  temporale,  tra  il   numero   di   affidamenti
interessati da proroghe ed  il  numero  complessivo  di  affidamenti.
Fermo restando che le proroghe non sono consentite  dalla  norma,  in
alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi  lassi
di tempo al fine di garantire la  continuita'  delle  prestazioni  in
attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilita'  di  adesione  ad
accordi quadro.  Alla  luce  dell'eccezionalita'  della  proroga,  un
indicatore che evidenzi un  elevato  numero  di  contratti  prorogati
dovra'  necessariamente  condurre  ad  approfondite   analisi   sulle
effettive ragioni della proroga nonche' sui tempi di proroga. 
4.5.5 Esemplificazione di possibili misure 
  • Check list relativa alla verifica dei  tempi  di  esecuzione,  da
effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi  al  RPC  e  agli
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure  di
intervento in caso di eccessivo allungamento dei  tempi  rispetto  al
cronoprogramma. 
  • Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. 
  • Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla  normativa,
previsione di una certificazione con valore interno, da  inviarsi  al
RPC da parte del RP, che  espliciti  l'istruttoria  interna  condotta
sulla  legittimita'  della  variante  e  sugli  impatti  economici  e
contrattuali  della  stessa  (in  particolare   con   riguardo   alla
congruita'  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione  aggiuntivi,   delle
modifiche delle condizioni contrattuali, tempestivita'  del  processo
di redazione ed approvazione della variante). 
  • Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo  di  trasmissione
all'ANAC delle varianti. 
  • Definizione di un adeguato flusso di  comunicazioni  al  fine  di
consentire  al  RP  ed  al  RPC  di   avere   tempestiva   conoscenza
dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto. 
  • In caso di subappalto, ove si tratti  di  societa'  schermate  da
persone  giuridiche  estere  o  fiduciarie,  obbligo  di   effettuare
adeguate   verifiche   per   identificare   il   titolare   effettivo
dell'impresa  subappaltatrice   in   sede   di   autorizzazione   del
subappalto. 
  • Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di  rapporti
periodici  che  sintetizzino,  in  modo  chiaro   ed   intellegibile,
l'andamento  del  contratto  rispetto  a  tempi,  costi  e  modalita'
preventivate  in  modo  da  favorire  la  piu'   ampia   informazione
possibile. 
  • Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione  e  almeno  per
tutta la durata del contratto, dei provvedimenti  di  adozione  delle
varianti. 
  • Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati  personali,  relativi
al segreto industriale o  commerciale,  pubblicazione  degli  accordi
bonari e delle transazioni. 
4.6. Rendicontazione del contratto 
4.6.1 Processi e procedimenti rilevanti 
  Nella fase di rendicontazione  del  contratto,  momento  nel  quale
l'amministrazione verifica la conformita' o regolare esecuzione della
prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore  dei  soggetti
esecutori, e'  importante  mappare  il  procedimento  di  nomina  del
collaudatore (o della commissione di collaudo),  il  procedimento  di
verifica della corretta esecuzione, per il rilascio  del  certificato
di collaudo,  del  certificato  di  verifica  di  conformita'  ovvero
dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi
e forniture), nonche' le attivita' connesse alla rendicontazione  dei
lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. 
4.6.2 Possibili eventi rischiosi 
  In questa fase, i  fenomeni  corruttivi  possono  manifestarsi  sia
attraverso alterazioni o omissioni di attivita' di controllo, al fine
di perseguire interessi privati e diversi da  quelli  della  stazione
appaltante,   sia    attraverso    l'effettuazione    di    pagamenti
ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari. 
  Possono, ad esempio, essere considerati tra  gli  eventi  rischiosi
l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti  compiacenti  per
ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;  il
rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi
economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera. 
4.6.3 Anomalie significative 
  Possono essere considerati  elementi  rivelatori  di  un'inadeguata
rendicontazione l'incompletezza della documentazione inviata  dal  RP
ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207  o,  viceversa,  il  mancato
invio di informazioni al  RP  (verbali  di  visita;  informazioni  in
merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il  collaudo);
l'emissione di un  certificato  di  regolare  esecuzione  relativo  a
prestazioni non effettivamente eseguite. Si ritiene indice  certo  di
elusione degli obblighi di tracciabilita' dei  flussi  finanziari  la
mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al  lotto
o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata  indicazione  negli
strumenti di pagamento. 
4.6.4 Indicatori 
  In questa fase puo' essere estremamente utile verificare di  quanto
i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi
di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati. 
  Un indicatore di scostamento medio dei costi puo' essere  calcolato
rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il
numero complessivo dei  contratti  conclusi.  Per  il  calcolo  dello
scostamento di costo di ciascun contratto sara'  necessario  fare  la
differenza tra il valore  finale  dell'affidamento  risultante  dagli
atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al
valore iniziale. Un indicatore siffatto non analizza le  ragioni  per
le quali i contratti subiscono  variazioni  di  costo;  tuttavia  una
percentuale elevata di scostamenti di costo,  in  aumento  e  per  un
numero elevato di contratti,  dovrebbe  indurre  ad  adottare  misure
specifiche di controllo e monitoraggio. 
  Analogamente e' possibile costruire un indicatore sui tempi medi di
esecuzione  degli  affidamenti.  In  questo  caso  sara'   necessario
rapportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con  il
numero complessivo dei  contratti  conclusi.  Per  il  calcolo  dello
scostamento di tempo di ciascun contratto sara'  necessario  fare  la
differenza tra il tempo effettivamente impiegato per  la  conclusione
del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla
al tempo di conclusione inizialmente previsto. Questo indicatore puo'
essere sintomatico di  sospensioni  illegittime  o  di  proroghe  che
nascondono  comportamenti  collusivi   tra   esecutore   e   stazione
appaltante. 
4.6.5 Esemplificazione di possibili misure 
  • Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale),  da
parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici  di
controllo interno di gestione le procedure  di  gara  espletate,  con
evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia
di procedura, numero di partecipanti ammessi e  esclusi,  durata  del
procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in  modo  che
sia facilmente  intellegibile  il  tipo  di  procedura  adottata,  le
commissioni di gara deliberanti, le modalita'  di  aggiudicazione,  i
pagamenti effettuati e le date degli  stessi,  le  eventuali  riserve
riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per  individuare
l'iter procedurale seguito. 
  • Per procedure  negoziate/affidamenti  diretti,  pubblicazione  di
report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui,  per  ciascun
affidamento, sono  evidenziati:  le  ragioni  che  hanno  determinato
l'affidamento; i nominativi degli operatori  economici  eventualmente
invitati  a  presentare   l'offerta   e   i   relativi   criteri   di
individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e  i  relativi
criteri di scelta; gli eventuali altri  contratti  stipulati  con  la
medesima  impresa  e  la  procedura  di  affidamento;  un   prospetto
riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati  con  altri
operatori economici, aventi ad oggetto lavori,  servizi  o  forniture
identici, analoghi o similari. 
