Art. 7 Canone di locazione applicabile 1. La quantificazione del canone e' calcolata sulla base di quanto disposto dall'art. 4, comma l, lettera e), del presente decreto. 2. Per i fini di cui al presente decreto, le unita' immobiliari realizzate sulla base della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei piani di zona o nei piani assimilati, comunque denominati, sono equiparate alle unita' immobiliari realizzate sulla base della convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 3. In assenza di immobili realizzati nell'ambito urbano ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il canone e' calcolato in base ai parametri definiti dall'accordo territoriale vigente, sottoscritto dalle organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato). 4. Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento per la determinazione del canone, ai sensi del decreto interministeriale (MIT-MEF) del 14 luglio 2004 pubblicato nella G.U. 12 novembre 2004, n. 266, all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.