Art. 3 
 
                   Informazioni fornite dall'AIFA 
 
  1. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei primi
tre trimestri degli anni  2015  e  2016,  tenuto  anche  conto  della
possibilita' data al paziente di effettuare il trattamento in  una  o
piu' regioni e province autonome  diverse  da  quella  di  residenza,
l'AIFA fornisce al Ministero della salute - Direzione generale  della
programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza  di
ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per
i non residenti, secondo il formato allegato (allegato B). 
  2.  Entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo   a   quello   di
riferimento, al fine  di  consentire  le  operazioni  di  conguaglio,
l'AIFA comunica al Ministero della salute - Direzione generale  della
programmazione sanitaria i dati relativi alla spesa di competenza  di
ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per
i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell'anno  di  riferimento,
secondo il formato di cui al comma precedente.