  • Pubblicazione  del  report  periodico  sulle  procedure  di  gara
espletate sul sito della stazione appaltante. 
  • Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti  in
possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare
di volta in volta tramite sorteggio. 
  • Pubblicazione delle modalita' di scelta, dei nominativi  e  della
qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. 
  • Predisposizione di sistemi di controlli  incrociati,  all'interno
della  stazione  appaltante,  sui   provvedimenti   di   nomina   dei
collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione. 
 
                            II - SANITA' 
 
  Il presente approfondimento e'  stato  redatto  tenendo  conto  del
lavoro dell'apposito Tavolo tecnico  istituito  fra  ANAC,  Ministero
della Salute e Agenas. 
1. Premesse e obiettivi 
1.1. Specificita' e caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale 
  Il Sistema Sanitario Nazionale  costituisce  una  delle  eccellenze
internazionali ratificate anche da valutazioni dell'OMS. (21)  Questa
evidenza, unitamente alla circostanza  che  il  bene  primario  della
salute e'  un  diritto  costituzionalmente  protetto,  e'  alla  base
dell'esigenza di dotare l'Aggiornamento al PNA di un  approfondimento
dedicato che fornisca gli strumenti di lettura della complessita' del
sistema, delinei e individui le aree maggiormente esposte al  rischio
di  corruzione  e  le  relative   misure   preventive,   allo   scopo
fondamentale di salvaguardare il rilevante patrimonio di competenze e
di capacita'  professionali,  contrastando  in  maniera  sempre  piu'
efficace i comportamenti corruttivi. 
  La specificita' del settore sanitario, rispetto  ad  altri  settori
della pubblica amministrazione,  risente  di  alcuni  fattori  i  cui
effetti sono maggiormente percepiti dalla collettivita',  in  ragione
della peculiarita' del bene salute  da  tutelare.  Alcuni  di  questi
fattori possono interferire nel rapporto  tra  la  domanda  sanitaria
(come  ad  esempio,  l'asimmetria  informativa  fra  utenti  e   SSN,
l'elevata parcellizzazione della  domanda  sanitaria,  la  fragilita'
della domanda di servizi di cura)  e  l'offerta  (come,  ad  esempio,
l'asimmetria informativa tra sistema sanitario e fornitori privati) e
costituire potenziali elementi di condizionamento. 
  Obiettivo  del  presente  approfondimento  e'  pertanto  quello  di
fornire  ai  Soggetti  che  interagiscono   nel   Sistema   Sanitario
specifiche raccomandazioni  per  contrastare  i  suddetti  potenziali
fattori  di  condizionamento,  da  osservare  per  la  redazione   ed
attuazione dei rispettivi PTPC, tenendo conto del particolare  ambito
di applicazione, del  contesto  ambientale,  della  tipologia  e  del
livello di complessita' dell'organizzazione sanitaria e  del  sistema
di relazioni in essa esistenti. 
  In  particolare,  con  gli   indirizzi   contenuti   nel   presente
Approfondimento si intende dare indicazioni sulla predisposizione dei
Piani  delle  aziende  sanitarie  e  degli  altri  soggetti  ad  esse
assimilabili come  meglio  di  seguito  precisato,  tenuto  conto  di
elementi  comuni   ritenuti   obbligatori,   nonche'   orientare   la
pianificazione  strategica  dei  soggetti  medesimi  verso  ulteriori
interventi finalizzati a rafforzare  la  gestione  del  rischio  e  a
prevenire  e  contrastare  eventuali  fenomeni  di   corruzione   per
particolari aree sensibili. 
  L'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute
nei Piani deve trovare conforme riscontro negli  altri  strumenti  di
programmazione non potendosi disgiungere  la  stessa  da  un'adeguata
programmazione e dalla valutazione delle  performance  individuali  e
dell'organizzazione. 
  Tali misure, infatti, hanno una duplice valenza in quanto  incidono
contemporaneamente  sull'efficienza  dell'organizzazione  e,  quindi,
sull'impiego  eticamente  piu'  responsabile  ed  appropriato   delle
risorse pubbliche, nonche' sulla trasparenza  dei  comportamenti  che
scoraggiano di per se'  i  fenomeni  corruttivi  e  il  conflitto  di
interessi. 
  Ai fini di una concreta implementazione e diffusione della  cultura
della    legalita',    trasparenza    ed    integrita'    all'interno
dell'organizzazione  sanitaria  e'  necessario,  inoltre,  supportare
l'attuazione del PTPC con gli strumenti, anche  formativi,  volti  ad
accrescere la consapevolezza e la partecipazione di tutti gli  attori
al processo di miglioramento del sistema. 
  Gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione che sono di seguito
esemplificati  per  alcune  aree  di  rischio  sia   "generali"   che
"specifiche" sono stati individuati anche tenendo conto della lettura
e dell'analisi dei  PTPC  delle  aziende  sanitarie  (cfr.  §1.3.)  e
costituiscono un utile riferimento nella predisposizione dei Piani. 
1.2. Soggetti destinatari dell'approfondimento 
  Fermo restando che tutti i soggetti di cui all'art. 1, co.  2,  del
decreto legislativo 165/2001, che ricomprendono  «le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale», sono tenuti  all'applicazione
delle disposizioni di prevenzione della corruzione (vedi art. 1,  co.
59, legge 190/2012), le indicazioni e gli indirizzi per la  redazione
dei PTPC contenuti nel presente  Approfondimento  sono  rivolti  alle
aziende sanitarie e agli altri  Soggetti  ad  esse  assimilabili.  Le
ragioni di individuare prioritariamente detti enti, che per  brevita'
nel prosieguo sono indicati  come  Soggetti  destinatari,  discendono
dalle peculiarita' afferenti la specifica tipologia di organizzazione
e le funzioni che essi svolgono quali erogatori  di  prestazioni  nei
confronti dei pazienti destinatari finali  dei  servizi  forniti  dal
Sistema sanitario nazionale. 
  Ci si riferisce, in particolare a: 
    - Aziende sanitarie locali comunque denominate (ASL,  ASP,  AUSL,
ULSS, ASS etc.); 
    - Aziende ospedaliere  (AO)  e  Aziende  ospedaliere  di  rilievo
nazionale e di alta specializzazione (ARNAS); 
    - Aziende ospedaliere universitarie (AOU); 
    - Istituti  pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  (ex  IPAB),
trasformate in aziende pubbliche che svolgono attivita' sanitarie; 
    - Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS); 
    -  Istituti  di  ricovero  e   cura   a   carattere   scientifico
(I.R.C.C.S.) di diritto pubblico. 
