Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. La «spesa regionale di competenza» e' definita quale  spesa  per
l'acquisto  dei  medicinali  innovativi  erogati  nella   regione   o
provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del
Servizio sanitario nazionale  di  ciascun  medicinale,  calcolato  al
netto  del  valore  dell'eventuale  importo  versato  dalle   aziende
farmaceutiche in applicazione dei termini  contrattuali  sottoscritti
con AIFA, ai sensi dell'art.  48,  comma  33,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed  il  corrispondente  numero  delle
confezioni dispensate nella regione o  provincia  autonoma,  rilevato
attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA. 
  2. La «spesa regionale di competenza  per  residenti»  e'  definita
quale spesa per  l'acquisto  dei  medicinali  innovativi  erogati  ai
residenti della regione o provincia autonoma, derivante dal  prodotto
tra il prezzo a carico del Servizio sanitario  nazionale  di  ciascun
medicinale, calcolato al  netto  del  valore  dell'eventuale  importo
versato dalle  aziende  farmaceutiche  in  applicazione  dei  termini
contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma  33,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.,  ed  il
corrispondente  numero  delle  confezioni  dispensate   ai   medesimi
residenti, indipendentemente dalla regione o  provincia  autonoma  di
somministrazione, rilevato  attraverso  i  registri  di  monitoraggio
dell'AIFA. 
  3. E' definito "Fondo", il Fondo per il concorso al  rimborso  alle
regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui  all'art.  1,
comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.