Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto per piante di cannabis, a cui si
applicano le previsioni dell'art. 27 del Testo Unico, si intendono le
piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da
sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi
industriali, come consentito dalla normativa dell'Unione europea.