  Per gli enti di diritto privato, controllati  o  partecipati  dalle
pubbliche amministrazioni  che  operano  nel  Settore  sanitario,  si
rinvia alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015. Le
aziende  sanitarie  o  gli  altri  soggetti  di  cui  all'elencazione
precedente sono tenuti, qualora controllino o partecipino in societa'
o altri enti di diritto privato, ad assicurare  l'applicazione  della
normativa di prevenzione  della  corruzione  e  la  promozione  della
trasparenza in coerenza con  quanto  previsto  nelle  predette  Linee
guida. 
  Per i soggetti  non  di  diritto  pubblico,  come  ad  esempio  gli
ospedali classificati, e anche per gli altri soggetti accreditati con
il Servizio sanitario  nazionale,  la  cui  natura  giuridica  e'  di
diritto privato, si raccomanda alle amministrazioni di riferimento di
promuovere  l'adozione  di  strumenti  per  il  rafforzamento   della
trasparenza e per la prevenzione della corruzione e del conflitto  di
interessi,  alla  luce  delle  indicazioni  operative  contenute  nel
presente approfondimento. 
1.3. Risultati della valutazione dei PTPC delle Aziende Sanitarie 
  La valutazione condotta dall'ANAC su un campione  di  247  PTPC  di
ASL, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie  e  IRCCS
ha fatto rilevare una  generale  carenza  nell'analisi  del  contesto
esterno che spesso e' risultata del tutto assente. La  mappatura  dei
processi e delle attivita' non sempre e'  stata  sviluppata  in  modo
esaustivo  e  anche  l'individuazione  delle  specifiche  misure   in
relazione agli eventi rischiosi e' risultata inadeguata. 
  Non tutte le aziende hanno indicato ulteriori aree di rischio, "cd.
aree di rischio specifiche", omettendo quindi un approfondimento  che
e', invece, di particolare rilievo ove si consideri  la  peculiarita'
del settore in cui le stesse operano. 
  A fronte di un'enunciazione formale di collegamento  dei  PTPC  con
gli altri documenti di programmazione (in particolare  con  il  piano
della  performance),  non  risultano  indicazioni  in   merito   alle
modalita' operative per la effettiva realizzazione del  coordinamento
e dell'attivita' di monitoraggio. 
1.4. Indicazioni sui requisiti soggettivi dei RPC 
  Fermo restando  quanto  gia'  indicato  nella  parte  generale,  il
profilo del professionista al quale attribuire l'incarico di  RPC  e'
opportuno  abbia  specifiche  competenze  in   tema   di   conoscenza
dell'organizzazione  e  gestione  della  struttura   sanitaria,   dei
processi e delle relazioni in essa esistenti. Tenuto conto  che  gran
parte delle nomine sono state gia' effettuate,  tale  indicazione  va
osservata nei casi di rinnovo degli incarichi di RPC. 
1.5. Indicazioni sul processo di gestione del rischio corruzione 
1.5.1. Analisi del contesto interno ed esterno 
  Nel rinviare per le  indicazioni  sull'analisi  del  contesto  alla
parte generale, (cfr.  §6.3.),  si  rammenta  che,  per  il  contesto
interno, nei PTPC occorre considerare le attivita'  sanitarie  svolte
nonche' quelle amministrativo-gestionali. 
  Per l'analisi del  contesto  esterno  ove  i  Soggetti  destinatari
operano,  e'  necessario  considerare  i  fattori  locali  idonei   a
determinare i potenziali rischi di  corruzione/condizionamento  ed  a
caratterizzare i Piani rispetto alle peculiarita' locali. 
  Le dimensioni di  contesto  da  analizzare  possono  riguardare,  a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,  gli  aspetti  territoriali,
epidemiologici, socioeconomici, strutturali, organizzativi e comunque
ricavabili anche da altri documenti di  programmazione  aziendali  da
collegare al Piano. 
  A  tal  scopo  e'  opportuno  utilizzare,  per  una  piu'  puntuale
individuazione e analisi dei rischi, le informazioni cui  i  Soggetti
destinatari possono attingere attraverso l'accesso a banche dati  del
Ministero della Salute e ad altre banche dati  nazionali,  regionali,
locali. In particolare, l'Agenas, su richiesta, rende disponibili  ai
suddetti  Soggetti  i  dati  elaborati   dal   proprio   sistema   di
monitoraggio  delle   performance   organizzative,   economiche,   di
efficacia degli interventi clinici, della sicurezza delle cure  e  di
efficienza gestionale delle aziende sanitarie e  delle  strutture  di
assistenza territoriale,  per  consentire  una  corretta  analisi  di
contesto e la conseguente corretta pianificazione dei  fabbisogni  di
salute, degli interventi e delle correlate risorse. 
1.5.2. Concetto di rischio in ambito sanitario  e  relazioni  con  il
  rischio di corruzione 
  Il  concetto  di  "rischio"  in  ambito  sanitario,  nell'accezione
tecnica  del  termine,  e'  prevalentemente  correlato  agli  effetti
prodotti  da  errori  che  si  manifestano   nel   processo   clinico
assistenziale. In questo senso, «la sicurezza del  paziente  consiste
nella riduzione dei  rischi  e  dei  potenziali  danni  riconducibili
all'assistenza sanitaria a uno standard minimo accettabile». (22) 
  Cosi' inteso, il concetto  di  rischio  sanitario  e'  strettamente
connesso  al  concetto  di  Risk  management  quale   processo   che,
attraverso la conoscenza e l'analisi dell'errore (sistemi di  report,
utilizzo di banche dati,  indicatori)  conduce  all'individuazione  e
alla correlazione delle cause di errore  (23)  fino  al  monitoraggio
delle misure atte alla prevenzione dello stesso e all'implementazione
e sostegno attivo delle relative soluzioni. 
  Non e' escluso, tuttavia, che possa sussistere una correlazione tra
rischio in ambito sanitario e rischio di corruzione, ove il primo sia
un effetto del secondo, ovvero ogni qualvolta il  rischio  in  ambito
sanitario sia la risultante di comportamenti  di  "maladministration"
in senso ampio (solo a titolo di esempio, quando l'alterazione  delle
liste di attesa provoca un differimento  "volontario"  dei  tempi  di
erogazione di prestazioni a piu'  elevato  indice  di  priorita'  con
conseguenti  ripercussioni  sullo  stato  di  salute   del   paziente
destinatario di tali prestazioni oppure,  altro  esempio,  quando  le
alterazioni allo stato di salute siano una  conseguenza  dell'effetto
della contraffazione di farmaci o, ancora, la  mancata  efficacia  di
una terapia sia conseguente alla somministrazione di farmaci  scaduti
privi di efficacia terapeutica). 
