Art. 3
Quote di fabbricazione di sostanza attiva
di origine vegetale a base di cannabis
1. Le Regioni e le Provincie autonome predispongono le richieste di
cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sulla base della stima dei
fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per
nuove esigenze di trattamento, e le trasmettono al Ministero della
salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno.
2. La trasmissione delle richieste di cui al comma 1 puo' essere
effettuata anche da una Regione o Provincia autonoma capofila,
opportunamente individuata, secondo quanto stabilito nell'«Allegato
tecnico per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di
origine vegetale a base di cannabis», che costituisce parte
integrante del presente decreto.