Art. 2
Definizioni
1. La «spesa regionale di competenza» e' definita quale spesa per
l'acquisto dei medicinali innovativi erogati nella regione o
provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al
netto del valore dell'eventuale importo versato dalle aziende
farmaceutiche in applicazione dei termini contrattuali sottoscritti
con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il corrispondente numero delle
confezioni dispensate nella regione o provincia autonoma, rilevato
attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA.
2. La «spesa regionale di competenza per residenti» e' definita
quale spesa per l'acquisto dei medicinali innovativi erogati ai
residenti della regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto
tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun
medicinale, calcolato al netto del valore dell'eventuale importo
versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione dei termini
contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ed il
corrispondente numero delle confezioni dispensate ai medesimi
residenti, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di
somministrazione, rilevato attraverso i registri di monitoraggio
dell'AIFA.
3. E' definito "Fondo", il Fondo per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'art. 1,
comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.