Art. 3 Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari 1. Sono destinatari dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 1, gli interventi, con priorita' per quelli esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili, che rientrano nelle seguenti tipologie: a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprieta' pubblica, la cui necessita' risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, o in coerenza con quanto disposto dai decreti 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, rispettivamente, decreto interministeriale 14 settembre 2005 e decreto interministeriale 14 gennaio 2008); b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprieta' pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti gia' disponibili alla data del presente decreto, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale; c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprieta' pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilita' di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito. 2. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici di proprieta' pubblica gia' finanziati con altri fondi nazionali e comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre finalita'. 3. Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi ultimi non sia preventivamente garantita, con altri fondi, la copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre destinazioni. 4. Gli interventi sugli edifici scolastici di proprieta' pubblica di cui al comma 1 devono riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore alla data di emanazione del presente decreto, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona simica attuale o a una di sismicita' superiore. Sono ammessi, altresi', interventi di adeguamento nelle Regioni e nelle Province autonome interamente classificate in zona 4. 5. Gli interventi di adeguamento sismico devono essere progettati facendo riferimento a un livello di conoscenza almeno LC2, come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici in cemento armato, se la necessita' di intervento e' determinata dalle combinazioni di carico statiche (stato limite ultimo o stato limite di esercizio), e' richiesto un livello di conoscenza LC3. 6. Non e' consentito effettuare sullo stesso edificio, strutturalmente distinto dagli edifici adiacenti, interventi finanziati per stralci successivi. 7. La proposta di una nuova costruzione deve essere motivata dal punto di vista funzionale, economico o di inidoneita' del sito. Inoltre deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumita', dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del vecchio immobile. In ogni caso, l'edificio originario non puo' essere piu' adibito a uso scolastico. 8. Nel caso di interventi non supportati da verifica sismica, la sussistenza della condizione di rischio sismico grave e attuale e' documentata mediante relazione tecnica da parte di un tecnico qualificato dalla quale si desuma la pericolosita' sismica di riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio, gli eventuali atti di certificazione e collaudo, gli elementi che determinano la vulnerabilita', gli eventuali dissesti in atto e pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.