Art. 4 Adempimenti delle Regioni 1. La Regione e' tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con le caratteristiche individuate all'art. 3. In particolare, la Regione e' tenuta alla verifica, anche attraverso le certificazioni dell'Ente locale proprietario, almeno delle seguenti caratteristiche del progetto: a) che l'intervento abbia a oggetto un edificio di proprieta' pubblica adibito a uso scolastico; b) che l'intervento non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio; c) che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso; d) che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico; e) che l'intervento garantisca la funzionalita' dell'opera; f) che l'intervento non si riferisca solo a una parte dell'edificio; g) che l'intervento su eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento. 2. Per semplificare lo svolgimento delle procedure di individuazione e di approvazione dei progetti, le Regioni possono indire conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 2, comma 3, ciascuna Regione predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 novembre 2015, il piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 3, che intende realizzare, completo delle seguenti indicazioni: a) priorita' attribuita; b) denominazione della Regione/del Comune/della Citta' metropolitana/della Provincia; c) classificazione attuale; d) classificazione nel 1984; e) denominazione della scuola completa di indirizzo, planimetria di riferimento con indicazione dell'edificio su cui si interviene, anno di costruzione, volume; f) tipologia di intervento secondo l'art. 3, comma 1; g) indice di rischio; h) costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 al presente decreto, e costo convenzionale totale; i) percentuale di finanziamento statale richiesto e finanziamento statale richiesto; j) ente beneficiario e soggetto attuatore; k) documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza con le norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 o in coerenza con quanta riportato nei decreti interministeriali 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008; l) dichiarazione di non sussistenza di altro finanziamento nazionale o comunitario; m) dichiarazione, per gli edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), che garantisca, con altri fondi, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle destinazioni non scolastiche; n) documentazione di supporto alla richiesta nel caso di demolizione e ricostruzione (non convenienza economica dell'intervento di adeguamento), e, nel caso di ricostruzione fuori sito, documentazione relativa agli aspetti funzionali e/o di inidoneita' del sito di costruzione. 4. Gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo di cui all'art. 1 possono essere individuati da parte delle Regioni anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano stati finanziati con i mutui di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 5. Nell'ambito dei piani degli interventi di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo delle economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili all'esito dei lavori. 6. Qualora i piani degli interventi di cui al comma 3 non pervengano entro il termine ivi indicato, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze. 7. Nella trasmissione dei piani degli interventi di cui al comma 3, ancorche' comprensivi degli interventi eccedenti la quota assegnata, non e' possibile riferirsi a comunicazioni relative ad annualita' precedenti. 8. Le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nei piani di cui al presente decreto, possono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una richiesta di sostituzione e/o modifica degli interventi proposti, qualora per sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le opere non siano piu' realizzabili. In tal caso, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare la programmazione di cui al successivo art. 6 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.