Art. 2 Deduzioni spettanti 1. Alle persone fisiche, non esercenti attivita' commerciale, di cui all'art. 21, comma l, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unita' immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute, come definite ai sensi dell'art. l del presente decreto, o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma l, lettere d) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00 comprensivo di IVA. 2. Ai soggetti di cui al comma l spetta, altresi', la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unita' immobiliare nella misura del 20% degli stessi. 3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute per l'acquisto di unita' abitative per le quali e' stato rilasciato il certificato di agibilita' o si sia formato il silenzio assenso di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. 4. Le deduzioni di cui al presente articolo spettano ai soggetti titolari del diritto di proprieta' dell'unita' immobiliare in relazione alla quota di proprieta'. 5. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano al proprietario dell'unita' immobiliare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nel rispetto delle condizioni stabilite dal successivo art. 4. Il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non puo' essere di importo superiore a quello dei canoni di locazione calcolati con le modalita' stabilite dal medesimo art. 4. 6. Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, la deduzione di cui al comma 1 e' ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Eventuali interruzioni del periodo di locazione per motivi non imputabili al locatore, purche' ciascuna inferiore ad un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.