Art. 4 
 
          Criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo 
 
  1. Il Ministero della salute concorre a rimborsare alle  regioni  a
statuto ordinario e alla regione siciliana, in coerenza con la  quota
di compartecipazione statale al  finanziamento  derivante  da  quanto
disposto dall'art. 1, comma 830, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, la spesa regionale di competenza per i residenti delle  suddette
regioni sostenuta in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per le  regioni
a statuto speciale e per le province autonome  di  Trento  e  Bolzano
opera quanto disposto  dall'art.  6  e,  limitatamente  al  2015,  si
applica quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e dal comma
3 dell'art. 1. 
  2. Qualora, per ciascuno degli anni 2015 e  2016,  la  somma  delle
spese regionali di competenza per residenti delle regioni  a  statuto
ordinario  e  della  regione  siciliana,  per  la  citata  quota   di
finanziamento a carico dello Stato, ecceda complessivamente il valore
di 500 milioni di euro annui, il fondo verra' attribuito  a  ciascuna
regione in misura proporzionale alla spesa  regionale  di  competenza
per residenti rispetto  al  totale  della  spesa  di  competenza  per
residenti delle medesime regioni a statuto ordinario e della  regione
siciliana, per la quota di finanziamento a  carico  dello  Stato.  La
quota di spesa di competenza per  residenti  non  coperta  dal  Fondo
resta a carico delle singole regioni. 
  3. Per il solo anno 2015, il  Ministero  della  salute  concorre  a
rimborsare, a valere sulla quota di 100 milioni, di cui alla  lettera
a) dell'art. 1, comma 593, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
anche la spesa regionale di competenza per i residenti delle  regioni
a statuto speciale e delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione del comma 2,  il  calcolo
della quota di attribuzione del fondo tiene conto anche  della  spesa
di cui al presente  comma.  La  quota  di  spesa  di  competenza  per
residenti non coperta dal Fondo resta a carico delle singole  regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano.