(parte 2)
  Per quanto riguarda  la  seconda  tipologia  di  evento  rischioso,
alcune misure  possono  individuarsi  nella  standardizzazione  delle
procedure di controllo e verifica e nell'affinamento delle  modalita'
di elaborazione e valutazione dei dati, a partire  dall'utilizzo  del
"Sistema tessera sanitaria" (25)  ,  nonche'  nell'invio  sistematico
delle risultanze della elaborazione a tutti i  livelli  organizzativi
interessati in ambito distrettuale. Parallelamente,  con  riferimento
al personale addetto alla vigilanza e al controllo, si raccomanda  la
previsione  di  specifiche  regole  di   condotta   nei   codici   di
comportamento adottati dai Soggetti destinatari e misure di rotazione
rivolte agli operatori addetti a tale attivita'. 
  L'individuazione di ulteriori rischi  e  misure  sara'  oggetto  di
approfondimento nell'ambito del Tavolo tecnico  tra  ANAC,  Ministero
della Salute e Agenas nella consapevolezza  che  in  questa  area  di
rischio interagiscono attori a diversi livelli, nazionale,  regionale
e locale. 
  In questa sede, in considerazione della complessita'  dei  processi
relativi all'area di rischio in questione,  nonche'  delle  relazioni
che intercorrono  tra  i  soggetti  che  a  vario  titolo  e  livello
intervengono nei processi decisionali, si ritiene indispensabile  sia
adottato  il  piu'  ampio  numero  di  misure  di   prevenzione.   In
particolare quelle che, in coerenza con  gli  obblighi  previsti  dal
codice di comportamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 62/2013,   rendano   conoscibili,   attraverso    apposite
dichiarazioni, le relazioni e/o interessi che possono  coinvolgere  i
professionisti di area sanitaria e  amministrativa  nell'espletamento
di attivita' inerenti alla funzione  che  implichino  responsabilita'
nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di
farmaci,   dispositivi,   altre    tecnologie,    nonche'    ricerca,
sperimentazione e sponsorizzazione. 
  Le  suddette  dichiarazioni  pubbliche  di  interessi,  in   questo
contesto,  costituiscono  ulteriore  misura  di   prevenzione   della
corruzione da inserirsi tra  le  azioni  di  contrasto  a  potenziali
eventi di rischio corruttivo che possono  riguardare  trasversalmente
le  aree  sopra  indicate;  si  tratta,  infatti,  di  strumenti  per
rafforzare la trasparenza nel  complesso  sistema  di  interrelazioni
interprofessionali  e  interistituzionali   di   cui   e'   connotata
l'organizzazione sanitaria. 
  Al fine di agevolare un'omogenea  applicazione  di  tale  ulteriore
misura   da   parte   dei   Soggetti   destinatari    del    presente
approfondimento,  si  rende  disponibile   sul   sito   istituzionale
dell'Agenas una  modulistica  standard  che  costituisce  in  se'  un
modello di riferimento per l'identificazione da parte del dichiarante
delle   attivita'/interessi/relazioni   da   rendersi   oggetto    di
dichiarazione pubblica. Tali modelli di dichiarazione possono  essere
introdotti dal  management  aziendale  per  assicurarne  la  conforme
adozione e utilizzati  dai  responsabili  per  la  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza per favorire l'implementazione  di  un
flusso di  informazioni  su  cui  poter  orientare  le  attivita'  di
controllo. 
  Inoltre,  poiche'   trattasi   di   strumento   di   garanzia   del
professionista   sul   piano   individuale   e    della    governance
amministrativa a livello aziendale, se ne raccomanda la  compilazione
con  cadenza  annuale,  salvo  eventuali  sopravvenute  esigenze   di
aggiornamento. Al fine di renderne agevole la compilazione,  l'Agenas
mette a disposizione, su richiesta, un apposito supporto informatico. 
2.2.4. Attivita' conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 
  In  Italia  la  maggior  parte  dei  decessi  avviene   in   ambito
ospedaliero e la gestione delle strutture  mortuarie  e'  affidata  o
alle struttura interne ospedaliere o, per la maggior parte dei  casi,
esternalizzata. Sul sistema di gestione di tale servizio non esistono
specifiche linee guida. 
  Cio' induce a prendere in esame il tema in sede di elaborazione dei
PTPC, tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia  etica  sia
economica - che possono coinvolgere anche gli  operatori  sanitari  -
connesse alla  commistione  di  molteplici  interessi  che  finiscono
fatalmente per concentrarsi su questo particolare ambito. 
  Nelle  more  di  un  auspicabile  approfondimento,  anche  in  sede
legislativa, delle problematiche correlate  a  questa  delicata  fase
collegata al decesso intraospedaliero e/o comunque  alla  gestione  e
utilizzo delle camere mortuarie, occorre  nel  frattempo  assicurare,
dal punto di vista organizzativo e delle risorse a  disposizione,  la
piu' appropriata modalita' di  gestione.  Al  riguardo  e'  opportuno
innanzitutto prevedere l'obbligo di una  adeguata  motivazione  circa
l'esternalizzazione o l'internalizzazione del servizio da  parte  del
management dell'ente. 
  Per quanto concerne gli eventi rischiosi che  possono  verificarsi,
si indicano, ad esempio, la comunicazione in anticipo di  un  decesso
ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota
sugli utili; la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti  alle
camere mortuarie  e/o  dei  reparti,  di  una  specifica  impresa  di
onoranze funebri, sempre in cambio  di  una  quota  sugli  utili;  la
richiesta e/o accettazione impropria  di  regali,  compensi  o  altre
utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni  o  dei
compiti previsti (es. per la vestizione della salma da  parte  di  un
operatore sanitario). 
  Appare  evidente  che  le  misure,  sia  nel   caso   di   gestione
esternalizzata che internalizzata, devono essere rivolte a rafforzare
gli strumenti di controllo nei confronti  degli  operatori  coinvolti
(interni  ed  esterni)  in  ordine  alla  correttezza,  legalita'  ed
eticita' nella gestione del servizio. A titolo  esemplificativo,  una
possibile misura rivolta agli operatori interni e'  costituita  dalla
rotazione del personale direttamente interessato e  dall'adozione  di
specifiche   regole   di   condotta   all'interno   dei   codici   di
comportamento, come ad esempio,  obblighi  di  riservatezza  relativi
all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti  al
servizio.  Per  gli  operatori  esterni,  una  possibile  misura   e'
costituita dal monitoraggio dei costi e tempi di assegnazione  (anche
al fine di riscontrare eventuali proroghe ripetute e/o una  eccessiva
concentrazione verso una stessa impresa  o  gruppo  di  imprese)  del
servizio di camere mortuarie. 
 
              VIGILANZA DELL'ANAC: PRIORITA' E OBIETTIVI 
 
  L'Autorita' esercita, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. f),  della
legge  190/2012,  «la  vigilanza  e   il   controllo   sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia della misure adottate  dalle  pubbliche
amministrazioni».  E'  in  questo  modo  data  evidenza  anche   alla
centralita'  dell'adozione  di  misure  effettivamente  attuabili  ed
efficaci per la prevenzione della corruzione. 
  Si  ritiene  utile,  a  tal   fine,   indicare   sinteticamente   e
riassuntivamente le attivita' che le amministrazioni e gli altri enti
dovranno svolgere ai fini del miglioramento della qualita' dei PTPC e
piu' in generale delle misure di prevenzione. 
  Su questi aspetti  da  considerare  attentamente  per  i  PTPC  che
saranno approvati entro il 31 gennaio 2016, si  concentrera'  in  via
prioritaria la verifica, la vigilanza e il controllo dell'Autorita'. 
  Si evidenzia che i PTPC,  anche  quelli  2016-2018,  devono  essere
pubblicati    esclusivamente    sui    siti    istituzionali    delle
amministrazioni  e  degli  enti,   nella   sezione   "Amministrazione
trasparente", sotto sezione "Altri contenuti", "Corruzione".  In  una
logica di semplificazione degli  oneri,  pertanto,  essi  non  devono
essere  trasmessi  all'ANAC  ne'  al  Dipartimento   della   Funzione
Pubblica.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  dell'ANAC,  le
amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati,
quindi anche quelli riferiti alle annualita' precedenti all'ultima. 
  • Trasparenza sul processo di formazione del PTPC 
  Il PTPC dovra' dare evidenza al processo effettivamente seguito per
la sua adozione. Rilevano, a tal  fine,  le  soluzioni  adottate  per
assicurare il forte coinvolgimento degli  organi  di  indirizzo,  sia
nella definizione del contenuto del PTPC e delle misure adottate, sia
nelle  indicazioni  date  all'amministrazione  tutta   (dirigenti   e
dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il  concorso  di
tutti i soggetti  interessati,  delle  misure  di  prevenzione.  Tali
soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso  PTPC,  che
contiene anche disposizioni  sulla  procedura  da  adottare  per  gli
aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure. 
  • Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure 
  Il PTPC dovra' indicare  con  chiarezza  il  nesso  realizzato  tra
analisi conoscitive a monte e individuazione delle misure. Le  misure
devono, cioe', essere fondate in modo comprensibile sulle  risultanze
delle  analisi  effettuate.  Il  PTPC  dovra',  quindi,  dare   conto
dell'effettivo  svolgimento  dell'analisi  di  contesto,  esterno   e
interno,  della  mappatura  dei   processi,   della   mappatura   dei
procedimenti, della valutazione del rischio. 
  Dovra',  di  conseguenza,  risultare  chiaro   per   quali   motivi
l'amministrazione considera a maggior rischio, e  quindi  tratta  con
priorita', un'area rispetto ad altre. 
  • Centralita' delle misure di prevenzione 
  Le misure devono essere individuate nei PTPC e la  loro  attuazione
chiaramente programmata. Un PTPC  che  fosse  privo  della  specifica
individuazione di misure con le caratteristiche indicate  (chiarezza,
articolazione   di    responsabilita',    articolazione    temporale,
verificabilita'   quanto   all'effettiva    attuazione    e    quanto
all'efficacia) sarebbe ritenuto dall'Autorita' come PTPC mancante del
contenuto essenziale  previsto  dalla  legge.  L'Autorita'  vigilera'
sull'adozione e sulla completezza delle misure, anche  esercitando  i
conseguenti poteri di ordine di cui al co. 3 dell'art. 1 della  legge
190/2012. 
  • Misure e responsabilita' degli uffici 
  Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti  con  la
legge e con il PNA e' essenziale  la  loro  chiara  articolazione  in
specifiche e concrete attivita' che i diversi uffici devono  svolgere
per dare loro attuazione. E' indispensabile che tale ripartizione  di
responsabilita' sia esplicitata nel PTPC e che ad esse  sia  connessa
