Art. 7 
 
 
                   Canone di locazione applicabile 
 
  1. La quantificazione del canone e' calcolata sulla base di  quanto
disposto dall'art. 4, comma l, lettera e), del presente decreto. 
  2. Per i fini di cui al presente  decreto,  le  unita'  immobiliari
realizzate sulla base della convenzione  di  cui  all'art.  35  della
legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  nei  piani  di  zona  o  nei  piani
assimilati,  comunque  denominati,  sono   equiparate   alle   unita'
immobiliari realizzate sulla base della convenzione di  cui  all'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 
  3. In assenza di immobili realizzati nell'ambito  urbano  ai  sensi
dell'art. 3, comma 114, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  il
canone e'  calcolato  in  base  ai  parametri  definiti  dall'accordo
territoriale vigente, sottoscritto dalle organizzazioni di  categoria
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431
(canone concordato). 
  4. Nei comuni in cui non siano  stati  definiti  accordi  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  si  fa
riferimento per la determinazione del canone, ai  sensi  del  decreto
interministeriale (MIT-MEF) del 14 luglio 2004 pubblicato nella  G.U.
12  novembre  2004,  n.   266,   all'Accordo   vigente   nel   comune
demograficamente  omogeneo  di  minore  distanza  territoriale  anche
situato in altra regione.