Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Alle attivita' derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2015
Il Ministro: Lorenzin