Art. 5 
 
           Modalita' di erogazione delle risorse del Fondo 
 
  1. Il Ministero della salute provvede a rimborsare  trimestralmente
a titolo di acconto alle regioni a statuto ordinario e  alla  regione
siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a  carico  dello
Stato, le somme  del  Fondo,  in  misura  pari  al  50%  della  spesa
regionale di competenza sostenuta, nel trimestre di riferimento,  per
i cittadini residenti e per i cittadini  residenti  nelle  regioni  a
statuto ordinario ovvero nella regione siciliana e, comunque, fino  a
concorrenza del Fondo. 
  2. Entro i 30 giorni successivi al  ricevimento  dei  dati  di  cui
all'art. 3, comma 1, il Ministero della salute -  Direzione  generale
della programmazione sanitaria  provvede  ad  erogare  le  somme  nei
limiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione, il  rimborso
relativo ai primi nove mesi dell'anno 2015 sara' erogato entro il  31
ottobre 2015, sulla base dei  dati  forniti  dall'AIFA  entro  il  15
ottobre 2015. 
  3.  Le  operazioni  di  conguaglio,  tra  la  spesa  di  competenza
sostenuta dalle regioni nell'anno di riferimento, tenuto conto  degli
acconti   trimestrali   erogati,   avvengono   fino   a   concorrenza
dell'ammontare annuale del Fondo di cui all'art. 1, comma 593,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le operazioni di conguaglio  verranno
effettuate entro il 14 febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, sulla base dei dati di cui all'art. 3, comma  2  forniti
dall'AIFA entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. 
  All'atto delle operazioni di conguaglio: 
    a)  ove  le  somme  del  Fondo  siano  sufficienti  a  rimborsare
integralmente la  somma  della  spesa  regionale  di  competenza  per
residenti dell'anno sostenuta dalle regioni  a  statuto  ordinario  e
dalla regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento  a
carico dello  Stato,  indipendentemente  dalla  regione  o  provincia
autonoma presso cui e' stato  dispensato  il  farmaco,  il  Ministero
della salute provvede ad effettuare i conguagli alle regioni fino  ad
integrale rimborso della spesa regionale di competenza effettivamente
sostenuta dalle stesse; 
    b) ove l'importo del Fondo  sia  inferiore  rispetto  alla  somma
delle spese regionali di competenza per  residenti  delle  regioni  a
statuto  ordinario  e  alla  regione  siciliana,  per  la  quota   di
finanziamento a  carico  dello  Stato  si  applica  quanto  riportato
all'art. 4, comma 2. 
  4. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione  dovesse
risultare debitrice a seguito degli acconti trimestrali attribuiti in
eccedenza rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla base
delle risultanze del registro di monitoraggio trasmesse  da  AIFA  al
Ministero della salute riferite  all'anno  di  competenza,  i  debiti
saranno  regolati  in  occasione  del  primo  riparto   della   quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard. 
  Conseguentemente,  in  sede  di   conguaglio,   qualora   l'importo
corrispondente al suddetto debito non  potesse  essere  integralmente
erogato alle regioni creditrici a valere  sul  Fondo,  lo  stesso  e'
dedotto proporzionalmente al credito tra le regioni  creditrici,  ivi
incluse le regioni e le province  autonome  di  cui  all'art.  6  del
presente  decreto.  Le  regioni  creditrici  riceveranno  le   dovute
compensazioni in occasione del primo riparto della  quota  indistinta
del fabbisogno sanitario standard. 
  5. Per il solo anno 2015, le  disposizioni  previste  dal  presente
articolo vengono estese  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 3 del presente decreto.