IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 16 che individua nel Dipartimento per  le  pari
opportunita' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei
ministri operante nell'area funzionale inerente alla promozione e  al
coordinamento delle politiche dei diritti della persona,  delle  pari
opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di governo
volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
dicembre 2012  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', in attuazione del sopracitato art. 16 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri l° ottobre 2012; 
  Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 recante «Misure per  la  tutela
giudiziaria   delle    persone    con    disabilita'    vittime    di
discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4; 
  Visto il D.M. del 21 giugno  2007  recante  «Associazioni  ed  enti
legittimati ad agire per la  tutela  giudiziaria  delle  persone  con
disabilita'»; 
  Visto in particolare l'art. 4 del citato D.M. del  21  giugno  2007
che affida ad una apposita Commissione di valutazione,  nominata  con
decreto del Ministro per i diritti e  le  pari  opportunita'  l'esame
delle domande  delle  Associazioni  e  degli  Enti  che  chiedono  il
riconoscimento  della  legittimazione  ad   agire   per   la   tutela
giudiziaria   delle   persone    con    disabilita',    vittime    di
discriminazioni; 
  Visto  il  D.M.  del  30  aprile  2008  dei  Ministri  pro  tempore
rispettivamente  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita'  e  della
solidarieta' sociale recante approvazione delle Associazioni e  degli
enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007; 
  Visto  il  D.M.  del  5  marzo  2010  dei  Ministri   pro   tempore
rispettivamente per  le  pari  opportunita'  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali recante approvazione  delle  Associazioni  e  degli
enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007; 
  Visto l'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
gennaio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  92,  del  21
aprile 2011 recante  «Proroga  degli  organismi  collegiali  operanti
presso il Ministero delle pari opportunita'». 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d) del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011 che ha
prorogato, per un periodo non  superiore  a  due  anni,  tra  i  vari
organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita' - la «Commissione di
valutazione per la  legittimazione  ad  agire  per  la  tutela  delle
persone con disabilita'»; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle  imprese  del  settore  bancario»  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135; 
  Visto in particolare l'art. 12, comma 20, del citato  decreto-legge
n. 95/2012 che stabilisce che, a decorrere  dalla  data  di  scadenza
degli organismi collegiali operanti in regime  di  proroga  ai  sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  le
attivita'   svolte   dagli    organismi    stessi    devono    essere
«definitivamente    trasferite    ai    competenti    uffici    delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano»; 
  Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dal sopra menzionato
articolo,  le  funzioni  svolte  dalla  «Commissione  di  valutazione
incaricata dell'istruttoria delle  domande  di  riconoscimento  della
legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle  persone  con
disabilita', vittime di discriminazioni,  inoltrate  da  parte  delle
associazioni e degli enti» organismo collegiale istituito  presso  il
Dipartimento per le pari opportunita' con decreto del Ministro per le
pari opportunita' pro  tempore  del  21  giugno  2007  -  sono  state
trasferite in capo alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento er le pari opportunita'; 
  Visto l'ordine di servizio n. 8 del 3 settembre 2014 con  il  quale
il Capo del Dipartimento per le pari  opportunita'  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno costituire -  presso
il citato Dipartimento - un  apposito  Gruppo  di  lavoro  avente  il
compito di valutare le domande, inoltrate da enti e Associazioni, per
il riconoscimento  della  legittimazione  ad  agire  in  giudizio  in
rappresentanza   delle   persone   con   disabilita',   vittime    di
discriminazioni nonche'  di  redigere,  con  cadenza  semestrale,  un
elenco dei soggetti legittimati ad agire in giudizio; 
  Visto l'art. 5 del  sopra  citato  D.M.  del  21  giugno  2007  che
stabilisce che ogni due  anni  le  Associazioni  devono  chiedere  la
conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio
in rappresentanza delle persone con disabilita'; 
  Vista la nota del 24 febbraio 2015 del  Capo  Dipartimento  per  le
pari  opportunita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
indirizzata alle Associazioni ed agli Enti la cui  legittimazione  e'
stata riconosciuta da un tempo  superiore  a  due  anni  al  fine  di
verificare l'attualita' delle istanze medesime; 
  Visti i verbali del Gruppo di lavoro sopra menzionato; 
  Visto l'esito dell'istruttoria svolta dal citato Gruppo di lavoro; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198,  che  affida  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   la
promozione e il coordinamento delle  azioni  di  Governo  volte,  tra
l'altro, ad assicurare pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  febbraio
2014 con il quale e' stato  nominato  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri il Dott. Matteo Renzi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015
con  il  quale  il  Prof.  Claudio  De  Vincenti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra
l'altro, la delega per  la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati
  ad agire in giudizio  in  difesa  delle  persone  con  disabilita',
  vittime di discriminazioni 
 
  1. E' approvato l'elenco di cui  all'allegato  A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, con il quale si  riconosce  la
legittimazione delle Associazioni e degli enti ad agire per la tutela
giudiziaria   delle   persone    con    disabilita',    vittime    di
discriminazioni. 
  2. E' approvato l'elenco di cui  all'allegato  B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, con il quale  si  conferma  il
riconoscimento alla legittimazione  ad  agire  delle  Associazioni  e
degli enti per la tutela giudiziaria delle persone  con  disabilita',
vittime di discriminazioni. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  secondo
la normativa vigente. 
    Roma, 2 ottobre 2015 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: De Vincenti