IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»; Visto, in particolare, l'art. 21 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 rubricato «Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione»; Visto, altresi', il comma 6 del predetto art. 21 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, a tenore del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le ulteriori modalita' attuative delle disposizioni recate dal medesimo art. 21; Ravvisata la necessita' di fornire ai contribuenti un'informazione completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini previsti e sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire della deduzione prevista; Decreta: Art. 1 Definizione di unita' immobiliari invendute 1. Ai fini del presente decreto, sono definite invendute le unita' immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano gia' interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonche' quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.