IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio estero; 
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato e integrato dall'art. 42 del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e dall'art. 1, comma 152, della legge 24 dicembre 2012,
n.   228,   recante    disposizioni    in    merito    al    sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese attraverso il Fondo rotativo
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 85 dell'11 aprile 2013, recante "Modifica  ed  integrazione  degli
interventi  per  l'internazionalizzazione  a  valere  sul  Fondo   n.
394/81"; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), del  predetto
decreto 21 dicembre 2012,  che  tra  gli  interventi  ammissibili  ai
finanziamenti del  Fondo  prevede  i  programmi  di  inserimento  nei
mercati extra UE, consistenti in programmi aventi caratteristiche  di
investimento  finalizzati  al  lancio  e  alla  diffusione  di  nuovi
prodotti e servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi  mercati  per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento; 
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 1,  lettera  c),  numero  1),  del
predetto decreto 21 dicembre 2012, che tra gli interventi ammissibili
prevede    gli    altri    interventi     prioritari     a     favore
dell'internazionalizzazione delle PMI, consistenti nel  finanziamento
agevolato a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento  e  la
salvaguardia  della  loro  solidita'   patrimoniale,   al   fine   di
accrescerne la competitivita' sui mercati esteri; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita
sostenibile" ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,  per  il
raggiungimento di finalita' che riguardano,  tra  l'altro,  anche  la
promozione della presenza internazionale delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione del  predetto  art.
23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura
economica, la competitivita' del  sistema  imprenditoriale  nazionale
sui mercati esteri attraverso interventi diretti sia  a  favorire  la
penetrazione e il radicamento  delle  imprese  italiane  nei  mercati
extra UE, sia a migliorare e salvaguardare la solidita'  patrimoniale
delle imprese esportatrici, con particolare riferimento a  quelle  di
piccole e medie dimensioni; 
  Tenuto conto che alla Societa' italiana per le  imprese  all'estero
SIMEST S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' stata
attribuita dall'art. 25, comma 1, del citato decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  143  la  gestione  degli  interventi  di   sostegno
finanziario  all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo,  a
valere sul Fondo rotativo sopra richiamato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Risorse disponibili e interventi ammissibili 
 
  1. Al fine di sostenere le imprese  italiane  nell'inserimento  nei
mercati extra  UE  e  di  migliorare  e  salvaguardare  la  solidita'
patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni
sono assegnate  risorse  finanziarie  per  un  importo  pari  a  euro
80.000.000,00,  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile, che sono pertanto attribuite alla  sezione  del
Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23,  comma  2,  lettera
c),  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate per  il
finanziamento,  nel  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nel
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», di una
quota dei seguenti interventi previsti dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2012 richiamato in premessa: 
    a) programmi di inserimento nei mercati extra UE di cui  all'art.
3, comma 1, lettera a), del  decreto  21  dicembre  2012,  aventi  le
caratteristiche indicate al comma 4 del presente articolo; 
    b) interventi  per  il  miglioramento  e  la  salvaguardia  della
solidita' patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e  medie
dimensioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera  c),  numero  1),  del
decreto 21 dicembre 2012. 
  3. La quota dei finanziamenti di cui al comma 2 non e' assistita da
garanzia e si  integra  con  le  risorse  previste  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012. 
  4. I programmi di inserimento nei mercati extra UE, cui al comma 2,
lettera a), devono essere realizzati in un solo paese di destinazione
extra UE attraverso l'apertura di una  struttura,  non  configurabile
come rete di distribuzione all'estero, che agevoli  il  lancio  e  la
diffusione di beni e servizi prodotti in Italia,  oppure  distribuiti
con marchio di imprese italiane. La struttura puo' essere  costituita
da un solo ufficio, un solo negozio o corner e potra' essere  gestita
direttamente dal richiedente  o  tramite  un  soggetto  terzo  locale
partecipato o meno dallo stesso  richiedente.  Gli  investimenti  non
devono avere ad oggetto una  rete  di  distribuzione  e  a  tal  fine
l'impresa proponente si impegna, all'atto della  presentazione  della
domanda di finanziamento, a non  aprire  nel  paese  di  destinazione
interessato ulteriori strutture nei 3 anni seguenti alla  concessione
del finanziamento. In ogni caso,  i  programmi  di  investimento  non
possono  riguardare  spese  correnti  connesse  con  l'attivita'   di
esportazione. 
  5. Nel caso in cui i programmi di cui al comma 2  siano  realizzati
congiuntamente da piu' imprese, gli stessi devono  essere  realizzati
attraverso il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre
forme contrattuali di collaborazione.  In  tale  caso,  l'istanza  di
finanziamento e' presentata dal soggetto capofila sulla  base  di  un
apposito mandato con rappresentanza per  tutti  i  rapporti  inerenti
alla concessione dei finanziamenti.