Art. 4
Prescrizioni e garanzie
dell'autorizzazione alla fabbricazione
1. Le prescrizioni e garanzie a cui l'autorizzazione e' subordinata
sono indicate nel punto 1 dell'«Allegato tecnico per la produzione
nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di
cannabis», i cui contenuti sono stati elaborati dal gruppo di lavoro
istituito con d.d. 30 ottobre 2014 integrato con d.d. 22 dicembre
2014 e d.d. 23 giugno 2015, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La persona responsabile della coltivazione deve comunicare al
Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti il numero
delle piante da allevare per ogni ciclo di coltivazione, entro trenta
giorni dall'inizio delle attivita' di coltivazione, nonche' il numero
delle piante coltivate e la resa in peso delle infiorescenze da
avviare alla produzione industriale per ottenere la sostanza attiva
di origine vegetale a base di cannabis o le preparazioni vegetali,
entro trenta giorni dalla raccolta.
3. La persona qualificata dell'officina farmaceutica autorizzata
comunica al Ministero della salute, Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale
stupefacenti, ogni lotto di sostanza attiva o preparazione vegetale a
base di cannabis rilasciato, entro trenta giorni dal rilascio e prima
dell'avvio alla distribuzione.
4. Trascorsi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, se non
sono stati formulati rilievi da parte del Ministero della salute,
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
- Ufficio centrale stupefacenti, il lotto puo' essere avviato alla
distribuzione.