Art. 5 
 
 
              Divieto di ripetibilita' delle deduzioni 
 
  1. Le deduzioni di cui agli articoli 2 e 3  sono  riconosciute  una
sola volta per ogni singolo immobile. 
  2. Le deduzioni di cui al presente decreto non sono cumulabili  con
le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge
per le medesime spese.