Art. 4
Criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo
1. Il Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a
statuto ordinario e alla regione siciliana, in coerenza con la quota
di compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto
disposto dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la spesa regionale di competenza per i residenti delle suddette
regioni sostenuta in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
opera quanto disposto dall'art. 6 e, limitatamente al 2015, si
applica quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e dal comma
3 dell'art. 1.
2. Qualora, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la somma delle
spese regionali di competenza per residenti delle regioni a statuto
ordinario e della regione siciliana, per la citata quota di
finanziamento a carico dello Stato, ecceda complessivamente il valore
di 500 milioni di euro annui, il fondo verra' attribuito a ciascuna
regione in misura proporzionale alla spesa regionale di competenza
per residenti rispetto al totale della spesa di competenza per
residenti delle medesime regioni a statuto ordinario e della regione
siciliana, per la quota di finanziamento a carico dello Stato. La
quota di spesa di competenza per residenti non coperta dal Fondo
resta a carico delle singole regioni.
3. Per il solo anno 2015, il Ministero della salute concorre a
rimborsare, a valere sulla quota di 100 milioni, di cui alla lettera
a) dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
anche la spesa regionale di competenza per i residenti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione del comma 2, il calcolo
della quota di attribuzione del fondo tiene conto anche della spesa
di cui al presente comma. La quota di spesa di competenza per
residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle singole regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano.