Art. 3 
 
 
                Interventi oggetto dei finanziamenti 
           derivanti dal Fondo per interventi straordinari 
 
  1. Sono destinatari  dei  finanziamenti  derivanti  dal  Fondo  per
interventi straordinari  di  cui  all'art.  1,  gli  interventi,  con
priorita'  per  quelli  esecutivi   e   cantierabili   o   definitivi
appaltabili, che rientrano nelle seguenti tipologie: 
    a) interventi di  adeguamento  strutturale  e  antisismico  degli
edifici scolastici di proprieta' pubblica, la cui necessita'  risulti
da verifiche tecniche eseguite in  coerenza  con  le  norme  tecniche
riportate negli allegati 2 e  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003  e  successive
modificazioni, o in coerenza  con  quanto  disposto  dai  decreti  14
settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo
del   Dipartimento   della    protezione    civile    (di    seguito,
rispettivamente,  decreto  interministeriale  14  settembre  2005   e
decreto interministeriale 14 gennaio 2008); 
    b) interventi di  adeguamento  strutturale  e  antisismico  degli
edifici scolastici di proprieta' pubblica, che, anche in  assenza  di
verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera  a),
si riferiscano a opere per  le  quali,  da  studi  e  documenti  gia'
disponibili alla data del  presente  decreto,  risulti  accertata  la
sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale; 
    c)  costruzione  di  nuovi  edifici  scolastici   di   proprieta'
pubblica, nei  casi  in  cui  sia  indispensabile  sostituire  quelli
esistenti  a  elevato  rischio  sismico   per   i   costi   eccessivi
dell'adeguamento rispetto alla nuova  costruzione  o  per  obiettive,
riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilita'
di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano  la
demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in
altro sito. 
  2.  Non  sono  consentiti  interventi  su  edifici  scolastici   di
proprieta' pubblica gia'  finanziati  con  altri  fondi  nazionali  e
comunitari,  fatta  eccezione  per  quelli   finanziati   per   altre
finalita'. 
  3. Non sono consentiti interventi su edifici a  destinazione  mista
(scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi
ultimi  non  sia  preventivamente  garantita,  con  altri  fondi,  la
copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre
destinazioni. 
  4. Gli interventi sugli edifici scolastici di  proprieta'  pubblica
di cui al comma 1 devono riguardare  edifici  scolastici  ubicati  in
territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o  3  in  vigore
alla data di emanazione  del  presente  decreto,  con  esclusione  di
quelli costruiti o adeguati ai sensi  delle  norme  sismiche  emanate
successivamente al 1984  e  per  i  quali  la  categoria  sismica  di
riferimento  all'epoca  della  progettazione  corrisponde  alla  zona
simica attuale  o  a  una  di  sismicita'  superiore.  Sono  ammessi,
altresi', interventi di adeguamento nelle Regioni  e  nelle  Province
autonome interamente classificate in zona 4. 
  5. Gli interventi di adeguamento sismico devono  essere  progettati
facendo riferimento a un  livello  di  conoscenza  almeno  LC2,  come
definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici
in cemento armato, se la  necessita'  di  intervento  e'  determinata
dalle combinazioni di carico statiche (stato limite  ultimo  o  stato
limite di esercizio), e' richiesto un livello di conoscenza LC3. 
  6.  Non   e'   consentito   effettuare   sullo   stesso   edificio,
strutturalmente  distinto   dagli   edifici   adiacenti,   interventi
finanziati per stralci successivi. 
  7. La proposta di una nuova costruzione deve  essere  motivata  dal
punto di vista funzionale,  economico  o  di  inidoneita'  del  sito.
Inoltre deve essere accompagnata,  ove  necessario  per  la  pubblica
incolumita', dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del
vecchio immobile. In ogni caso, l'edificio originario non puo' essere
piu' adibito a uso scolastico. 
  8. Nel caso di interventi non supportati da  verifica  sismica,  la
sussistenza della condizione di rischio sismico grave  e  attuale  e'
documentata  mediante  relazione  tecnica  da  parte  di  un  tecnico
qualificato  dalla  quale  si  desuma  la  pericolosita'  sismica  di
riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio,  gli
eventuali  atti  di  certificazione  e  collaudo,  gli  elementi  che
determinano la vulnerabilita',  gli  eventuali  dissesti  in  atto  e
pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.