Art. 3 Costruzione su aree edificabili 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma l, e' riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo ivi prevista delle spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. 2. La deduzione di cui al comma l e' riconosciuta per la costruzione di unita' immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. 3. La deduzione di cui al comma l e' riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed e' ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.