Art. 6 
 
 
                   Individuazione degli interventi 
                      ammessi al finanziamento 
 
  1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a  ciascun
intervento,  gli  enti  beneficiari  delle  stesse,  il  termine   di
aggiudicazione dei  lavori  e  di  definizione  delle  progettazioni,
nonche' le modalita' di rendicontazione e  di  eventuale  revoca  del
finanziamento  in  caso  di  inadempienza,  conformemente  a   quanto
previsto nei piani degli interventi di cui all'art. 4, comma 3,  sono
predisposti dalle Regioni e  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa istruttoria
della Commissione di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, e'  autorizzato
a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari. 
  3.  Le  erogazioni  sono  disposte   direttamente   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  in  favore  degli
enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento  lavori
o  delle  spese  maturate  dall'ente,  debitamente  certificati   dal
Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento  del  90%
della spesa complessiva.  Il  residuo  10%  e'  liquidato  a  seguito
dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
locali proprietari degli  immobili  sono  tenuti  a  implementare  il
sistema  di  monitoraggio  presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per  le
erogazioni di cui  al  comma  3.  Il  monitoraggio  degli  interventi
avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.
229,   attraverso   l'implementazione   della   Banca   dati    delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP)  istituita  ai  sensi  dell'art.  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni  dall'avvenuta
aggiudicazione dei lavori.