Art. 2 
 
 
                         Deduzioni spettanti 
 
  1. Alle persone fisiche, non esercenti  attivita'  commerciale,  di
cui all'art. 21, comma l, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
che acquistano, dal 1°  gennaio  2014  al  31  dicembre  2017  unita'
immobiliari  a  destinazione  residenziale   di   nuova   costruzione
invendute, come definite ai sensi dell'art. l del presente decreto, o
oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o  di  restauro  e
risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma l, lettere d) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e'
riconosciuta  una  deduzione  dal   reddito   complessivo   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  pari  al  20%
del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile di
compravendita, nel limite  massimo  complessivo  di  euro  300.000,00
comprensivo di IVA. 
  2. Ai soggetti di cui al comma l spetta, altresi', la deduzione dal
reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui  contratti  per
l'acquisto della medesima unita' immobiliare  nella  misura  del  20%
degli stessi. 
  3. Le deduzioni di cui  ai  commi  1  e  2  sono  riconosciute  per
l'acquisto di unita' abitative per le quali e'  stato  rilasciato  il
certificato di agibilita' o si sia formato il silenzio assenso di cui
all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, nel periodo ricompreso tra il  1°  gennaio  2014  e  il  31
dicembre 2017. 
  4. Le deduzioni di cui al presente articolo  spettano  ai  soggetti
titolari  del  diritto  di  proprieta'  dell'unita'  immobiliare   in
relazione alla quota di proprieta'. 
  5. Le deduzioni di cui ai commi 1  e  2  spettano  al  proprietario
dell'unita' immobiliare anche nell'ipotesi in  cui  quest'ultima  sia
concessa  in  usufrutto  a  soggetti  giuridici  pubblici  o  privati
operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come
definito dal decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,
nel rispetto delle condizioni stabilite dal  successivo  art.  4.  Il
corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non puo'  essere
di importo superiore a quello dei canoni di locazione  calcolati  con
le modalita' stabilite dal medesimo art. 4. 
  6. Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del citato decreto-legge n.  133
del 2014, la deduzione di cui al comma 1 e' ripartita in  otto  quote
annuali di pari importo a partire dal periodo di  imposta  nel  quale
avviene la stipula del contratto di locazione. Eventuali interruzioni
del periodo di locazione  per  motivi  non  imputabili  al  locatore,
purche' ciascuna inferiore ad un anno, non determinano  la  decadenza
del diritto alla deduzione.