l'attivazione  della  responsabilita'  dirigenziale   (o   di   altri
strumenti   di   valutazione   della   performance,   individuale   e
organizzativa). 
  • Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure 
  Il  monitoraggio  sull'attuazione  delle  misure  non  puo'  essere
rinviato a futuri aggiornamenti, ma dovra' essere definito, quanto ad
attivita' e indicatori di verifica puntuale, nel PTPC  del  2016.  Il
PTPC dovra', poi, indicare i modi attraverso i quali  il  RPC,  nella
sua  relazione  annuale,  dovra'  dare  conto   dei   risultati   del
monitoraggio. 
  La mancata previsione degli strumenti, delle responsabilita' e  dei
tempi  per  il  monitoraggio  delle  misure  sara'  considerato  come
mancanza degli elementi essenziali del PTPC. 
  • Valutazione dell'efficacia delle misure attuate 
  Il  PTPC  2016-2018  potra'  contenere  alcune  prime   indicazioni
sull'efficacia delle misure adottate in termini di prevenzione  della
corruzione. Tali indicazioni sarebbero  utili  gia'  con  riferimento
alle misure attuate in esecuzione dei PTPC degli  anni  precedenti  e
potranno essere progressivamente raffinate  anche  sulla  base  delle
risultanze di queste prime valutazioni. E' intenzione  dell'Autorita'
elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo. 
  • Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza 
  Il PTPC dovra' contenere, in apposita sezione, il Programma per  la
trasparenza nel  quale  devono  esser  indicati,  con  chiarezza,  le
azioni,  i  flussi  informativi  attivati  o  da  attivare  per  dare
attuazione, da un lato, agli obblighi generali  di  pubblicazione  di
cui al decreto legislativo n. 33/2013 e, dall'altro, alle  misure  di
trasparenza individuate come misure di  specifica  prevenzione  della
corruzione. 
  Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli  obblighi  di
comunicazione/pubblicazione ricadenti  sui  singoli  uffici,  con  la
connessa chiara individuazione delle  responsabilita'  dei  dirigenti
preposti,  nonche'  i  poteri  riconosciuti  al  Responsabile   della
trasparenza, di norma coincidente con il RPC, al fine di ottenere  il
rispetto di tali obblighi. A questo fine, si ricorda che gli obblighi
di collaborazione col RPC rientrano tra  i  doveri  di  comportamento
compresi in via generale nel codice di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 62/2013 e che, pertanto, sono assistiti da specifica
responsabilita' disciplinare. 
  • Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti 
  Come  per  la  trasparenza,  la   individuazione   di   doveri   di
comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento  e'
misura di carattere generale, gia' prevista dalla  legge  e  ribadita
dal PNA, volta a ripristinare un piu' generale rispetto di regole  di
condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i  rischi
di  comportamenti  troppo  aperti  al  condizionamento  di  interessi
particolari in conflitto con l'interesse generale.  Specifici  doveri
di comportamento possono essere previsti anche con particolari misure
di prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio. 
  Considerata  la  scarsa  qualita'  rilevata  nei  Codici  fin   qui
adottati, in molti casi meramente riproduttivi dei doveri del  Codice
di  comportamento  di   cui   al   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 62/2013,   e'   necessaria,   da   parte    di    ciascuna
amministrazione, una revisione del proprio  Codice.  Tale  revisione,
pero', non puo' avvenire in occasione di ogni aggiornamento dei  PTPC
ma solo sulla base di una riflessione adeguata che porti all'adozione
di 
  norme  destinate  a  durare  nel  tempo.  A  questo  fine,   mentre
l'Autorita' si  riserva  di  dettare  specifiche  Linee  guida  sulla
revisione dei Codici, nei  PTPC  vengono  individuate,  con  adeguata
evidenza, le misure di prevenzione consistenti in specifici doveri di
comportamento e programmato il lavoro  di  revisione  del  Codice  di
comportamento dell'amministrazione o ente  da  concludersi  entro  la
fine del 2016. 
 