  Cio'  premesso,  il   presente   approfondimento   si   occupa   di
individuare, quanto  meno  in  via  esemplificativa,  ben  potendo  i
Soggetti destinatari definire ulteriori ipotesi afferenti al  singolo
contesto, gli aspetti di rischio  in  ambito  sanitario  correlati  a
comportamenti e/o condizioni legati  ad  una  non  corretta  e/o  non
trasparente  governance  amministrativa  e/o  gestione  dei   singoli
processi, nonche' di segnalare, sempre  in  via  esemplificativa,  le
misure  idonee  a  garantire,  in  presenza  del  rischio,   la   sua
inoffensivita'. 
1.5.3. Coordinamento tra PTPC, Piano della performance  e  gli  altri
  strumenti di programmazione 
  Nei PTPC, come visto nella parte generale cui si rinvia, sono  resi
espliciti  i  collegamenti  fra  le  misure  di   prevenzione   della
corruzione  e  gli   obiettivi   di   performance   organizzativi   e
individuali. 
  Considerata  la  pluralita'  degli  strumenti   di   programmazione
aziendale e di pianificazione locale, i Soggetti destinatari dovranno
allineare tali strumenti (come ad esempio, atti  aziendali,  bilanci,
dotazioni organiche  e  funzionigrammi,  piani  attuativi,  piani  di
formazione, regolamenti interni,  controllo  di  gestione,  etc.)  ai
contenuti, alle tempistiche e alle modalita' di attuazione dei  PTPC.
Cio' puo' essere  conseguito  anche  attraverso  l'adattamento  delle
tempistiche interne dei vari strumenti  di  programmazione  aziendale
alle tempistiche di adozione, attuazione ed aggiornamento del  Piano,
nonche'  attraverso  l'azione   di   gruppi   interdisciplinari   che
supportino  l'effettiva  programmazione  integrata  e   la   relativa
attuazione delle rispettive misure, sia a livello  aziendale  che  ai
vari livelli organizzativi intermedi. 
1.5.4.  Verifica  e  monitoraggio  dei  PTPC  adottati  dai  Soggetti
  destinatari da parte dell'ANAC 
  La maturazione del livello di trasparenza e di  tracciabilita'  dei
processi  raggiunta  negli  ultimi  anni  negli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale consente di disporre di una mole di  informazioni
e di dati utili per progettare  interventi  mirati  ad  incidere  sui
fattori determinanti i rischi di corruzione  nel  settore  sanitario,
contribuendo al processo di  crescita  del  sistema,  in  termini  di
qualita', efficienza e sostenibilita'. In  questo  quadro,  volto  al
miglioramento della performance complessiva delle strutture sanitarie
del Paese, l'Autorita'  svolgera'  attivita'  di  monitoraggio  anche
avvalendosi del sistema  di  monitoraggio  approntato  dal  Ministero
della salute e  dei  dati  gia'  disponibili  presso  altri  soggetti
pubblici. In particolare Agenas dispone di  un  efficace  sistema  di
valutazione e verifica in grado, anche attraverso  l'integrazione  di
dati gia' disponibili, ivi  compresi  quelli  relativi  al  Programma
nazionale di  valutazione  degli  esiti  (PNE),  di  implementare  il
sistema di monitoraggio delle performance organizzative,  economiche,
di efficacia degli interventi  clinici  e  di  efficienza  gestionale
delle aziende sanitarie e delle strutture di assistenza territoriale. 
2. Aree di rischio: eventi corruttivi e misure 
2.1. Aree di rischio generali 
  In questo approfondimento si  forniscono  indicazioni  relative  ad
alcune aree, di seguito indicate, riconducibili sotto  l'alveo  delle
aree di rischio "generali"  (cfr.  §6.3.)  che  necessitano,  per  il
settore sanitario, di ulteriori specificazioni. Si tratta delle  aree
relative a: 
    a) contratti pubblici; 
    b) incarichi e nomine; 
    c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
    d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 
2.1.1. Contratti pubblici 
  Nell'approfondimento relativo  ai  contratti  pubblici,  a  cui  si
rinvia, sono state fornite  indicazioni  di  carattere  generale  che
riguardano  anche  le  stazioni  appaltanti  che  operano  in  ambito
sanitario. In questo paragrafo si evidenziano alcune specificita' del
settore   rispetto   al   tema   degli   acquisti,    con    relative
esemplificazioni di eventi rischiosi e misure. 
  I fattori che caratterizzano il settore sanitario sono: 
    a) varieta' e complessita'  dei  beni  e  servizi  acquistati  in
ambito sanitario in relazione anche  alla  dinamica  introduzione  di
nuove tecnologie. Questa evenienza, ad esempio, durante  la  fase  di
esecuzione di un contratto, costituisce una  variante  "indotta"  dal
sistema; 
    b) varieta' e specificita'  degli  attori  coinvolti  nell'intero
processo  di  approvvigionamento   (clinici,   direzione   sanitaria,
provveditori,   ingegneri   clinici,    epidemiologi,    informatici,
farmacisti, personale infermieristico, etc.); 
    c) condizione di potenziale intrinseca "prossimita'" di interessi
generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto  sono  spesso
anche coloro che utilizzano i materiali acquistati,  con  conseguenti
benefici  diretti  e/o   indiretti   nei   confronti   dello   stesso
utilizzatore:  ad  esempio,  i  clinici  proponenti   l'acquisto   di
materiale di consumo (come ad esempio protesi, farmaci), sono anche i
soggetti che impiegano tali beni  nella  pratica  clinica  e  possono
quindi orientare la quantita' e tipologia di materiale richiesto.  In
effetti, i prodotti sanitari, avendo un elevato contenuto tecnico, si
prestano per la loro peculiarita', a un  interesse  "oggettivo"  alla
scelta da parte del committente/clinico. In questo contesto e'  utile
quindi  introdurre  misure  di  prevenzione  e   di   sicurezza   che
documentino le motivazioni ovvero le ragioni  tecniche  sottese  alla
richiesta di acquisto di quel particolare  prodotto,  con  assunzione
delle relative responsabilita'. 
  Al  fine  di  governare  le  suddette  variabili  ed  evitare   che
costituiscano fattori predisponenti  il  rischio  di  corruzione,  e'
necessario che nei PTPC il tema dei contratti  venga  affrontato  con
particolare riguardo all'intero  ciclo  degli  approvvigionamenti,  a
partire dal rafforzamento dei livelli di trasparenza. 
  In questa logica i  Soggetti  destinatari  devono  documentare  con
particolare   attenzione   tutte   le   fasi    del    ciclo    degli
approvvigionamenti dalla definizione delle necessita' (qualificazione
del fabbisogno), alla programmazione dell'acquisto, alla  definizione
delle modalita' di reperimento di beni e servizi, sino alla  gestione
dell'esecuzione del contratto. 
