Art. 6 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  1. La  spesa  di  competenza  sostenuta  dalle  regioni  a  statuto
speciale, ad esclusione della regione  siciliana,  e  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano per  l'acquisto  di  farmaci  innovativi
dispensati a soggetti residenti nelle regioni  a  statuto  ordinario,
ovvero  nella  regione  siciliana,  viene  rimborsata  attraverso  il
sistema  della  fatturazione  diretta  tra  gli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale delle regioni o  province  autonome  interessate.
Tale spesa concorre alla determinazione del rimborso della spesa  per
residente di competenza delle suddette regioni a statuto ordinario  e
della regione siciliana, con le  modalita'  di  cui  all'art.  4  del
presente decreto. 
  2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni
a statuto ordinario, ovvero dalla regione siciliana,  per  l'acquisto
di farmaci innovativi dispensati a soggetti residenti nelle regioni a
statuto speciale, ad esclusione  della  regione  siciliana,  e  dalle
province autonome di  Trento  e  Bolzano  che,  ai  sensi  di  quanto
previsto  dalla  normativa  vigente,  provvedono   al   finanziamento
integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata  attraverso
il sistema della fatturazione  diretta  tra  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate. 
  3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni
a statuto speciale, ad eccezione della  regione  siciliana,  e  dalle
province autonome di Trento  e  Bolzano  per  l'acquisto  di  farmaci
innovativi dispensati a soggetti residenti nelle  regioni  a  statuto
speciale, ad esclusione della regione  siciliana,  e  nelle  province
autonome di Trento e Bolzano che, ai sensi di quanto  previsto  dalla
normativa  vigente,  provvedono  al  finanziamento  integrale   della
propria spesa sanitaria,  viene  assicurata,  attraverso  il  sistema
della fatturazione  diretta  tra  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale delle regioni o province autonome interessate. 
  4. Per il solo anno 2015, ai fini della determinazione del rimborso
della spesa per residente  di  competenza  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si tiene conto
anche della spesa di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo. 
  Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 ottobre 2015 
 
                                   Il Ministro della salute: Lorenzin 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro 
foglio n. 4319