Art. 5
Modalita' di erogazione delle risorse del Fondo
1. Il Ministero della salute provvede a rimborsare trimestralmente
a titolo di acconto alle regioni a statuto ordinario e alla regione
siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello
Stato, le somme del Fondo, in misura pari al 50% della spesa
regionale di competenza sostenuta, nel trimestre di riferimento, per
i cittadini residenti e per i cittadini residenti nelle regioni a
statuto ordinario ovvero nella regione siciliana e, comunque, fino a
concorrenza del Fondo.
2. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei dati di cui
all'art. 3, comma 1, il Ministero della salute - Direzione generale
della programmazione sanitaria provvede ad erogare le somme nei
limiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione, il rimborso
relativo ai primi nove mesi dell'anno 2015 sara' erogato entro il 31
ottobre 2015, sulla base dei dati forniti dall'AIFA entro il 15
ottobre 2015.
3. Le operazioni di conguaglio, tra la spesa di competenza
sostenuta dalle regioni nell'anno di riferimento, tenuto conto degli
acconti trimestrali erogati, avvengono fino a concorrenza
dell'ammontare annuale del Fondo di cui all'art. 1, comma 593, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le operazioni di conguaglio verranno
effettuate entro il 14 febbraio dell'anno successivo a quello di
riferimento, sulla base dei dati di cui all'art. 3, comma 2 forniti
dall'AIFA entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
All'atto delle operazioni di conguaglio:
a) ove le somme del Fondo siano sufficienti a rimborsare
integralmente la somma della spesa regionale di competenza per
residenti dell'anno sostenuta dalle regioni a statuto ordinario e
dalla regione siciliana, in coerenza con la quota di finanziamento a
carico dello Stato, indipendentemente dalla regione o provincia
autonoma presso cui e' stato dispensato il farmaco, il Ministero
della salute provvede ad effettuare i conguagli alle regioni fino ad
integrale rimborso della spesa regionale di competenza effettivamente
sostenuta dalle stesse;
b) ove l'importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma
delle spese regionali di competenza per residenti delle regioni a
statuto ordinario e alla regione siciliana, per la quota di
finanziamento a carico dello Stato si applica quanto riportato
all'art. 4, comma 2.
4. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione dovesse
risultare debitrice a seguito degli acconti trimestrali attribuiti in
eccedenza rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla base
delle risultanze del registro di monitoraggio trasmesse da AIFA al
Ministero della salute riferite all'anno di competenza, i debiti
saranno regolati in occasione del primo riparto della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard.
Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora l'importo
corrispondente al suddetto debito non potesse essere integralmente
erogato alle regioni creditrici a valere sul Fondo, lo stesso e'
dedotto proporzionalmente al credito tra le regioni creditrici, ivi
incluse le regioni e le province autonome di cui all'art. 6 del
presente decreto. Le regioni creditrici riceveranno le dovute
compensazioni in occasione del primo riparto della quota indistinta
del fabbisogno sanitario standard.
5. Per il solo anno 2015, le disposizioni previste dal presente
articolo vengono estese alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, comma 3 del presente decreto.