Art. 4 
 
 
               Requisiti per l'accesso alle deduzioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, la spettanza  delle  deduzioni  di  cui  ai  precedenti
articoli 2 e 3 e' subordinata alle seguenti condizioni: 
  a) l'unita' immobiliare acquistata sia destinata,  entro  sei  mesi
dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per  almeno  otto  anni  e  purche'  tale  periodo  abbia   carattere
continuativo; 
  b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,
A/8 e A/9; 
  c)  l'unita'  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee
classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444; 
    d)  l'unita'   immobiliare   consegua   prestazioni   energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi  dell'allegato  4  delle  Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero
ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; 
  e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella
convenzione di cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  non  sia
superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e  quello  stabilito
ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350; 
  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra
locatore e locatario; 
  g)  accertata  esecuzione  di  opere  edilizie  conformi  a  quelle
assentite o comunicate.