Art. 6 Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento 1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni, nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all'art. 4, comma 3, sono predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa istruttoria della Commissione di cui all'art. 1, comma 2. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzato a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari. 3. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti locali proprietari degli immobili sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 3. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.