Art. 2 1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso dalla JU ENIAC. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa interna. 6. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.