Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione  antimafia  di  cui  al decreto
legislativo n. 159/2011. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso
dalla JU ENIAC. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a  soggetti
privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria  o
polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le erogazioni dei contributi  sono  subordinate  alla  effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul  Fondo  FAR,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione secondo  lo
stato  di  avanzamento  lavori  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate  in
ambito  Comunitario  o  Internazionale,  sono  recepite   in   ambito
nazionale, ove compatibili con la normativa interna. 
  6. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno
essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare  MIUR  n.
5172 del 6 agosto 2009.