Art. 3 
 
 
                   Costruzione su aree edificabili 
 
  1. Ai soggetti di cui all'art.  2,  comma  l,  e'  riconosciuta  la
deduzione dal reddito complessivo ivi prevista delle spese sostenute,
dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione  di  un'unita'
immobiliare a destinazione  residenziale  su  aree  edificabili  gia'
possedute dal contribuente stesso  prima  dell'inizio  dei  lavori  o
sulle quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della
deduzione le predette spese sono attestate dall'impresa che esegue  i
lavori attraverso fattura. 
  2.  La  deduzione  di  cui  al  comma  l  e'  riconosciuta  per  la
costruzione di unita' immobiliari, da ultimare entro il  31  dicembre
2017, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio
comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. 
  3. La deduzione di cui al comma l  e'  riconosciuta  per  le  spese
attestate nel periodo ricompreso tra il  1°  gennaio  2014  e  il  31
dicembre 2017 ed e' ripartita in otto quote annuali di pari importo a
partire dal periodo di imposta  nel  quale  avviene  la  stipula  del
contratto di locazione.