Art. 4 
 
 
                      Adempimenti delle Regioni 
 
  1. La Regione e' tenuta all'individuazione degli interventi  e  dei
progetti  di  adeguamento  strutturale  e  antisismico  o  di   nuova
costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con  le
caratteristiche individuate all'art. 3. In particolare, la Regione e'
tenuta alla verifica, anche attraverso  le  certificazioni  dell'Ente
locale  proprietario,  almeno  delle  seguenti  caratteristiche   del
progetto: 
    a) che l'intervento abbia a oggetto  un  edificio  di  proprieta'
pubblica adibito a uso scolastico; 
    b) che l'intervento non sia  effettuato  con  stralci  successivi
sullo stesso edificio; 
    c) che i volumi oggetto  di  intervento  siano  coerenti  con  il
finanziamento concesso; 
    d) che l'intervento consenta di raggiungere il pieno  adeguamento
strutturale e sismico; 
    e) che l'intervento garantisca la funzionalita' dell'opera; 
    f)  che  l'intervento  non  si  riferisca  solo   a   una   parte
dell'edificio; 
    g) che l'intervento su  eventuali  destinazioni  non  scolastiche
dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti  di
finanziamento. 
  2.   Per   semplificare   lo   svolgimento   delle   procedure   di
individuazione e di approvazione dei  progetti,  le  Regioni  possono
indire conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  3. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art.  2,  comma  3,
ciascuna Regione predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e per  conoscenza  al  Dipartimento
della protezione civile, entro il 30 novembre 2015,  il  piano  degli
interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 3,
che intende realizzare, completo delle seguenti indicazioni: 
    a) priorita' attribuita; 
    b)   denominazione   della   Regione/del   Comune/della    Citta'
metropolitana/della Provincia; 
    c) classificazione attuale; 
    d) classificazione nel 1984; 
    e) denominazione della scuola completa di indirizzo,  planimetria
di riferimento con indicazione dell'edificio su  cui  si  interviene,
anno di costruzione, volume; 
    f) tipologia di intervento secondo l'art. 3, comma 1; 
    g) indice di rischio; 
    h) costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla  base  dei
criteri  indicati  nell'Allegato  2  al  presente  decreto,  e  costo
convenzionale totale; 
    i) percentuale di finanziamento statale richiesto e finanziamento
statale richiesto; 
    j) ente beneficiario e soggetto attuatore; 
    k)  documentazione  di  supporto  alla  richiesta  nel  caso   di
interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in  coerenza
con le norme  tecniche  allegate  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003  o  in  coerenza  con  quanta
riportato nei  decreti  interministeriali  14  settembre  2005  e  14
gennaio 2008; 
    l)  dichiarazione  di  non  sussistenza  di  altro  finanziamento
nazionale o comunitario; 
    m)  dichiarazione,  per  gli   edifici   a   destinazione   mista
(scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), che  garantisca,  con
altri fondi, la copertura  della  spesa  della  parte  di  intervento
relativa alle destinazioni non scolastiche; 
    n)  documentazione  di  supporto  alla  richiesta  nel  caso   di
demolizione    e    ricostruzione    (non    convenienza    economica
dell'intervento di adeguamento), e, nel caso di  ricostruzione  fuori
sito,  documentazione  relativa  agli  aspetti  funzionali   e/o   di
inidoneita' del sito di costruzione. 
  4. Gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo  di
cui all'art. 1 possono essere  individuati  da  parte  delle  Regioni
anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di  interventi
in materia di edilizia scolastica di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015,  n.
322, che non siano stati finanziati con i mutui di  cui  all'art.  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  5. Nell'ambito dei piani degli interventi di cui  al  comma  3,  le
Regioni e le Province autonome indicano ulteriori  interventi,  anche
eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo  delle
economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili  all'esito
dei lavori. 
  6. Qualora  i  piani  degli  interventi  di  cui  al  comma  3  non
pervengano   entro   il   termine   ivi   indicato,   il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Dipartimento  della  protezione  civile,  provvede  a  riassegnare  i
finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato  le  prescritte
scadenze. 
  7. Nella trasmissione dei piani degli interventi di cui al comma 3,
ancorche' comprensivi degli interventi eccedenti la quota  assegnata,
non e' possibile riferirsi a  comunicazioni  relative  ad  annualita'
precedenti. 
  8. Le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nei piani
di  cui  al  presente  decreto,  possono  presentare   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  una  richiesta  di
sostituzione e/o modifica  degli  interventi  proposti,  qualora  per
sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le  opere  non
siano piu' realizzabili. In tal caso, il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  sentito  il  Dipartimento  della
protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare  la
programmazione di cui al successivo art. 6 con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.