  A titolo di esempio, nella  fase  di  pianificazione/programmazione
dell'acquisto un rischio  operativo  puo'  essere  rappresentato  dal
frazionamento degli affidamenti.  In  tal  caso  un  indicatore  puo'
essere espresso in termini di numero degli  affidamenti  diretti  sul
totale degli acquisti (quantita'; valore). Altro esempio  di  rischio
operativo che puo' determinarsi nella fase  di  pianificazione  della
gara e' quello legato a condizioni di gara che interferiscono con  la
libera concorrenza e creano disparita' di trattamento. Per affrontare
tale rischio, possibili indicatori possono essere espressi in termini
di:  numero   di   affidamenti   (quantita'   e   valore)   di   beni
infungibili/esclusivi sul totale acquistato;  numero  di  affidamenti
(quantita' e valore) di beni infungibili/esclusivi sul  totale  delle
richieste pervenute per unita' di committenza; numero di  proroghe  e
rinnovi sul totale degli affidamenti (quantita' e valore). Sulla base
di questi esempi, dovranno essere mappati con la medesima metodologia
anche le altre fasi del processo di approvvigionamento,  al  fine  di
individuare eventuali ed ulteriori rischi operativi da  misurare  con
correlati indicatori. 
  A monte della determinazione del fabbisogno, l'azienda tiene  conto
di tutte le informazioni  e  i  dati  disponibili  (anche  attraverso
l'incrocio   di   piu'   banche   dati   e/o    altre    informazioni
tecniche/benchmark intra e/o extra  aziendale),  che  consentano  una
corretta  pianificazione  degli  approvvigionamenti  e  di   evitare,
quindi,   da   un   lato   sprechi   di   risorse    in    caso    di
sovradimensionamento, dall'altro il ricorso  a  procedure  in  deroga
dettate da  situazioni  di  urgenza,  ricollegabili  a  un'inadeguata
programmazione dei beni da acquistare e/o dei servizi da appaltare. 
  Con  particolare  riferimento  ai  beni  sanitari,   una   corretta
determinazione del fabbisogno non potra' prescindere  da  una  esatta
conoscenza della logistica e delle  giacenze  di  magazzino,  il  cui
presupposto e'  la  tracciabilita'  dei  percorsi  dalla  fase  dello
stoccaggio a quella della somministrazione/consumo. 
  Occorre, inoltre, che siano correttamente  individuati  gli  attori
interni da coinvolgere in relazione alle  specifiche  competenze  per
identificare i beni/servizi che soddisfano il fabbisogno (vedi  sopra
lett. b). 
  Un  fattore  determinante  per  la  corretta  pianificazione  degli
acquisti sotto il profilo quali- quantitativo e'  la  valutazione  in
merito alla fungibilita'/infungibilita' dei prodotti, aspetto  questo
che incide sulla necessita'  di  ricorrere  o  meno  a  procedure  di
acquisizione in deroga e, quindi, sul livello  di  trasparenza  e  di
efficacia della singola operazione  contrattuale.  Sulla  valutazione
della   fungibilita'/infungibilita',   per   altro   verso,    incide
l'applicazione  del  principio  di  appropriatezza,  la  cui  stretta
osservanza costituisce valido strumento di razionalizzazione e giusta
allocazione delle risorse e, al contempo, misura  di  prevenzione  di
eventuali fenomeni corruttivi. 
  Nella fase di pianificazione dell'acquisto, i Soggetti  destinatari
possono prevedere tra le misure di  prevenzione  la  revisione  delle
caratteristiche  tecniche,   qualora   dall'analisi   dei   fornitori
disponibili sul mercato non risultino garantite modalita' di acquisto
concorrenziali. 
  Una possibile misura e' costituita dai prezzi  di  riferimento  dei
beni e servizi a maggior impatto, di cui al  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  che  possono
essere utilizzati per ridurre l'asimmetria informativa tra acquirente
e fornitore. Detti prezzi possono costituire  uno  strumento  di  cui
tener conto in fase di predisposizione del PTPC, in  particolare  per
le  parti  relative  alla  "qualificazione  dei  fabbisogni"  e  alla
"pianificazione/programmazione   dell'acquisto",   in    quanto    si
riferiscono a tipologie "omogenee" di beni e servizi e favoriscono la
confrontabilita'/fungibilita'   tra   i   fabbisogni   del   soggetto
acquirente e  le  caratteristiche  dei  prodotti/servizi  oggetto  di
offerta. 
2.1.2. Incarichi e nomine 
  Il  decreto  legislativo  39/2013,  come  anche  confermato   dalla
delibera  149/2014  dell'ANAC,   si   occupa   esclusivamente   delle
inconferibilita'  e  delle  incompatibilita'   degli   incarichi   di
direttore generale, direttore sanitario e  direttore  amministrativo.
Con riferimento agli stessi incarichi, la legge  124/2015,  art.  11,
co. 1, lett. p) prevede anche la disciplina  delle  procedure  e  dei
requisiti professionali per il loro conferimento. 
  Tenuto conto di quanto sopra, il presente Approfondimento,  invece,
e'  dedicato  all'esemplificazione  di  rischi  e   relative   misure
afferenti  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello
intermedio, con particolare riguardo a quelli di struttura complessa,
e di incarichi a professionisti esterni. 
  - Incarichi dirigenziali di struttura complessa 
  Per  quanto  concerne  gli  eventi  rischiosi  nelle  procedure  di
assegnazione dell'incarico, nella fase di definizione del fabbisogno,
possono  risultare  assenti  i  presupposti  programmatori  e/o   una
motivata  verifica  delle  effettive  carenze  organizzative  con  il
conseguente rischio di frammentazione di unita' operative  e  aumento
artificioso del numero delle posizioni da ricoprire. 
  Tra le principali possibili misure per tale fase vi  e'  quella  di
verificare, attraverso l'acquisizione di  idonea  documentazione,  la
coerenza tra la richiesta di avvio di  una  procedura  concorsuale  e
l'Atto aziendale, la dotazione organica, le  previsioni  normative  e
regolamentari  del  settore,  le   necessita'   assistenziali   della
popolazione  afferente  al  bacino  di  utenza  di  riferimento,   la
sostenibilita' economico finanziaria nel medio-lungo periodo. 
  Per converso, un opposto evento  rischioso  puo'  consistere  nella
mancata messa a bando della  posizione  dirigenziale  per  ricoprirla
tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento  del  facente
funzione. Puo' costituire  un  misura  per  prevenire  tale  rischio,
vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei  vigilando
sui tempi di avvio delle procedure concorsuali. 