    Approvato nell'adunanza del 28 ottobre 2015 
 
                                          Il Presidente f.f.: Merloni 
 
  Depositato in data 2 novembre 2015 
 
p. Il segretario: Greco 

(1) Il campione di  riferimento  e'  costituito  da  1.911  unita'  e
    comprende   le    seguenti    tipologie    di    amministrazioni:
    Amministrazioni dello Stato ed  enti  nazionali  (Presidenza  del
    Consiglio dei ministri, ministeri, enti pubblici  non  economici,
    agenzie e altri enti nazionali), autonomie territoriali (regioni,
    province  e  comuni),  enti  del  servizio   sanitario   (Aziende
    sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Istituti  di  ricovero  e
    cura a carattere scientifico) e autonomie funzionali  (Camere  di
    commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  universita'
    statali). 

(2) http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Serviz
    iOnline/NomineRespPrevCorruzioneRPC 

(3) PNA, All. 1, par. B.1.2. 

(4) PNA, All. 1, par. B.1, pag. 11. 

(5) Il PNA attuale ha raccomandato una metodologia  di  gestione  del
    rischio  ispirata  ai  principi  e  alle  linee  guida  UNI   ISO
    31000:2010  rispetto  alla  quale  sono  possibili   adattamenti,
    adeguatamente  evidenziati,  in  ragione  delle   caratteristiche
    proprie della struttura in cui si applica cfr.  PNA,  All.  1par.
    B.1.1, p. 13 e B.1.2, p. 23. 

(6) http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tip
    ologiaDoc=elenco_categoria 

(7) http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tip
    ologiaDoc=elenco_categoria 

(8) Gli elementi sono stati tratti con alcune modifiche  da  UNI  ISO
    31000:2010 Gestione del rischio - Principi e linee guida. 

(9) PNA, All. 1 par. B.1.1, p. 13. 

(10) Si  precisa,  tuttavia,   che   alcune   amministrazioni   hanno
     opportunamente esteso l'ambito normativamente previsto delle cd.
     "Aree obbligatorie". Ad esempio, l'area "acquisizione e gestione
     del personale" e' stata estesa a tutti i processi attinenti alla
     gestione del personale quali, tra gli altri, gestione assenze  -
     presenze, premialita', permessi. 

(11) PNA, All. 1, par. B.1.1, p. 13. 

(12) La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei  processi
     organizzativi e' un esercizio conoscitivo  importante  non  solo
     per l'identificazione dei  possibili  ambiti  di  vulnerabilita'
     dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto
     al miglioramento complessivo del  funzionamento  della  macchina
     amministrativa. Frequentemente, nei contesti  organizzativi  ove
     tale analisi e' stata  condotta  al  meglio,  essa  fa  emergere
     duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza  che  offrono
     ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza
     allocativa  o  finanziaria),  della  produttivita'   (efficienza
     tecnica),  della  qualita'  dei   servizi   (dai   processi   ai
     procedimenti) e della governance.  

