IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e successive
modificazioni, che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura
e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili
da traffico, da pesca e da diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato
art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della
sanita' e della marina mercantile di aggiornare o modificare le
tabelle annesse alla citata legge n. 1045 del 1939;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2002, n. 218, recante il regolamento di sicurezza per le
navi abilitate alla pesca costiera;
Vista la direttiva 92/ 29/ CEE del Consiglio del 31 marzo 1992,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per
promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive
modificazioni recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da
pesca nazionali»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e successive
modificazioni recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca»;
Visto l'art. 75 del decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2009, n. 225, S.O.;
Visto il decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012, avente come
oggetto «Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali,
gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla
pesca e al diporto nautico»;
Considerata la necessita' di apportare modifiche alle tabelle
allegate al citato decreto interministeriale 28 febbraio 2012, alla
luce di alcune indisponibilita' sul mercato, sopravvenute nel corso
dell'iter legislativo previsto per la emanazione del provvedimento,
di determinate preparazioni farmaceutiche e/o di alcuni errori
materiali riportati nelle Tabelle in parola;
Facendo seguito alle precisazioni, correzioni e integrazioni
contenute nella circolare del Ministero della salute n. 20592 del 28
settembre 2012;
Visto il decreto dirigenziale 29 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295, di sospensione fino al
31 dicembre 2012 delle disposizioni di cui al decreto
interdirigenziale 28 febbraio 2012;
Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2013, n. 42 di sospensione delle
disposizioni del decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012 sopra
citato sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione
delle tabelle allegata al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n.
279;
Ritenuto dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di
medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi
salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla
sicurezza e sulla salute tanto del personale marittimo quanto dei
passeggeri;
Decreta:
Art. 1
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto le navi
mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi
da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate
nell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli
utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2.
2. L'allegato 1 - «Istruzioni» e l'allegato 2 - «Tabelle Dotazioni»
costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Il decreto interministeriale 28 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 e' abrogato.
Roma, 1° ottobre 2015
Il direttore generale
della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute
Guerra
Il direttore generale per la vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Pujia
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4284