  Nella fase di definizione dei profili dei  candidati,  al  fine  di
evitare l'uso distorto e improprio della discrezionalita'  (richiesta
di requisiti eccessivamente dettagliati o generici), l'individuazione
del profilo professionale deve essere adeguato alla struttura  a  cui
l'incarico  afferisce  e  deve  essere  connotata  da   elementi   di
specificita'  e  concretezza,  anche  per  fornire  alla  commissione
giudicatrice  uno  strumento  idoneo  a  condurre  il   processo   di
valutazione nel  modo  piu'  rispondente  possibile  alle  necessita'
rilevate. 
  Tra i  principali  rischi  connessi  alla  fase  di  definizione  e
costituzione della commissione giudicatrice rientra quello di accordi
per l'attribuzione di incarichi. Possibili misure possono essere:  la
pubblicazione dei criteri di selezione dei membri  della  commissione
giudicatrice, il monitoraggio dei sistemi  di  selezione  dei  membri
stessi, la loro rotazione, la definizione  di  un  tempo  minimo  per
poter partecipare ad una nuova commissione, la  verifica  preliminare
di eventuali profili di incompatibilita'/conflitto di interessi. 
  Per quanto riguarda la fase di valutazione dei candidati,  al  fine
di  evitare   il   rischio   di   eccessiva   discrezionalita',   con
l'attribuzione di punteggi  incongruenti  che  favoriscano  specifici
candidati, esempi di misure di prevenzione consistono nella  adozione
di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e  nella
pubblicazione dei  criteri  e  degli  altri  atti  ostensibili  della
procedura di selezione/valutazione sui siti istituzionali. 
  Nella fase di comunicazione e pubblicazione dei  risultati  occorre
garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli  atti  che
deve essere tempestiva e condotta secondo modalita' strutturate e  di
facile consultazione. 
  - Incarichi a soggetti esterni 
  Le  indicazioni  formulate  per  l'assegnazione   degli   incarichi
dirigenziali di struttura complessa, per quanto applicabili,  possono
estendersi ai casi di conferimento di incarichi individuali  anche  a
professionisti  esterni  all'organizzazione  (come  ad  esempio   gli
incarichi conferiti a legali), in merito ai quali si  richiamano  gli
obblighi di trasparenza previsti dall'art. 15 del decreto legislativo
33/2013. Laddove non sia previsto di norma il ricorso a procedure  di
selezione comparativa, l'organo nominante deve dotarsi di  tutti  gli
strumenti interni che consentano la  massima  pubblicizzazione  delle
esigenze  alla  base  del  conferimento,  delle   caratteristiche   e
competenze professionali funzionali  allo  svolgimento  dell'incarico
(come  ad  esempio  regolamenti  interni,   albi   e/o   elenchi   di
professionisti ed esperti), al fine  anche  di  consentire  opportune
verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto dei  principi  di
trasparenza, rotazione ed imparzialita'. 
  - Misure di trasparenza 
  L'attribuzione  degli  incarichi  sia  interni  sia  esterni   deve
conformarsi ai principi di trasparenza e imparzialita'.  Al  riguardo
e' opportuno che i Piani introducano misure di trasparenza  ulteriori
a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2  del  decreto  legislativo
33/2013, ai sensi del quale sussiste l'obbligo di pubblicare tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture  semplici
e complesse, ivi compresi i bandi  e  gli  avvisi  di  selezione,  lo
svolgimento  delle  relative   procedure,   nonche'   gli   atti   di
conferimento. 
2.1.3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
  Le attivita' connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi  di
corruzione quale, ad esempio, quello  di  ritardare  l'erogazione  di
compensi  dovuti  rispetto  ai   tempi   contrattualmente   previsti,
liquidare  fatture  senza  adeguata   verifica   della   prestazione,
sovrafatturare  o  fatturare  prestazioni  non   svolte,   effettuare
registrazioni di bilancio e rilevazioni non  corrette/non  veritiere,
permettere   pagamenti   senza   rispettare   la   cronologia   nella
presentazione delle fatture, provocando in  tal  modo  favoritismi  e
disparita' di trattamento tra i creditori dell'ente. 
  Anche in questa area e'  necessario  mettere  in  atto  misure  che
garantiscano  la  piena  tracciabilita'  e  trasparenza  dei   flussi
contabili e finanziari e che, quindi,  agevolino  la  verifica  e  il
controllo sulla correttezza  dei  pagamenti  effettuati  e,  piu'  in
generale, sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. 
  Al riguardo, la realizzazione del programma di lavoro previsto  dal
"Percorso Attuativo di Certificabilita' (PAC)" dei dati e dei bilanci
delle aziende e degli enti del SSN (24) rappresenta  un  fondamentale
strumento  di  controllo  e  di  riduzione  del  rischio   di   frode
amministrativo-contabile in sanita'. Pertanto e'  importante  la  sua
completa  implementazione,  che  passa  attraverso  un  processo   di
"miglioramento"      dell'organizzazione      e      dei      sistemi
amministrativo-contabili.  Si   raccomanda,   quindi,   ai   Soggetti
destinatari di  dare  evidenza,  attraverso  i  rispettivi  siti  web
istituzionali, del percorso di certificabilita'  dei  bilanci,  anche
attraverso l'indicazione della specifica fase del processo  in  corso
di realizzazione  per  dare  atto  dello  stato  di  avanzamento  del
percorso ai fini del suo completamento. 
  E' altresi' necessario rafforzare  le  misure  di  trasparenza  nel
sistema di gestione del patrimonio. 
  In particolare, per quanto concerne la gestione dei beni  immobili,
un possibile  evento  rischioso  e'  riconducibile  a  condizioni  di
acquisto  o  locazione  che  facciano  prevalere  l'interesse   della
controparte  rispetto  a  quello  dell'amministrazione.  Per   questa
ragione, occorre prevedere e dare attuazione a misure di trasparenza,
a cominciare da quelle obbligatorie riguardanti le informazioni sugli
immobili di proprieta' di cui all'art.  30  del  decreto  legislativo
33/2013. Il rafforzamento di queste misure potrebbe essere effettuato
anche con riferimento a dati ulteriori quali, ad esempio,  il  valore
degli  immobili  di  proprieta',  utilizzati  e  non  utilizzati,  le
modalita' e le finalita'  di  utilizzo.  Qualora  dovessero  rendersi
possibili operazioni di utilizzo da parte  di  terzi  del  patrimonio
immobiliare, le singole procedure dovranno essere  improntate,  nella
fase precedente alla stipula del contratto  di  diritto  privato,  al
rispetto  dei   principi   della   selezione   tra   gli   aspiranti,
dell'imparziale confronto tra soggetti interessati e  della  adeguata
motivazione  in  ordine   alla   scelta,   con   specifico   riguardo
all'interesse pubblico perseguito. 
2.1.4. Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni 
  Le attivita' di  vigilanza,  controllo,  ispezione,  e  l'eventuale
irrogazione di  sanzioni  riguardano  tutte  le  amministrazioni  che
svolgono compiti di vigilanza su specifici settori. 