(13) PNA, All. 1 par. B.1.2.1, p. 24. 

(14) UNI ISO 31000:2010 Gestione  del  rischio  -  Principi  e  linee
     guida. 

(15) PNA, All. 1, par. B.1.2, p. 28. 

(16) UNI ISO  31000:2010 Gestione del rischio  -   Principi  e  linee
     guida. 

(17) In particolare: 1) Individuazione  dei  conflitti  di  interesse
     nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali  -
     guida pratica redatta dall'OLAF nel novembre 2013; 2)  Decisione
     della  Commissione  del   19/12/2013   «sulla   definizione   ed
     approvazione degli  orientamenti  per  la  determinazione  delle
     rettifiche finanziarie da applicare da parte  della  Commissione
     alle spese finanziate  dall'Unione  nell'ambito  della  gestione
     condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di
     appalti  pubblici»;  3)  Comunicazione  della   Commissione   al
     Parlamento europeo, al  Consiglio  e  al  Comitato  economico  e
     sociale  europeo  «La  lotta  contro  la   corruzione   nell'UE»
     [COM(2011) 308 definitivo del 6.6.2011]; 4) "Linee guida per  la
     lotta  contro  le  turbative  d'asta  negli  appalti   pubblici"
     adottate dall'OCSE nel  febbraio  2009;  5)  Bribery  in  Public
     Procurement - methods, actors and counter-measures, OECD, 2007. 

(18) Elementi rilevanti a  titolo  esemplificativo:  numero  di  gare
     gestite dall'unita'; importo  medio  dei  contratti;  numero  di
     procedure negoziate con o senza  bando;  numero  di  affidamenti
     diretti e relative modalita'; rispetto dei tempi  di  esecuzione
     e/o entita' media degli scostamenti;  rispetto  dei  termini  di
     pagamento alle imprese  e/o  entita'  media  degli  scostamenti;
     rispetto degli obblighi di  approvvigionamento  centralizzato  e
     mediante strumenti elettronici di acquisto; numero  di  varianti
     in corso d'opera; numero di proroghe; numero di bandi  annullati
     in via di autotutela o in sede giurisdizionale; numero di  opere
     incompiute   rispetto   alle   programmate;   ricorrenza   nelle
     aggiudicazioni degli stessi operatori economici. 

(19) Si  ricorda  che  e'  compito  delle  amministrazioni   e   enti
     interessati applicare elevati standard  per  la  trasparenza  in
     ogni fase del procedimento di approvvigionamento, ivi inclusa la
     fase  di  esecuzione  dei  contratti:  la  tracciabilita'  e  la
     trasparenza  del  processo  decisionale  nel   procedimento   di
     approvvigionamento  sono,  infatti,  essenziali  per   garantire
     procedure leali nonche' combattere efficacemente la  corruzione.
     Cfr., al riguardo, il considerando 126 della  direttiva  appalti
     2014/24/UE e l'art. 9  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite
     contro la corruzione: «Ciascuno Stato  Parte,  conformemente  ai
     principi fondamentali del proprio sistema giuridico,  prende  le
     misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione
     degli appalti pubblici che siano basati  sulla  trasparenza,  la
     concorrenza  e  su  criteri  obiettivi  per  l'assunzione  delle
     decisioni e che siano efficaci, inter  alia,  per  prevenire  la
     corruzione».   

(20) I criteri di aggiudicazione della gara utilizzabili sono  quelli
     rispetto ai  quali  il  giudizio  sia,  quanto  piu'  possibile,
     misurabile e verificabile in termini oggettivi e non  arbitrari;
     l'attribuzione  dei  pesi  ponderali   all'offerta   tecnica   e
     all'offerta   economica   dovra'    essere    congruamente    ed
     espressamente motivata. 

(21) Rapporto OMS anno 2000.  

(22) Conceptual Framework for the  International  Classification  for
     Patient Safety Version  1.1.  Final  Technical  Report.  Geneva:
     World Health Organization 2009; World Health Organization. About
     patient            safety.            Available            from:
     http://www.who.int/patientsafety/about/en/index.html 

(23) Il   Risk   management   conduce   all'individuazione   e   alla
     correlazione delle cause di errore attraverso varie metodiche di
     analisi di processo per l'individuazione del nesso di causalita'
     (Root Causes Analysis, Failure Mode and Effect Analysis). 

(24) Decreto del Ministero della salute e del MEF, 1° marzo 2013. 

(25) http://www.sistemats.it