Art. 3
Informazioni fornite dall'AIFA
1. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei primi
tre trimestri degli anni 2015 e 2016, tenuto anche conto della
possibilita' data al paziente di effettuare il trattamento in una o
piu' regioni e province autonome diverse da quella di residenza,
l'AIFA fornisce al Ministero della salute - Direzione generale della
programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di
ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per
i non residenti, secondo il formato allegato (allegato B).
2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, al fine di consentire le operazioni di conguaglio,
l'AIFA comunica al Ministero della salute - Direzione generale della
programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza di
ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per
i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell'anno di riferimento,
secondo il formato di cui al comma precedente.