  Per quanto concerne la sanita',  dette  attivita'  dovranno  essere
contestualizzate nei Piani adottati  dai  Soggetti  destinatari,  con
particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili al rischio di
corruzione quali, a titolo di esempio, la  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro e, piu' in generale, le aree di competenza dei dipartimenti di
prevenzione, le autorizzazioni e concessioni  con  o  senza  riflessi
finanziari,  l'accreditamento  del  privato,  la  libera  professione
intramuraria. 
  Eventi rischiosi possono verificarsi laddove le procedure  relative
all'attivita'  di  vigilanza,  controllo  ed  ispezione   non   siano
opportunamente  standardizzate  e  codificate  secondo   il   sistema
qualita'.  In  altri  termini,  le  omissioni  e/o   l'esercizio   di
discrezionalita'  e/o  la  parzialita'  nello  svolgimento  di   tali
attivita' puo' consentire ai destinatari  oggetto  dei  controlli  di
sottrarsi ai medesimi e/o alle  prescrizioni/sanzioni  derivanti  con
conseguenti indebiti vantaggi. 
  E' necessario pertanto mettere in atto anche in questo campo misure
specifiche volte,  per  esempio,  a  perfezionare  gli  strumenti  di
controllo e di verifica,  come  l'utilizzo  di  modelli  standard  di
verbali  con  check  list,  la  rotazione  del  personale  ispettivo,
l'introduzione nei codici di comportamento di  disposizioni  dedicate
al personale ispettivo stesso. 
2.2. Aree di rischio specifiche 
  Oltre alle aree  generali  prima  indicate,  i  PTPC  dei  Soggetti
destinatari  hanno  ad  oggetto   "aree   specifiche",   per   quanto
identificabili in relazione alla tipologia  ed  alla  missione  della
singola azienda/istituto, verso cui orientare  interventi  mirati  ad
incidere sull'organizzazione e su  particolari  settori  maggiormente
esposti al rischio di corruzione. 
  Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un
elenco di  alcune  aree  peculiari  del  settore  sanitario,  tenendo
presente quanto indicato nella parte generale circa la necessita' che
ogni ente  individui  le  proprie  "aree  specifiche"  potenzialmente
esposte a rischi corruttivi sulla  base  dell'analisi  dell'attivita'
svolta e della mappatura dei processi: 
    a) attivita' libero professionale e liste di attesa; 
    b) rapporti contrattuali con privati accreditati; 
    c)  farmaceutica,  dispositivi  e  altre   tecnologie:   ricerca,
sperimentazioni e sponsorizzazioni; 
    d) attivita' conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero. 
2.2.1. Attivita' libero professionale e liste di attesa 
  L'attivita'  libero  professionale,  specie  con  riferimento  alle
connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa  e  alla
trasparenza delle procedure  di  gestione  delle  prenotazioni  e  di
identificazione dei livelli  di  priorita'  delle  prestazioni,  puo'
rappresentare un'area di rischio di comportamenti opportunistici  che
possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti,  a
svantaggio dei cittadini e con ripercussioni anche dal punto di vista
economico e della percezione della qualita' del servizio. Per  queste
ragioni e' opportuno che  i  PTPC  considerino  questo  settore  come
ulteriore  area  specifica  nella  quale  applicare  il  processo  di
gestione del rischio, con riferimento sia  alla  fase  autorizzatoria
sia  a  quella  di  svolgimento  effettivo  dell'attivita',   nonche'
rispetto alle relative interferenze con l'attivita' istituzionale. 
  Poiche', inoltre, quest'ambito e' strettamente interconnesso con il
sistema di governo dei tempi di attesa il cui  rispetto  rientra  nei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le  misure  correttive  e  di
prevenzione in questo settore, concorrendo al raggiungimento dei  LEA
ed essendo, quindi, ricomprese nell'ambito degli obiettivi strategici
dei direttori generali, devono conseguentemente essere integrate  nel
sistema   di   valutazione   della    performance    individuale    e
dell'organizzazione. 
  Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo  svolgimento  di
attivita' libero professionale intramoenia (ALPI),  possibili  eventi
rischiosi risiedono nelle false dichiarazioni prodotte  ai  fini  del
rilascio   dell'autorizzazione   e    nella    inadeguata    verifica
dell'attivita' svolta in regime di intramoenia  allargata.  Possibili
misure di contrasto sono costituite da  una  preventiva  e  periodica
verifica della sussistenza dei requisiti necessari  allo  svolgimento
dell'ALPI (anche per quella da svolgersi presso  studi  professionali
in rete); dalla negoziazione dei  volumi  di  attivita'  in  ALPI  in
relazione agli obiettivi istituzionali; dalla ricognizione e verifica
degli spazi utilizzabili per  lo  svolgimento  dell'ALPI  tra  quelli
afferenti al patrimonio immobiliare dell'azienda. 
  Fra gli eventi rischiosi della fase di esercizio dell'ALPI  possono
configurarsi l'errata indicazione al paziente delle modalita'  e  dei
tempi  di  accesso  alle  prestazioni  in  regime  assistenziale,  la
violazione   del   limite   dei   volumi   di   attivita'    previsti
nell'autorizzazione,  lo  svolgimento  della  libera  professione  in
orario di servizio,  il  trattamento  piu'  favorevole  dei  pazienti
trattati  in  libera  professione.  Misure   di   contrasto   possono
individuarsi, ad esempio,  nella  informatizzazione  delle  liste  di
attesa;  nell'obbligo  di  prenotazione  di  tutte   le   prestazioni
attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende
dei  professionisti  in  relazione  alla  gravita'  della  patologia;
nell'aggiornamento periodico delle  liste  di  attesa  istituzionali;
nella verifica periodica del rispetto dei volumi concordati  in  sede
di  autorizzazione;  nell'adozione  di   un   sistema   di   gestione
informatica  dell'ALPI  dalla  prenotazione  alla  fatturazione;  nel
prevedere nel regolamento aziendale una disciplina  dei  ricoveri  in
regime di libera professione e specifiche sanzioni. 
  Per quanto concerne l'ALPI espletata presso "studi professionali in
rete",  al  fine  di  evitare  la  violazione   degli   obblighi   di
fatturazione e la mancata prenotazione tramite il servizio aziendale,
occorre rafforzare i controlli e le verifiche periodiche sul rispetto
della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia. 
  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti  dall'art.  41,
co.  3  del  decreto  legislativo  33/2013,  che  include  anche   le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario,  le  aziende
adottano   ulteriori   misure   per   rafforzare    la    trasparenza
dell'attivita' svolta in regime di libera professione in tutte le sue
fasi. 
2.2.2. Rapporti contrattuali con privati accreditati 
  Il settore dell'accreditamento delle strutture private  rappresenta
una componente significativa del sistema sanitario non  solo  per  il
peculiare ambito soggettivo (soggetti erogatori), ma anche perche' in
esso si concentrano importanti flussi finanziari e, quindi, interessi
anche di natura economica. 
  Per tale  ragione  la  regolazione  dei  rapporti  pubblico-privato
rappresenta  un  ambito  particolarmente  esposto   al   rischio   di
comportamenti che, ove non adeguatamente trasparenti e standardizzati
nelle relative procedure, possono determinare fenomeni di  corruzione
e/o di inappropriato utilizzo delle risorse. 
  In questa logica lo strumento contrattuale  rappresenta  una  delle
principali  leve  attraverso  le  quali  migliorare  il  processo  di
negoziazione tra  il  committente/azienda  sanitaria  e  il  soggetto
erogatore di prestazioni sanitarie per conto del  Servizio  Sanitario
Nazionale. 
  La normativa italiana regolamenta i rapporti con il settore privato
che svolge attivita' assistenziale prevedendo quattro distinti fasi: 
    1. autorizzazione alla realizzazione; 
    2. autorizzazione all'esercizio; 
    3. accreditamento istituzionale; 
    4. accordi/contratti di attivita'. 
  A titolo meramente esemplificativo si riportano di  seguito  alcuni
eventi rischiosi e misure relative ai provvedimenti  autorizzatori  e
convenzionali sopra indicati. 
  Con  riferimento  ai  possibili  rischi  correlati  alla  fase   di
autorizzazione alla realizzazione rilasciata dall'azienda  sanitaria,
un evento rischioso potrebbe  rinvenirsi  nel  mancato  aggiornamento
delle stime aziendali relativamente ai diversi settori di attivita'. 
  In tal caso, una  misura  raccomandata,  oltre  alle  attivita'  di
verifica in merito ai presupposti autorizzativi  e  al  rispetto  dei
tempi di conclusione del procedimento amministrativo,  e'  quella  di
prevedere l'indicazione dei criteri, modalita', tempi ed  ambiti  per
la  rilevazione  dei  dati  necessari  alla  stima   del   fabbisogno
territoriale. 
  Con  riferimento  alla   fase   dell'autorizzazione   all'esercizio
rilasciata dall'azienda sanitaria locale, cosi'  come  alla  fase  di
accreditamento istituzionale, possibili  eventi  rischiosi  risiedono
nei ritardi e/o accelerazioni nel  rilascio  delle  autorizzazioni  e
nella  realizzazione  delle   attivita'   ispettive.   In   relazione
all'attivita' ispettiva, potenziali rischi riguardano la composizione
opportunistica dei team incaricati; la disomogenea  esecuzione  delle
attivita' ispettive stesse e la redazione dei  relativi  verbali  (ad
esempio alterazione dei  verbali  di  ispezione);  le  omissioni  e/o
irregolarita' nelle attivita'  di  vigilanza.  Specifiche  misure  di
prevenzione sono, ad  esempio,  la  definizione  di  tempistiche  per
l'esecuzione dell'intero procedimento;  la  previsione  di  requisiti
soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive; la
rotazione  degli  ispettori;  la   definizione   di   procedure   per
l'esecuzione delle attivita' ispettive  come  la  definizione  di  un
modello standard di verbale omogeneo. 
  Nella fase di esecuzione degli accordi contrattuali  stipulati  tra
le  aziende  e  i  soggetti  accreditati,   eventi   rischiosi   sono
rappresentati dal mancato rispetto delle previsioni  contrattuali  in
merito  alla  tipologia  e  alla  qualita'  delle   prestazioni,   da
riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non
erogate, dall'assenza o inadeguatezza delle attivita' di controllo. 
  Alcune  misure  idonee  a   contrastare   tali   rischi   sono   il
rafforzamento dei  controlli  quali-quantitativi  e  di  esito  sulle
prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione, la definizione
di modalita' di controllo e  vigilanza  sul  rispetto  dei  contenuti
degli  accordi  contrattuali,  l'attivazione   di   un   sistema   di
monitoraggio  per  la  valutazione  delle   attivita'   erogate,   la
formazione e rotazione del personale addetto al controllo. 
2.2.3.  Farmaceutica,  dispositivi  e  altre   tecnologie:   ricerca,
  sperimentazioni e sponsorizzazioni. 
  Il settore dei farmaci, dei dispositivi, cosi' come  l'introduzione
di  altre  tecnologie  nell'organizzazione  sanitaria,   nonche'   le
attivita' di ricerca,  di  sperimentazione  clinica  e  le  correlate
sponsorizzazioni, sono ambiti particolarmente esposti al  rischio  di
fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi. 
  Con riferimento al processo di acquisizione dei farmaci  valgono  i
medesimi principi generali, i potenziali rischi e le relative  misure
di   prevenzione   della   corruzione   relativi   al   ciclo   degli
approvvigionamenti  degli  altri  beni  sanitari,   dalla   fase   di
pianificazione del fabbisogno fino alla gestione  e  somministrazione
del farmaco in reparto e/o in  regime  di  continuita'  assistenziale
ospedale-territorio. 
  Tuttavia,  la  peculiarita'  del  bene  farmaco  e  delle  relative
modalita'  di   preparazione,   dispensazione,   somministrazione   e
smaltimento,  puo'  dar  luogo   a   comportamenti   corruttivi   e/o
negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi, in  relazione  ai
quali e' necessario adottare idonee misure di prevenzione. 
  In tal senso, oltre alle indicazioni di carattere generale relative
all'intero ciclo degli  acquisti,  costituisce  misura  specifica  la
gestione  informatizzata  del  magazzino  ai  fini   della   corretta
movimentazione delle scorte, nonche' l'informatizzazione del ciclo di
terapia fino alla  somministrazione.  Quest'ultima  misura,  oltre  a
rendere possibile  la  completa  tracciabilita'  del  prodotto  e  la
puntuale ed effettiva associazione farmaco-paziente, consentirebbe la
riduzione di eventuali sprechi e una corretta allocazione/utilizzo di
risorse. 
  Per quanto attiene la prescrizione  dei  farmaci  in  ambito  extra
ospedaliero,   eventi   rischiosi    possono    riguardare    l'abuso
dell'autonomia professionale  da  parte  del  medico  all'atto  della
prescrizione al fine di favorire  la  diffusione  di  un  particolare
farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale. Altro  evento
rischioso   puo'   consistere   in   omissioni   e/o    irregolarita'
nell'attivita' di  vigilanza  e  controllo  quali-quantitativo  delle
prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria. 
  Nel primo caso una possibile misura consiste  nella  sistematica  e
puntuale implementazione di una  reportistica  utile  ad  individuare
tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento
all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente.